PEDONI: ci sono regole anche per loro

Il Codice della Strada non si rivolge solamente ai conducenti di veicoli, ma detta disposizioni anche nei confronti dei pedoni, disposizioni che sono inserite nell’articolo 190 e che, se non rispettate, comportano sanzioni pecuniarie.

Innanzitutto la normativa precisa che il pedone deve circolare

  • sui marciapiedi,
  • sulle banchine,
  • sui viali
  • e sugli altri spazi per essi predisposti.

Solo la mancanza di tali spazi oppure l’impossibilità di usarli perché ingombri, interrotti o insufficienti, consente ai pedoni di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, cosa che consente loro anche una certa sicurezza perché sono in grado di vedere i veicoli in avvicinamento e quindi possono, in qualche modo, proteggersi scansandosi ancora di più nella parte esterna.

La norma è ancora più categorica quando il pedone circola fuori dei centri abitati, e cioè i pedoni hanno l’obbligo

  • di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia
  • sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
  • Il codice della strada afferma anche che da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, debbono marciare su unica fila ma chi scrive ritiene che l’obbligo, per quanto non previsto, vada assolto “sempre” per la loro incolumità, specialmente in considerazione del fatto che i nostri abiti, raramente, sono rifrangenti o fluorescenti.

Ma il pedone ha anche l’esigenza di attraversare le strade e anche in questo caso il codice della strada indica i relativi obblighi e cioè:

  • in via principale dovrà attraversare la strada servendosi sempre degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi salvo siano più distanti di 100 metri dal punto di attraversamento;
  • nel caso di impossibilità l’attraversamento può avvenire attraversando la carreggiata ma solo in senso perpendicolare, non trasversale quindi, e ovviamente dando la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada.
  • In linea con quanto riportato sopra è espressamente vietato l’attraversamento in diagonale di intersezioni, piazze e slarghi.
  • Vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate, quindi attendere che ripartano e poi attraversare con tutta la visibilità possibile.
  • Ovviamente l’attraversamento della carreggiata, sia che avvenga su un attraversamento pedonale, dove il pedone ha la precedenza, sia fuori dagli attraversamenti, deve avvenire “velocemente” e più che altro chi scrive consiglia non solo di non dare le spalle ai veicoli che sopraggiungono ma addirittura di controllare i veicoli che sopraggiungono cercando di vedere il conducente perché potrebbe essere distratto da qualcuno che ha a bordo o dall’uso, per quanto vietato, del cellulare.
  • Per quanto sia espressamente previsto come vietato dal codice della strada è più che altro un modo di rispetto dei pedoni nei confronti degli altri pedoni quello di non sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali.
  • Altre disposizioni riguardano l’uso di macchine per i bambini o le persone invalide che, anche se asservite da motore, possono circolare solo sulle parti della strada riservate ai pedoni, con eventuali modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.
  • Il codice della strada prevede anche che la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade e quindi concesso sui marciapiedi salvo pericolo per i pedoni.
  • L’articolo chiude vietando di effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate.
  • Come sempre ad ogni violazione il codice della strada prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e in questo caso è previsto il pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00 che deve avvenire come segue.
  • Entro cinque giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale € 17,50
  • Entro sessanta giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale € 25,00
  • Oltre sessanta giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale € 50,00

Se la contestazione avviene a mezzo notifica a casa del verbale (cosa rara in questo caso ma può accadere che l’agente abbia terminato i verbali, ad esempio), alla somma da pagare vanno aggiunte le spese che variano, in genere,  fra i 10 e i 15 euro.

  • Il mancato pagamento prevede infine l’invio di un’ingiunzione o di una cartella esattoriale dove l’importo è maggiorato e comprensivo delle spese, degli aggi e degli interessi.
  • In definitiva …… sulla strada, e non solo, vigono delle regole e le regole servono per la nostra e altrui sicurezza e chi scrive vorrebbe aggiungere che un po’ di gentilezza non guasta mai, al di là degli obblighi, per cui dare la precedenza ad una persona o ad un veicolo, anche se in quel momento non ce l’ha, è un fatto di educazione, oggi un po’ desueta. Chi scrive lo fa spesso anche se la moglie, accanto, disapprova perché, avviene, appunto, troppo spesso ma è bello avere, subito dopo, un gesto di ringraziamento, anche se, purtroppo non avviene sempre e allora la moglie sottolinea…..”ti sta bene”…..ma … non importa.

BUON VIAGGIO….SEMPRE IN SICUREZZA

 

Dr. Franco Simoncini

Dirigente/Comandante polizia Municipale  a r.

Ottobre 2018

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