Pick up omologato autocarro utilizzato per la famiglia

Un Pick Up omologato autocarro 5 posti intestato a privato ha qualche limitazione di circolazione usato come veicolo per la famiglia? Grazie Pietro

Salve, ho letto un vostro articolo nel quale si diceva che a prescindere dalla categoria di omologazione,(autocarro o autovettura) è ammesso il trasporto privato di persone, cioè anche di coloro che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate, se sono soddisfatti una serie di requisiti (facendo riferimento ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.), volevo sapere se la cosa è ancora vigente. Grazie un saluto

 

RISPOSTA

Di norma non è possibile il trasporto di persone non connesso al trasporto e all’uso delle cose trasportate, in quanto l’autocarro ha una precisa destinazione.
Tuttavia, Sulla gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006 è stato infatti pubblicato il provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle entrate, recante appunto l’Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Tale provvedimento dispone che i veicoli a bordo dei quali, a prescindere dalla categoria di omologazione, è ammesso il trasporto privato di persone, cioè anche di coloro che non hanno alcun rapporto con le cose trasportate, sono quelli in cui siano soddisfatte, congiuntamente, tutte le seguenti
condizioni:

1) sono immatricolati o reimmatricolati nella categoria internazionale N1, leggibile a fianco del codice armonizzato (J) nelle carte di circolazione di nuovo modello in formato A4, cioè siano adibiti al trasporto di cose ed abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;

2) hanno un codice di carrozzeria F0 (“effe” e “zero”), leggibile a fianco del codice (J.2), cioè “furgone”;

3) hanno 4 o più posti, come leggibile a fianco del codice (S.1);

4) hanno un rapporto tra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, tenendo conto che la potenza è leggibile a fianco del codice (P.2) e la portata, ottenuta sottraendo la tara dalla massa complessiva a pieno carico, è solitamente indicata nelle annotazioni a pagina 3 della carta di circolazione.

Se ricorrono tali caratteristiche, rinunciando ai benefici fiscali, si può anche utilizzare l’autocarro per trasporto di persone non addette all’uso o al carico o scarico delle cose.


Giuseppe Carmagnini
Ufficiale Polizia Locale Prato
Autore www.polizialocale.com

ottobre 2018

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