La funzione di Polizia Giudiziaria relativamente alla Polizia Locale
La qualifica di Polizia Giudiziaria per la Polizia Locale è a carattere generale, limitata solo nel tempo e nello spazio.
I riferimenti normativi di riferimento sono:
- l’art.5 della legge 65/86 che recita:” Il personale che svolge servizio di Polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del codice di procedura penale; ….”;
- l’art. 57 del Codice di Procedura Penale, comma 2 lett. b, che sostituisce l’art. 221 c.p.p. abrogato;
L’art.57 del codice di Procedura Penale definisce chi sono coloro che sono ufficiali e agenti di P.G a competenza ”generale” e tra essi vengono in tale articolo rincomprese le guardie delle provincie e dei comuni (co 2 lett.b). Il comma 3, che taluno vorrebbe rapportare alla PL per poter discutere se vi sia un “ripensamento” del legislatore che imporrebbe un limite che riguarderebbe le materie di cui si dovrebbe occupare non è palesemente diretto ad essa in quanto:
- rimanderebbe all’art. 5 della legge 65/86 che non limita nelle funzioni di P.G;
- sarebbe ripetitivo rispetto al limite temporali già sopra esposti
In realtà nei commi 1 e 2 ( quest’ultimo esclusivamente dedicato alle “guardie dei comuni e delle provincie”) sono elencati gli ufficiali e agenti di P.G. a compenza generale, quindi legittimati a svolgere le loro funzioni con riferimento alla ricerca e accertamento di qualsiasi reato (*) mentre il comma 3 sono gli ufficiali e agenti di p.g. a competenza “settoriale” ossia la loro funzione è identica a quella della P.G. a competenza generale ma limitatamente ai soli reati che rientrano tra le materie di competenza dell’ente di appartenenza. Pertanto, solo a fine esemplificativo: ufficiale sanitario (legislazione sanitaria), i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze Armate (reati militari), ispettori del lavoro, funzionari doganali, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, le guardie ecologiche e zoofile riconosciute dalle leggi regionali (per un elenco più esauriente vedasi *Pratica di Polizia Giudiziaria – Loris D’Ambrosio – CEDAM – VIII ed)
La definizione di ”guardie” non pare data a caso infatti l’appellativo ”guardie” comunali era in uso quando, quella che ora si chiama sempre più spesso Polizia Locale, svolgeva le funzioni dell’attuale Polizia di Stato e non quelle locali, rafforzando l’intenzione della norma a far permanere, in capo agli appartenenti della P.L/P.M, la competenza generalizata in riferimento alla ricerca e accertamento di qualsiasi reato.
La competenza generale è pero limitata nello ”spazio”comunale e nel ”tempo” dell’orario di servizio, evidentemente quindi che la qualità di Ufficiale e Agente di P.G. non è permanente.
Appare ovvio che se l’attività di P.G si protae oltre l’orario di servizio, fa ”protrarre” anche la qualifica di P.G al pari del limite territoriale, che può essere superato se l’indagine svolta sul teritorio conduce fuori da esso in particolare immaginiamo un inseguimento che prosegue fuori dal territorio di competenza fa estendere la qualifica, nell’immediatezza, anche fuori di esso. Al pari, il P.M nell’ambito di indagini svolte dalla P.L che hanno portato ad inviduare situazioni da esaminare al di fuori del territorio, può richiedere che essi stessi provvedano alle uteriori indagini ovvero lo stesso comando per la finalità già espressa provvederà a fare gli accertamenti necessari ricevuti in delega senza subdelegare a chi ha la competenza territoriale.
Ad oggi si rilevano ancora alcune, per fortuna sporadiche, resistenze a questa ”generalità” di intervento che, in questo caso bisogna dire purtroppo, sono maggiormente provvenienti dall’interno dei Corpi stessi della PL forse più per giustificare una carenza di personale e mezzi che per una scarsa conoscenza di quelli che sono i compiti della Polizia Muncipale in ambito investigativo.