Depenalizzazione: 40 reati in meno, vediamo quali

manette-a-catena_19-131490Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti sull’abrogazione di reati e sostituzione con sanzioni civili e sulla depenalizzazione vera e propria che dal 6 febbraio 2016 saranno in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67

I reati abrogati riguardano sia alcuni presenti nel Codice Penale sia in altre normative speciali, vediamo quali sono.

Delitti contro la fede pubblica (sostituiti con una sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila) :

  • art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata;
  • art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
  • art. 488 c.p. Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p. Atto privato;
  • art. 489, comma 2, c.p. Uso di atto falso. Atto privato;
  • art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Delitti contro la moralità e il buon costume (sostituiti con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila):

  • art. 527, comma 1, c.p. Atti osceni;
  • art. 528, commi 1 e 2, c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

Delitti contro la persona (sostituiti con una sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone):

  • art. 594 c.p. Ingiuria

Delitti contro il patrimonio (sostituiti con una sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila):

  • Art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni;
  • Art. 635, comma 1, c.p. Danneggiamento semplice;
  • Art. 647 c.p. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

Contravvenzioni di polizia (sostituiti con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila):

  • Art. 652, commi 1­, 2, c.p. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;
  • Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare;
  • Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
  • Art. 726 c.p. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Leggi speciali:

  • Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983)(se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui è sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);
  • Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992) (sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila);
  • Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007) (sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila);
  • Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978) (sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila).
  • Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931) (sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila);
  • Violazione norme diritto d’autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941) (sostituito con unasanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)
  • Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973) (sostituito con una sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila).

La sostituzione delle sanzioni pecuniarie a quelle penali si applicherà anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, a meno che il procedimento non sia già stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Nel caso la sentenza sia divenuta irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L’autorità giudiziaria trasmetterà entro 90 giorni gli atti all’autorità amministrativa competente per i procedimenti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Se l’azione penale non è stata esercitata la trasmissione degli atti è disposta dal PM così anche seil reato è estinto per altre cause il PM ne richiede l’archiviazione.

Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncerà sentenza inappellabile quale fatto non costituente reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità competente, che provvederà a notificare gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni (360 se residenti all’estero), i quali avranno 60 giorni di tempo per pagare in misura ridotta la sanzione.

Come si è potuto notare è prevista una sanzione amministrativa in sostituzione di ciò che veniva punito con la multa e l’ammenda oltre a ciò è previsto il risarcimento a vantaggio della vittima dell’illecito, la quale dovrà rivolgersi al giudice civile per ottenere la quantificazione dei danni.

La sanzione verrà commisurata alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, alla personalità e alle condizioni economiche dell’agente è potrà essere rateizzata da 2 a 8 mesi con rate non inferiori a €50,00 lasciando la possibilità di estinguere il debito pagando la parte restante in un’unica soluzione.

La Corte di Cassazione  – Ufficio del Massimario – ha pubblicato una relazione che approfondisce le novità in vigore dal 6 febbraio 2016 e che potrete trovare Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura

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