Comportamento dei velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate

 

Oggetto: 1/6/2012 prot.2917  Richiesta di parere in merito all’art. 41 CdS. Comportamento dei velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. Rif. prot. n. 86724 del 16.04.2012

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si concorda sostanzialmente con le conclusioni di codesto Servizio, osservando quanto segue.

I ciclisti, in quanto conducenti di velocipedi a due ruote, come definiti dall’art. 50 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), sono tenuti al pari dei conducenti degli altri veicoli ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992),
AI riguardo si rammenta che l’art. 146, c. 1, del Regolamento prevede gli attraversamenti ciclabili solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle intersezioni.
L’art. 41, c. 15, del Codice precisa che, in assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
L’art. 163, c. 4, del Regolamento precisa inoltre che le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili, e che in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali, In quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Tale comportamento è quello dettato dall’art. 41, c. 5, lett. b), del Codice, che con il colore giallo consente ai pedoni che si trovano all’interno dello attraversamento pedonale di sgombrano il più rapidamente possibile, e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata.
Durante l’attraversamento di una intersezione semaforizzala, i ciclisti possono peraltro procedere in sella al velocipede, purché non siano di intralcio o di pericolo per i pedoni che procedono sul medesimo attraversamento pedonale; diversamente devono condurre il veicolo a
mano, secondo il disposto di cui all’art. 182, C. 4, del Codice.
Da quanto sopra esposto consegue che “il buon diritto dei ciclisti di procedere in sella permanendo sulla carreggiata nelle intersezioni non può che avvenire secondo il dettato del Codice e del Regolamento, come brevemente richiamato.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

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