Comportamento dei velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate – Parere Min. Trasporti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Oggetto: 01/08/2012 prot. n. 4444 Richiesta di parere in merito all’art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. Rif. nota del 27.06.2012.
Con riferimento ai quesiti qui proposti con la nota in riscontro, si riportano di seguito le norme che regolano il comportamento del ciclisti In corrispondenza delle intersezioni semaforizzate.
I velocipedi sono tenuti a circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell’art. 182, c. 9, del Codice; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell’art. 146, c. 1, del Regolamento.
Le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere Impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili, ai sensi dell’art. 41, c. 6, del Codice (DLs n. 285/1992) e dell’art. 163, c. 4, del Regolamento (DPR n. 495/1992).
Le piste ciclabili possono essere realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest’ultima può essere ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall’art. 6, c. 2, del “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, approvato con DM n. 557/1999.
In assenza di piste ciclabili i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall’art, 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999, ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo ari. 4, c. 6.
Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all’art. 41 cc. 9, 10 e 11.
Qualora circolino in promiscuo con I pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell’art. 40, c. 11, del Codice; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell’art. 41, c. 15, I ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, c. 5, intendendo che sono fermi o attraversano quando c’è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all’art. 182, c. 4.
In presenza di piste ciclabili, munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell’art. 135, c. 15, del Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all’art. 41, cc. 9, 10 e 11, del Codice, come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14; in assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i velocipedi godono della precedenza ai sensi dell’art. 40, c, 11.
Ove ricorra il caso, saranno infine adottati i comportamenti di cui all’art. 377, cc. 2 e 7, del Regolamento.
Nel caso in esame trattasi di intersezione semaforizzata, comandata automaticamente dalla presenza dei veicoli a motore, e di traffico in promiscuo di veicoli a motore e di velocipedi; conseguentemente i conducenti dei velocipedi devono osservare le norme generali di circolazione valide per tutti i veicoli.
In proposito si osserva che un impianto semaforico può essere gestito con programma a ciclo fisso, variabile ovvero attuato (ossia variabile in funzione del traffico sui vari rami dell’intersezione, rilevato attraverso appositi sensori), o sincronizzato con altri impianti, in funzione di scelte che vengono operate dall’ente proprietario della strada per gestire al meglio la circolazione.
Pertanto l’adozione del comando attuato ricade nella facoltà dell’ente proprietario, secondo le valutazioni di competenza.
Non si può pretendere in maniera generica un ciclo semaforico attuato, tanto meno attuato dal transito dei velocipedi, anche perché non risultano attualmente disponibili sensori in grado di rilevare comunque la presenza dei velocipedi.
In alternativa, può essere adottata la soluzione di predisporre un comando manuale a chiamata utilizzabile dai ciclisti, la cui convenienza deve essere opportunamente valutata.
E’ infine sicuramente praticabile la soluzione di utilizzare l’attraversamento pedonale presente sulla Via Mameli.
AI riguardo si osserva che, in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all’art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999, i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l’attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall’art. 182, c. 4.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)