cinture posteriori e immatricolazione

 

Egregi Signori, volevo chiederVi due cose:

 1) è obbligatorio mettere le cinture anche per i passeggeri dei sedili posteriori? In tutte le autovetture o ci sono limiti per anno di immatricolazione?

 2) mi pare che col nuovo codice della strada in vigore da oggi sui motocicli di cilindrata 50 omologati si possa viaggiare in due. Come faccio a capire se il mio motociclo è omologato per andare in due? Cosa devo trovare scritto sul libretto di circolazione? Grazie e migliori saluti    Michela G.

RISPOSTA

L’art. 172 – comma 1 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) stabilisce che il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi condizione di marcia. A tale obbligo erano e sono sottoposti anche i passeggeri dei posti posteriori del veicolo.

Il recente Decreto Legge n. 151 del 27.06.2003 ha portato la sanzione amministrativa, per la violazione di tale obbligo, al pagamento della somma di € 68,25, oltre alla decurtazione, per il conducente del veicolo di 5 punti-patente. Lo stesso D.L. all’art. 3 comma 12 lett. b precisa che “quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. “

Lo stesso Decreto Legge n. 151 all’art. 3 comma 10, dice : “” a) il comma 2 dell’art. 170 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) è sostituito da – 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione. “”  Quindi per ottenere la risposta al tuo quesito bisogna leggere se tale indicazione sia riportata nella parte Annotazioni sul certificato di idoneità tecnica del ciclomotore stesso. La sanzione per la eventuale inosservanza è stata stabilita, con il D. L. succitato, nel pagamento in misura ridotta della somma di € 68,25.

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