Bicicletta senza dispositivi per il transito su strada

Salve, il quesito è il seguente: uscendo dal mio passo carraio mi sono trovato davanti alla colonna di auto ferme per il semaforo. Gentilmente una signora ha lasciato libero il passaggio davanti a per farmi avanzare ed immettermi sulla corsia opposta (uscendo dovevo girare a sx). Mi sono messo in prossimità della linea tratteggiata che indica la presenza del passo carraio, ho guardato a dx e sx per vedere se arrivava qualcuno, ho fatto per mettere la prima, mi sarò mosso di 50 cm e nel frattempo dalla sx un bici da corsa sprovvista dei dispositivi di cui all’art 68 cds, mi è venuta contro picchiando davanti al mio fanale sx nel tentativo di evitarmi invadendo l’altra corsia. 1) anche le bici da corsa devono essere dotate dei dispositivi di cui all’ art 68? 2) la colpa è solo mia perchè non ho dato la precedenza (perchè non l’ho visto, ma lui sicuramente ha visto me perchè ero in marcia) o è anche del ciclista in quanto non avendo il campanellino citato nell’art 68 poteva cmq avvertirmi del suo arrivo? 3) non andando velocissimo il ciclista, poteva benissimo rallentare e se non poteva staccare i piedi dai pedali poteva cmq appoggiarsi per un attimo al tettino di un auto in colonna. Grazie a dio è solo caduto facendosi poco e niente (forti botte alla spalla e coscia) e la bicicletta era pressochè intatta. Lui vuole avere cmq ragione piena sull’accaduto, ce l’ha o no? Non sono intervenute ff.oo. E non c’è nessun cartello a parte le strisce che delimitano le corsie. Scusate se mi sono dilungato ma avevo bisogno di spiegarvi bene l’accaduto per avere una risposta chiara e precisa. Grazie 1000.

RISPOSTA

I velocipedi per poter circolare devono essere muniti di apparato frenante, un campanello per le segnalazioni acustiche e dei dispositivi di segnalazione visiva. La mancanza dei predetti dispositivi viene sanzionata dall’art. 68 cc. 1 e 6 C.d.S. con la sanzione di € 21.00. Per quanto concerne i dispositivi di segnalazione visiva giova tuttavia ricordare che essi devono essere presenti e funzionanti solo nei casi indicati dall’artt. 152 C.d.S. Per quanto concerne le determinazioni delle responsabilità esse vengono fatte dalle compagnie assicuratrici e non dagli eventuali organi di polizia che potessero intervenire. Per rispondere infine alla terza domanda è sicuramente conveniente rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice denunciando l’accaduto.

Odello Ivano

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