Scarico non omologato

 

Vorrei dei chiarimenti riguardo la sanzione applicata nel caso di montaggio di un silenziatore non omologato. Perché alcuni dicono 345 euro + ritiro del libretto di circolazione e altri solo 65 euro di multa? Nel suddetto caso si applica quindi l’articolo 78 oppure l’articolo 79? In attesa di una vostra risposta, ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti. Massimiliano

RISPOSTA

Leggiamo insieme la norma : l’art. 72 – comma 1 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :

“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con  :

  1. a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
  2. b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
  3. c) dispositivi di segnalazione acustica ;
  4. d) dispositivi retrovisori ;
  5. e) pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalita’ stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresi’ stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita’ dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalita’ dell’apposizione.”””

             Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

              E’ chiaro che se vengono apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C..

             Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI

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