Esercizio di somministrazione con intrattenimento musicale e deejay

Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nel Comune in provincia di Lecce presenta SCIA al Comune per eseguire nelle serate di ogni fine settimana intrattenimento musicale con deejay fino alle ore 24.00 sia all’interno dei locali che negli spazi esterni della struttura, per un numero di partecipanti non superiori a 100.

Ciò premesso, volevo chiedere come procedere e quale sanzione applicare se mi capita di sorprendere lo svolgimento del predetto intrattenimento musicale fuori dall’orario indicato in SCIA (per esempio, alle ore 01.30) ?

A chi va contestato il verbale ?

Inoltre, volevo chiedere se il titolare del predetto esercizio ha obbligo di comunicare al Comune gli orari di apertura e rendere noto al pubblico gli orari che intende effettuare. Se non ottempera a tale obbligo oppure se ottemperando, non rispetta gli orari comunicati, quale sanzione si applica ???

Risposta

Si premette che con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps, è stato eliminato l’obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando, di fatto, l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8), ha precisato chegli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all’art. 69 e accertamento di cui all’art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Qualora le manifestazioni e/o spettacoli sono ricorrenti (tutti i fine settimana come nel caso in esame), è modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all’art. 69 Tulps, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulps con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell’art. 80 Tulps, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Inoltre i pubblici esercizi dovranno farsi carico degli adempimenti relativi al certificato di prevenzione incendi e documentazione di previsione di impatto acustico.

Il CPI è obbligatorio per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza superiore a 100 persone durante le manifestazioni, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.

Tale Certificato è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell’ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.

Per la documentazione di previsione di impatto acustico ricordiamo che il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela  acustico dei cittadini interessati dall’inquinamento.

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.

Le funzioni amministrative di controllo sull’osservanza delle prescrizioni sull’inquinamento acustico sono esercitate dal Comune; il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere dati, informazioni e i documenti necessari  per  l’espletamento  del servizio di vigilanza.

La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 10.330 ai sensi dell’art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.

Infine, evidenziamo che la licenza ex art. 69 può essere sostituita dalla Scia a condizione che l’evento sia seguito da non più di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24 (mezzanotte!!!).

Anche stavolta il Ministero dell’Interno, con parere n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014, ha chiarito che il termine “evento” va inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva e vi è comunque la necessità della verifica di agibilità del locale e sicurezza impianti e attrezzature ai sensi dell’art. 80 Tulps da parte della Commissione di Vigilanza; tale verifica può essere sostituita con una asseverazione di un tecnico abilitato (art. 141 Reg. Esecuzione Tulps).

Tanto premesso, trattandosi di spettacoli che si ripetono tutti i fine settimana, l’attività in argomento è soggetta a:

  • licenza ex art. 69 Tulps;
  • accertamento del requisito di agibilità del locale e della sicurezza degli impianti e attrezzature ex art. 80 Tulps;
  • scia con la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95;
  • il certificato di prevenzione incendi non è necessario se il numero degli avventori non supera le 100 persone;

Nel caso specifico del quesito si precisa che

  1. qualora l’evento si protrae oltre la mezzanotte la manifestazione risulta priva del titolo abilitante e, pertanto, il titolare del pubblico esercizio deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 666, comma 1, C. p. da € 258,00 a € 1.549,00, ed il pagamento in misura ridotta non è ammesso, come stabilito dall’art. 666, comma 4, C. p. (l’art. 666 C. p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del D. Lgs. 507/99);
  2. se il pubblico esercizio risulta sprovvisto del requisito dell’agibilità e della sicurezza delle strutture, previsto dall’art. 80 tulps, si deve procedere alla denuncia dello stesso titolare per violazione dell’art. 681 C. p.

Se nel corso della manifestazione, ancorchè autorizzata ed in possesso del requisito della citata agibilità, nel locale viene trovato un numero di avventori superiore a quello prescritto nella licenza, si deve parimenti procedere alla denuncia ai sensi dell’art. 681 C. p.

In tale ipostesi deve essere, inoltre, contestata la violazione dell’art. 9 del Tulps perché non sono state osservate le prescrizioni imposte nella licenza di polizia a tutela degli stessi avventori.

Tale violazione è punita dall’art. 17-bis del Tulps con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00.

Necessita, ancora, evidenziare che con la condotta tenuta, il titolare dell’esercizio incorre anche nella sanzione stabilita dall’art. 10 del Tulps, che prevede la revoca o sospensione dell’autorizzazione di polizia per abuso nella conduzione.

  1. se nel locale vi è la presenza costante di oltre 100 avventori, deve essere contestata la mancanza del Certificato prevenzione incendi; tale carenza è sanzionata penalmente dall’art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, che punisce il titolare dell’esercizio con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.
  2. La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 447/95, come modificato dal D. Lgs. 42/2017, art. 13, comma 1.

Concludiamo, infine, rispondendo alla seconda parte del quesito, relativo all’obbligo dell’esposizione degli orari di esercizio che si intendono effettuare.

Gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono stati liberalizzati dall’articolo 3 del D. L 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006; pertanto l’esercente è libero di scegliere l’orario di attività del proprio esercizio ed eventuale giorno di riposo settimanale.

Orbene, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, le Regioni hanno competenza residuale esclusiva in materia di commercio, compreso l’attività di somministrazione alimenti e bevande e, quindi, anche la disposizione relativa alla comunicazione sugli orari dell’attività.

La Regione Puglia con la propria legge regionale 16/4/2015 n. 24 “Codice del Commercio”, non ha inteso disciplinare l’obbligo di comunicare al comune gli orari che il pubblico esercizio intende praticare e di rendere noto al pubblico mediante esposizione di un avviso, ne ha stabilito  eventuale sanzione in merito; pertanto, per tale omissione non è possibile elevare alcuna sanzione.

Viceversa, per le Regioni che ancora non hanno disciplinato con propria legge l’attività di somministrazione (come la Campania), si applica tuttora la legge 287/91 che con l’art. 8 prevede tale obbligo; l’inosservanza sarà, in questo caso, punita dal successivo art. 10, comma 2, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00.

Dr. Michele Pezzullo Comandante a/r

ottobre 2017

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