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Attenzione: non hanno sentenziato che non è passata con il rosso!

E' vero che per sapere cosa è stato sentenziato è necessario leggere la sentenza ma è altresì vero che, da quanto scritto nell'articolo sotto riportato, il ricorso è stato inviato di nuovo al Giudice di Pace in quanto lo stesso non ha sentito i testimoni che ha prodotto la sanzionata.
I testimoni, penalmente responsabili, potranno dire tra le tante cose, che l'auto era con le quattro ruote bucate dal gommista per l'intera giornata quindi l'accertatore è incorso in un errore di rilevazione della targa in virtù, pare dica la sentenza, che l'infrazione rilevata era "di un corpo-oggetto in movimento" venendo quindi meno il falso ideologico.
Se il testimone dichiarerà che è passato con il giallo .... che stava passando un gatto nero e quindi hanno atteso che passasse prima un'altra auto o... che altro, il Giudice di Pace formerà la sua sentenza nel merito, annullando o meno la sanzione.
Ricordo, perchè ancora cocente nell'inverosimile giudizio, di un ricorso non accolto dal Giudice di Pace per una infrazione, contestata nell'immediatezza, per essere transitato contromano con un motoveicolo dando piena ragione all'accertatore, così senza neanche un minimo accertamento delle motivazioni ovvie quanto facilmente accertabili in ogni momento del ricorrente. Si perchè il luogo dell'infrazione è una strada a senso unico e quindi, si sarebbe dovuto contestare il senso vietato.
Una delle poche volte dove tutti gli attori hanno torto!
Meditate gente, meditate...

LEGGI LA SENTENZA

Statistiche incidentalità 2007

Dal sito del Ministero dei Trasporti, i dati Istati sull'incidentalità.
La statistica evidenzia una mortalità in calo del 17% e dei ferimenti del 7,9%.

Scarica i dati Istat

Scarica la nota metodologica

Aggressioni alla Polizia Municipale

PICCHIARE UN VIGILE E' ANCORA REATO...


il Tribunale di Roma ha condannato a pesanti sanzioni penali un cittadino che aveva duramente picchiato un vigile urbano (tra l'altro, esponente di spicco della nostra associazione!) per resistenza e lesioni.
L'appartenente al corpo era stato aggredito in strada solo perchè "reo" di aver elevato contravvenzione il giorno prima alla moglie dell'aggressore (!), cosi suscitando la reazione "punitiva" (cui oggi la Corte romana ha posto giustizia) dell'energumeno.
La sentenza è inoltre rilevantissima, perchè nel restituire dignità e sopratutto fiducia agli appartanenti al Corpo sul fatto che gli esagitati del volante saranno d'ora in poi severamente puniti, ha anche stabilito che non rispondere alla richiesta del vigile di fornire le generalità integra reato autonomo e distinto dalla resistenza, mettendo cosi definitivamente sullo stesso piano caschi bianchi ed appartenenti alle forze dell'ordine più celebrate (carabinieri, polizia, guardia di finanza) quando si rivolgono all'utenza per sapere chi si ha di fronte. Un passo avanti che convincerà a far smettere chi, di fronte al rischio di una severa contravvenzione, anzichè pagarla o quantomeno contestarla civilmente, "alza le mani" o, non meno peggio, chiede istericamente nome e matricola del vigile per evidentemente intimoirlo e non farlo operare tranquillo (chi lo sarebbe ove dovesse temere il danno erariale o la sola azione risarcitoria in caso di silenzio).
La vigilessa, costituitasi parte civile con l'Avv. Aldo Areddu del foro di Roma in un procedimento che senza un'effiace azione di stimolo e sollecito (inizialmente, il Pubblico Ministero ne aveva addirittura ordinato l'archiviazione!) non si sarebbe neppure svolto, avrà il risarcimento integrale dei danni subiti e subendi, materiali e morali, e comunque la sorpresa di avere molti sostenitori contro i soprusi della circolazione quotidiana.
Cliccando qui leggi la sentenza

Ricordiamo che l'avvocato Areddu, in convenzione con la nostra Associazione, tutela tutti gli appartenti alle Polizie Locali che si siano trovati in casi analoghi e che desiderino costituirsi parte civile.



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