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Legge 21 novembre 1991, n. 374
Istituzione del giudice di pace




La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:




CAPO I
DEL GIUDICE DI PACE



Art. 1
Istituzione e funzioni del giudice di pace.

1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.



Art. 2
Sede degli uffici del giudice di pace.

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.



Art. 3
Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace.

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.



Art. 4
Ammissione al tirocinio.

1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati. (1)

1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto. (2)

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da numerare. (3)

(1) Comma sostituito dall'art. 4, d.l. 11 settembre 2002, n. 201, conv. con modificazioni, in l. 14 novembre 2002, n. 259.
(2) Comma inserito dall'art. 4, d.l. 11 settembre 2002, n. 201, conv. con modificazioni, in l. 14 novembre 2002, n. 259.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 4-bis
Tirocinio e nomina.

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 5
Requisiti per la nomina.

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina. (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 6
Corsi per i giudici di pace.

1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. (1)

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

5-bis. (Omissis) (2)

5-ter. Il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio. (3)

(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 4, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(2) Comma aggiunto dall'art. 10, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673 e poi abrogato dall'art. 4, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(3) Comma aggiunto dall'art. 16, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.



Art. 7
Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace. (1)

1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell' articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età. (2)

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il sessantacinquesimo anno di età. (3)

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. (4)

2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto. (5)

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. (5)

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter. (5)

(1) Rubrica, da ultimo, così sostituita dall'art. 5, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 1° febbraio1999, n. 16, conv. in l. 1° aprile 1999, n. 84. e poi così sostituito dall' articolo 9 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 1° febbraio1999, n. 16, conv. in l. 1° aprile 1999, n. 84 e così modificato dall'art. 5, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 1° febbraio1999, n. 16, conv. in l. 1° aprile 1999, n. 84.
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 8
Incompatibilità.

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici (1) (2);
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività. (3)

1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondogrado o gli affini entro il primo grado. (4)

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. (4)

2. (Omissis) (5)

(1) Lettera così modificata dall'art. 6, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 febbraio 2006, n. 60 ( in Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente lettera, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilita' all'esercizio delle funzioni di giudice di pace - per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell'interessato svolgano abitualmente attivita' professionale per imprese di assicurazione - con riguardo all'intero territorio nazionale, anziche' limitarla al circondario del tribunale nel quale e' esercitata detta attivita' professionale.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 6, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(4) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(5) Comma abrogato dall'art. 11, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.



Art. 8-bis
Limiti all'esercizio della professione forense.

(Omissis) (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673 e poi abrogato dall'art. 6, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 9
Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari. (1)

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 10
Doveri del giudice di pace. (1)

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 10-bis
Divieto di applicazione o supplenza. (1)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 10-ter
Richiesta di trasferimento e concorso di domanda. (1)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis ., anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni. (2)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, l. 24 novembre 1999, n. 468.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 14 settembre 2004, n.241.



Art. 10-quater
Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati. (1)

1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 11
Indennità spettanti al giudice di pace.

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. (1)

3. È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20. (2)

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del Codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. (3)

3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all' articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione. (4)

3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13 , commi 5-bis e 8, e 14 , comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10. (5)

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. (2) (6) (7)

4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. (8)

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui. (9)

(1) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 24-bis, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, così come modificato dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 2003, n. 1.
(5) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(6) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(7) Comma così modificato dall'articolo 6 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, convertito con modificazioni in legge 10 gennaio 2003, n.1.
(8) Comma aggiunto dall'art. 15, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.
(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Art. 12
Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario.

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:
a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 84 della IX qualifica funzionale;
c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
e) 802 della V qualifica funzionale;
f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale;
b) 480 della VI qualifica funzionale;
c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.



Art. 13
Notificazione degli atti. (1)

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 16 dicembre 1999, n. 479.



Art. 14
Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace.

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della L. 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.



Art. 15
Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici. (1)

2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. (2)

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Comma aggiunto dall'art. 20, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4.



Art. 16
Sorveglianza.

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.



CAPO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE



Art. 17
Competenza del giudice di pace.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'art. 7, c.p.c.



Art. 18
Competenza del pretore.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'art. 8, primo comma, c.p.c.



Art. 19
Connessione.

1. (Omissis) (1)

(1) Aggiunge alcuni commi all'articolo 40, c.p.c.



Art. 20
Patrocinio.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 82, c.p.c.



Art. 21
Giudizio secondo equità.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 113, secondo comma, c.p.c.



Art. 22
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

1. (Omissis) (1)

2. (Omissis) (2)

(1) Sostituisce l'intitolazione del titolo secondo del libro secondo, c.p.c.
(2) Sostituisce l'articolo 311, c.p.c.



Art. 23
Poteri istruttori del giudice.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 312, c.p.c.



Art. 24
Querela di falso.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 313, c.p.c.



Art. 25
Forma della domanda.

1. (Omissis) (1)

2. (Omissis) (2)

(1) Sostituisce l'intitolazione del capo terzo, del titolo secondo, del libro secondo, c.p.c.
(2) Sostituisce l'articolo 316, c.p.c.



Art. 26
Rappresentanza davanti al giudice di pace.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 317, c.p.c.



Art. 27
Contenuto della domanda.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 318, c.p.c.



Art. 28
Costituzione delle parti.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 319, c.p.c.



Art. 29
Trattazione della causa.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 320, c.p.c.



Art. 30
Decisione.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 321, c.p.c.



Art. 31
Conciliazione in sede non contenziosa.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 322, c.p.c.



Art. 32
Termini per le impugnazioni.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 325, primo comma, c.p.c.



Art. 33
Impugnazione.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'articolo 339, terzo comma, c.p.c.



Art. 34
Giudice dell'appello.

1. (Omissis) (1)

(1) Aggiunge un comma all'art. 341, c.p.c.



CAPO III
COMPETENZA E PROCEDIMENTO PENALE DEL GIUDICE DI PACE (1)

(1) Capo abrogato dall'art. 19, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 35
Delega al Governo in materia penale.

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 19, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 36
Competenza in materia penale del giudice di pace.

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 19, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 37
Procedimento penale innanzi al giudice di pace.

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 19, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 38
Entrata in vigore del decreto legislativo.

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 19, l. 24 novembre 1999, n. 468.



CAPO IV
NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI



Art. 39
Coordinamento.

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".



Art. 40
Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge. (1)

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

(1) Comma così modificato dall'art. 13, l. 24 novembre 1999, n. 468.



Art. 41
Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese.

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.



Art. 42
Norme di coordinamento e di attuazione.

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.



Art. 43
Cause pendenti.

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.



Art. 44
Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori.

(Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 16 dicembre 1999, n. 479.



Art. 45
Dei giudici.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Articolo modificato da successiva normativa.



Art. 46
Regime fiscale.

1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (1)

2. (Omissis) (2)

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma abrogato dall'art. 243, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.



Art. 47
Abrogazioni.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.



Art. 48
Copertura finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Istituzione del giudice di pace".

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 49
Efficacia di singole disposizioni.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1° maggio 1995 (1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673.



Art. 50
Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

1. (Omissis) (1)

(1) Sostituisce l'art. 92, l. 26 novembre 1990, n. 353, a sua volta sua volta successivamente modificato.



Art. 51
Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti.

1. (Omissis) (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11-bis, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1991

Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri
Martelli, Ministro di Grazia e Giustizia
Visto, il Guardasigilli: Martelli

 
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