In moto con mio figlio – come trasportare i bambini in moto

Quanti di noi, motociclisti o scooteristi, non vediamo l’ora di far salire il nostro figlioletto sulla nostra moto?

Quante volte, sempre a noi motociclisti,  è capitato di vedere moto con bambini aggrappati al conducente, in piedi davanti al conducente, oppure seduti sul sedile anteriore e il conducente su quello posteriore e tutto allungato  a reggere il manubrio, oppure due bambini, uno davanti e uno dietro?

Le domande da farsi sono due:

1 – Cosa è lecito?

2 – Cosa è prudente?

La prudenza non è mai troppo ma risulta imprudente limitarsi a questa domanda anche perché, prima di tutto, c’é la liceità e se una cosa è lecita, dobbiamo presumere che, chi ha fissato le norme, abbia ben pensato anche alla sicurezza.

Andiamo a leggerci l’art. 170 del Codice della Strada nella parte che tratta questo problema.

ART. 170.

TRASPORTO DI PERSONE E DI OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE.

 

  1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

  1. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
  2. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 647,00. 7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

SANZIONI

VIOLAZIONISANZIONE DECURTAZIONE PUNTI NOTE
Circolava alla guida del predetto motociclo (o ciclomotore) a due ruote, senza avere libero l’uso delle
braccia (delle mani o delle gambe) in quanto ___(descrivere la limitazione)___.
Alla guida del predetto motociclo (o ciclomotore) a due ruote, trasportava sullo stesso un minore
di anni 5.
1 PUNTO
alla patente del conducente se maggiorenne
Il veicolo è
sottoposto a Fermo Amministrativo per la durata di 60 giorni ed è stato affidato in custodia a _______
che lo custodirà a________.
Al termine dei primi 30 giorni di Fermo Amministrativo il proprietario
potrà chiedere l’affidamento del veicolo.
In caso di reiterazione nel biennio è disposto il Fermo Amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Alla guida del predetto motociclo (o ciclomotore) a due ruote, trasportava sullo stesso un minore
di anni 5.
€ 112,70 entro 5 gg
€ 161,00 entro 60 gg
NessunaLa violazione può concorrere con quella prevista dai commi 2 e 6 dell’art. 170 CdS per ciclomotore non idoneo al trasporto di un passeggero
FACCIAMO IL PUNTO

Dopo le ultime modifiche, all’art. 170 del Codice della Strada, è stato introdotto il divieto di trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote ma non sui quadricicli, ovviamente  a quattro ruote.

L’art. 170 del Codice della Strada prevede che su ciclomotori (se idonei) e motocicli è possibile trasportare un solo passeggero di età superiore a 5 anni.

Il bambino deve inoltre essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella

posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

Vengono commercializzati dei dispositivi di adattamento,  cioè dei seggiolini per rendere più sicuro e stabile il piccolo passeggero ma il codice della strada non ne prevede l’uso e quindi non  sono omologati. Sono sicuri, sono utili? Per ognuno bisognerebbe leggere le istruzioni, verificare le prove se e in quanto effettuate ecc.

Ovviamente non si discute sulla presenza del casco, il suo casco, cioè adatto al bambino e quindi solo della sua misura, in modo da essere ben calzato ed allacciato. Un casco integrale ha ovviamente maggior sicurezza ma se il percorso è breve e ripetitivo e cioè non ci sono lunghi e pericolosi percorsi, si può scegliere anche un più comodo jet, forse più gradito dal bambino, e comunque devono essere entrambi previsti e omologati. Quanto all’abbigliamento si comprende che non sempre si può far indossare il giusto abbigliamento e cioè un abbigliamento imbottito, costruito appositamente per questo trasporto.

Comunque, la posizione del bambino è quella, e solo quella, del passeggero, dietro il conducente. E’ in grado di tenersi sempre stretto al conducente, senza distrarsi, sena alleggerire la stretta? Si certo, il conducente ritiene che sia meglio averlo davanti, lo vede e lo stringe fra le braccia, o fra le gambe ma……..il bambino :

  • davanti a noi, di fatto ci ostacola nei corretti movimenti,
  • può darsi che volti improvvisamente per guardare un amico o un veicolo
  • che giri la testa, magari per parlarvi o guardarvi, facendo verificare un “colpo” fra il suo casco e il vostro, o fra il suo casco e il vostro corpo, creandovi problemi……da non minimizzare;
  • a causa di una frenata improvvisa si espone il bambino ad uno schiacciamento per il quale non è prevista alcuna protezione;

Comunque, il conducente che trasporta un minore deve viaggiare più lentamente e aumentare tutte le misure di sicurezza, evitare  frenate repentine, effettuare le svolte con raggio ampio e accelerare lentamente.

Facciamo iniziare la carriera del baby-centauro con dei piccoli viaggi di prova intorno a casa o in zone deserte in modo da valutare il suo comportamento e diamogli i consigli necessari.

Spieghiamogli le stesse cose che diremmo a un passeggero adulto ma, ovviamente, utilizzando un linguaggio semplice e costruttivo, adatto alla sua comprensione, giocando un po’, come sempre.

Evitare assolutamente di caricare le spalle del piccolo con zaini o borse perché le accelerate e le frenate comportano lo spostamento di zaini e borse con effetti indesiderati e a cui non è preparato.

 

Un ultimo consiglio…..controllate, prima di partire, che non sia stanco o assonnato……potrebbe addormentarsi durante il viaggio……e…..

 

BUON VIAGGIO….CON PAPA’

OTTOBRE 2017

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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