Stranieri – obbligo di comunicare l’ospitalità a qualunque titolo
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Una modifica al Testo Unico sull’immigrazione, intervenuta a seguito del così detto “Decreto Caivano” pubblicato in G.U. il 14.11.2023 ed in vigore dal giorno dopo, ha aumentato la sanzione per la mancata comunicazione dell’alloggiato straniero.
E’ infatti fatto obbligo a chiunque ospita uno straniero o apolide, sia esso parente o affine oppure affitta o comunque ceda la proprietà a qualunque titolo ad uno straniero, e quindi non appartenente a Stati dell’Unione Europea, di comunicarlo entro 48 ore al Commissariato di Polizia unitamente agli estremi del passaporto o altro documento di identità idoneo, specificando l’ubicazione dell’immobile nel quale lo straniero viene alloggiata, ospitata o presta servizio ed a quale titolo egli si trova presso l’immobile.
Il non rispetto dell’ obbligo di comunicare la presenza di stranieri extra UE prevede una sanzione amministrativa e quindi il pagamento di un importo da € 500,00 a € 3500,00 (pagamento in misura ridotta € 1000,00)
Appare evidente che viene applicata la stessa sanzione anche se la comunicazione manca dei dati richiesti e quindi non è fatta in modo corretto e completo
VIOLAZIONI | SANZIONE | NOTE | |
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Ometteva di comunicare per iscritto, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, di aver alloggiato cittadino/i straniero/i in violazione art. 7 c1 e c2bis D.Lgs n. 286 del 25.7.98 e succ. modifiche | da € 500 a € 3500 PMR € 1000,00 Autorità competente: Prefetto | si applica a cittadini NON appartententi alla Unione Europea | |
Effettuava la comunicazione all'Autorità Locale di aver alloggioato cittadino straniero in modo irregolare o incompleta. Art. 7 c2 e c2bis D. Lgs n.286 del 1998 e ss modifiche | da €500 a € 3500 PMR € 1000,00 Autorità competente Prefetto |