Multe pagate tramite home banking: fa fede la data dell’accredito

Ministero dell’Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/227/16/127/34

Roma, 14 gennaio 2016

OGGETTO: Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento.

Come è noto, per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Salvo alcuni casi, per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La somma dovuta può essere pagata: in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore; tramite conto corrente postale o bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

                      Qualora nel suddetto termine di sessanta giorni non sia avvenuto il èagamento in misura ridotta e non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale più le spese di procedimento.

                           Come si puà facilmente desumere dalle modalità di pagamento testé brevemente descritte, la data di corresponsione e quella di valuta assumono una notevole importanza nel procedimento di definizione del verbale, in particolar modo con il diffondersi di strumenti di pagamento elettronico, quali ad esempio i servizi cosidetti di home banking o online bancking che richiedono l’intermediazione di soggetti autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare attività di pagamento, nonché con l’affermarsi di procedure di accreditamento che variano non solo in relazione al giorno ma anche all’ora in cui è stato impartito l’ordine di pagamento al prestatore dei servizi.

                            Ciò premesso, acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tal riguardo si precisa quanto segue:

  • il pagamento in contanti, su strada o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, nonché tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito (1);
  • nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale.

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                          Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estenere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

                                                                                              IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                                                                   Sgalla

(1) Cfr. art.4 comma6 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144

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