Una multa entro quanto tempo deve arrivare al destinatario?

Ricordato che i termini multa o contravvenzione sono usati dai più per indicare una sanzione per violazione stradale mentre in realtà sono termini del codice penale, per coerenza di chi scrive, si farà riferimento, in questo approfondimento, a violazioni nei confronti del codice della strada che danno origine, nella stragrande maggioranza dei casi, a sanzioni amministrative pecuniarie, cioè al pagamento di una somma di denaro, salvo sanzioni accessorie se e in quanto previste.

La domanda è appunto……tempi definiti per ricevere il verbale alla propria abitazione in caso di violazione accertato da una organo di polizia stradale? Si, dice il codice della strada, no, dice la pratica. Vediamo perché cominciando dall’inizio, cioè dal momento della violazione, alla quale, se accertata da un organo di polizia stradale, seguirà un verbale di contestazione sul posto o se non accertata sul posto seguirà un verbale di violazione alla residenza del proprietario del veicolo.

Quindi, nel caso di accertamento sul posto, da parte di un organo di polizia stradale, la contestazione al conducente del veicolo e quindi al trasgressore avverrà verbalmente e subito dopo gli verrà consegnato il verbale di violazione con tutti gli estremi della norma violata e con le indicazioni per effettuare il pagamento e l’eventuale ricorso. Il verbale verrà consegnato anche al proprietario del veicolo, se presente, o verrà inviato alla sua residenza, se non presente, entro 100 giorni. Per proprietario si intende uno dei soggetti solidalmente obbligati e cioè l’intestatario del veicolo, l’usufruttuario, l’utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l’imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente. In genere il verbale alla residenza del proprietario del veicolo non viene inviato se la sanzione viene pagata nei termini indicati in quanto la notifica al proprietario è effettuata, in genere, per avere una possibilità in più per ricuperare il credito, anche perché la mancata notifica      del verbale al proprietario non inficia il verbale consegnato al trasgressore.

Come la contestazione immediata, anche la notificazione rappresenta una condizione di procedibilità per cui se non è effettuata nei termini previsti l’intera procedura di irrogazione delle sanzioni viene a cadere e l’illecito diventa improcedibile, cioè si estingue, e il verbale verrà archiviato con le modalità previste. Ovviamente si estingue per tutte quelle persone alle quali non é pervenuto il verbale ma non per la persona alla quale è stato notificato.

Cosa dice il codice della strada

Merita precisare che l’art. 201 del codice della strada afferma quanto segue:

Art. 201. Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi Quindi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato…

Quindi entro novanta giorni dall’accertamento il verbale deve arrivare all’effettivo trasgressore o all’obbligato in solido. I novanta giorni si calcolano escludendo il giorno dell’accertamento e comprendendo il giorno d’arrivo. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Quindi se il verbale arriva dopo 90 giorni il verbale è nullo o inefficace? Sicuramente no, come si può constatare continuando a leggere l’articolo 201

Art. 201. Notificazione delle violazioni
… Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione…

Quindi i termini non sempre “partono” dalla data dell’accertamento della violazione ma anche dal momento in cui:

1 – l’effettivo trasgressore venga identificato;
2 – il nominativo risulti dai pubblici registri;
3 – l’organo di polizia sia messo in grado di provvedere alla sua identificazione.

Il termine di 90 giorni, come già detto, sale a 100 se il verbale é già stato  contestato al trasgressore come afferma sempre l’art. 201 sotto riportato.

Art. 201. Notificazione delle violazioni
… Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. …

Per chiudere il cerchio rimane il caso del residente all’estero per il quale il termine è ampliato fino a 360 giorni come afferma sempre l’art. 201 sotto riportato.

Art. 201. Notificazione delle violazioni
… Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento …

Le motivazioni del ritardo

Quando, quindi, il verbale arriva dopo novanta giorni bisogna chiedersi il perché del ritardo e quindi chiedere spiegazioni all’organo di polizia accertatore se la motivazione non è riportata nel verbale.

Le motivazioni possono essere diverse, vediamone alcune senza avere l’arroganza di indicarle tutte.

  • Nel caso in cui l’infrazione venga rilevata attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.), l’organo di polizia stradale è in grado di associare il fotogramma della targa del veicolo al relativo proprietario e quindi di accertare il trasgressore solo in un momento successivo rispetto a quello in cui è stata commessa la violazione. Per assurdo la notifica del verbale potrebbe avvenire anche a molto tempo di distanza ma la Cassazione ha sostanzialmente ribadito il principio secondo cui i verbali devono essere notificati entro 90 giorni dalla violazione e non dall’accertamento del trasgressore. Ma può capitare uno sforamento dei tempi che l’organo di polizia stradale deve documentare.
  • Il ritardo può avvenire quando si commette la violazione guidando un’auto a noleggio. In questo caso l’organo di polizia stradale avrà 90 giorni di tempo per notificare il verbale al noleggiante  che  dovrà comunicare il nominativo della persona che ha noleggiato il veicolo, se non vuole, ovviamente, pagare la sanzione, e, da quella data, decorreranno nuovamente i 90 giorni per la nuova notifica nei confronti di chi aveva noleggiato il veicolo. Ci sono comandi che hanno stipulato una convenzione con i noleggiatori principali per cui invece di inviare il verbale al noleggiatore viene inviata una semplice richiesta  e il nominativo perviene loro  dopo poche ore.
  • Stesso discorso nel caso in cui ci si trovi davanti ad un veicolo in leasing.
  • Può accadere altresì che i dati anagrafici relativi all’effettivo proprietario del veicolo così come risultano al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o all’Archivio nazionale dei veicoli immatricolati del MIT non siano aggiornati, perché ad esempio non è stato annotato il cambio di proprietà o di residenza o gli atti siano in corso. In genere l’organo di polizia stradale accertatore effettua i dovuti accertamenti anagrafici ed effettua la relativa notifica fatto salvo anche un nuovo verbale di violazione nel caso la colpa del mancato aggiornamento sia a carico del proprietario.
  • Può anche accadere che i dati  della targa o le generalità del proprietario siano stato trascritti in maniera errata e, quindi, anche in questo caso i tempi si allungano.
  • Un altro caso può essere quello in cui il soggetto che riceve la notifica del verbale dichiari di non essere più il proprietario del veicolo incriminato perché il mezzo è stato nel frattempo venduto. Dal giorno del ricevimento della comunicazione  l’organo di polizia stradale accertatore procede quindi a nuova notificazione che deve avvenire entro i successivi i 90 giorni.
  • La notifica, cioè la consegna del verbale ad destinatario, avviene tramite servizio postale e sul verbale è indicata la data di consegna. Questa data deve rientrare nei 90 giorni di cui parla il codice della strada e a nulla valgono i giorni in cui il servizio postale riesce a consegnare il verbale. Lo stesso discorso vale per la notifica tramite organi di polizia stradale o messi comunali i cui tempi possono essere lunghi ma che non ricadono nella responsabilità dell’organo di polizia stradale accertatore.
  • Può capitare che arrivi un’ordinanza di pagamento o una cartella equitalia (o come si chiamerà quella società che la sostituirà) senza aver ricevuto il verbale. Una notifica di pagamento senza aver ricevuto il verbale è cosa rara e dovuta a qualche errore burocratico. In realtà il verbale sarà stata sicuramente notificato senza però aver raggiunto il destinatario. Questo può essere il caso di un destinatario irreperibile o assente. Il verbale, previa comunicazione all’interessato, per quanto irreperibile al suo indirizzo, viene pubblicato all’albo pretorio o rimane in deposito presso l’ufficio postale per cui, scaduti i termini previsti dal codice civile, il verbale si ha per notificato.

Conclusioni

Per concludere, quindi, attenzione alle date e alle possibili motivazioni del ritardo chiedendo lumi, sempre, all’organo di polizia stradale accertatore e tenendo presente, comunque, che dalla data di ricevimento del verbale, e solo da quella, partono i tempi per pagare la sanzione, ricordando che entro 5 giorni si ottiene uno sconto del 30%, e per effettuare un eventuale ricorso al Giudice di Pace (30 giorni) o al Prefetto (60 giorni). Ma non occorre un sapiente per dire che é meglio non commettere violazioni non solo e non tanto per evitare sanzioni ma perché se c’è un precetto, e una sanzione, significa che la sua violazione ha effetti sulla sicurezza stradale di tutti, oltre che nostra.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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