Modifiche agli articoli 27 e 47bis del Codice della Strada

DECRETO-LEGGE
24 aprile 2017, n.50
(S.O.G.U. n. 95 del 24.4.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE
21 giugno 2017, n. 96
(S.O.G.U. n. 144 del 23.6.2017)

 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Di seguito si riportano le parti del codice della strada che la legge sopra indicata ha variato e che sono entrate in vigore il 24 giugno scorso.  Si rinvia ad un prossimo approfondimento l’analisi della situazione in relazione alle suddette modifiche.

 

Art. 27

Misure sul trasporto pubblico locale

  1. All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:”trasporto di persone, sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone”.

 

Art. 27

Misure sul trasporto pubblico locale

12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285, sono sostituiti dai seguenti:”Nell’ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese,ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale;per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza”.

 

Art. 47-bis

Disposizioni in materia di trasporto su strada

 Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;
  2. b) all’articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
  3. c) all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;

  1. d) all’articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, “;
  2. e) all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: “alle aree pedonali, ” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,”.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r

27 giugno 2017

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