Mancata revisione ciclomotore:si ritira il certificato di conformità?

Chiedo di sapere se in caso di omessa revisione per un ciclomotore deve essere ritirato come sanzione accessoria il certificato di idoneità tecnica oppure viene comminata sola la sanzione amministrativa.-
Distinti saluti

RISPOSTA

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale con nota n. 300A/1/33017/105/2 del 23.04.2001 ha fornito alcune precisazioni nel caso in cui venga accertata la circolazione di un ciclomotore senza che lo stesso sia stato presentato alla prescritta revisione entro i termini previsti dalla norma.
In presenza di tale infrazione si deve applicare la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 80 – comma 14 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) quantificato con il pagamento in misura ridotta di € 137,55.

Infatti, il succitato Ministero ha ritenuto che per espressa previsione letterale, che non consente estensioni analogiche, la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, prevista dallo stesso art. 80 – comma 14 – del Codice della Strada, non è applicabile nel caso di omessa revisione di ciclomotori, i quali sono muniti di certificato di idoneità tecnica, non essendo previsto per essi il rilascio della carta di circolazione.

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