Circolare Ministero delle finanze 27/1/1998 n. 30/E

 

Circolare Ministero delle finanze 27/1/1998 n. 30/E
Legge 27 dicembre 1997, n. 49, art. 17 – Disposizioni tributarie in materia di veicoli

1. PREMESSA La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all’articolo 17, “disposizioni tributarie in materia di veicoli” che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novità in materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale è stato completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).Si chiarisce che le disposizioni di cui trattasi riguardano sia la “tassa automobilistica regionale”, applicabile nelle quindici regioni a statuto ordinario, che la “tassa automobilistica erariale”, applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior correntezza al discorso, anziché utilizzare le espressioni tecniche sopra indicate, si è fatto ricorso all’usuale termine “bollo”.

2. IL NUOVO REGIME TARIFFARIO Nel nuovo regime tariffario i veicoli assoggettati a “bollo” si possono distinguere in cinque raggruppamenti in funzione della differente base di computo della tassa, a seconda che questa sia dovuta in base a:a) potenza effettiva, espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV) b) portata, espressa in quintali c) numero di assi, peso complessivo a pieno carico e presenza o meno di sospensioni pneumatiched) numero dei posti per il trasporto di personee) importo fisso annuoNel prosieguo della presente circolare definiremo per brevità le tariffe sub a) come tariffe “sulla potenza”, quelle sub b) come tariffe “sulla portata”, quelle sub c) come tariffe “sugli assi”, quelle sub d) come tariffe “sui posti”, mentre quelle sub e) sono “tasse fisse annue”.2.1. Veicoli tassati in base alla potenza effettiva e soppressione di taluni tributi.Per i veicoli tassati sulla potenza si applica il tariffario unico nazionale il quale è valido, per l’anno 1998, in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. Entro il 10 novembre 1998 le regioni a statuto ordinario possono ritornare a introdurre, con legge regionale, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 1999. Le variazioni possono essere introdotte ogni anno in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento rispetto agli importi vigenti nell’anno precedente (comma 16 del citato articolo 17 e articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).A seguito dell’approvazione delle nuove tariffe sulla potenza debbono considerarsi soppressi, con effetto dai pagamenti dovuti dal 1 gennaio 1998, i seguenti tributi: – tassa di concessione governativa sulla patente- canone autoradio TV (con i tributi ad essa correlati) – tassa speciale per impianti a gpl o gas metano- sovrattassa diesel, per i soli autoveicoli dotati di dispositivo antinquinamento conforme alla direttiva Cee n. 91/441 e successive, anche se immatricolati prima del 3 febbraio ’92 (vedasi più avanti paragrafo 9.2). 2.2. Veicoli tassati in base alla portata, in base al numero dei posti, o in base agli assi.Per i veicoli tassati sulla portata, per i rimorchi tassati sui posti (in base agli scaglioni previsti dalla tariffa “G” allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463), le tariffe per l’anno 1998 sono determinate sulla base degli importi vigenti al 31 dicembre 1994, aumentati del 13 per cento (per effetto dell’articolo 3, comma 154 della legge 28 dicembre 1995, n. 549). In pratica ciò comporterà un aumento inferiore al 2 per cento rispetto alla tariffa vigente nel 1997. È da considerare, però, che a partire dal 1998, vengono meno le agevolazioni che prevedevano la riduzione del 50 o del 30 per cento a favore degli autocarri e trattori stradali muniti della cosiddetta autorizzazione in “conto terzi”, oltre ai relativi rimorchi e semirimorchi (agevolazioni prorogate al solo 1997 con decreto legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38). È da sottolineare, inoltre, che, a differenza delle tariffe sulla potenza, quelle sulla portata e sui posti non sono uguali su tutto il territorio nazionale, ma restano come in passato differenziate su base regionale, tenendo conto delle variazioni tariffarie che sono intervenute fino al 10 novembre 1997, ai sensi del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992.Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate sono in corso di preparazione i nuovi importi di tariffa sugli assi, importi che debbono essere calcolati in base al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 nel rispetto dei valori minimi stabiliti su base europea. La nuova tariffa sarà strutturata in 7 classi differenziate in base al numero degli assi, al peso complessivo a pieno carico e alla presenza o meno della sospensione pneumatica o equivalente.Sia per i veicoli tassati sulla portata, sia per quelli tassati sugli assi, il termine utile per il rinnovo del “bollo” scaduto a “gennaio 98” è prorogato dal 2 al 16 marzo 1998. A tale data devono inoltre intendersi prorogati i pagamenti per le stesse categorie di veicoli che siano stati immatricolati dal 1 gennaio al 18 febbraio 1998. Scade pure il 16 marzo 1998 il termine utile per la stipula delle convenzioni per la circolazione alternativa dei rimorchi e semirimorchi di proprietà di una stessa impresa.2.3. Tasse fisse annue.Per le tasse fisse annue l’importo da pagare per l’anno solare 1998 è pari al nuovo importo minimo di lire 37.000, salvo le targhe di prova per le quali l’importo per l’annualità 1998 è determinato secondo le tariffe regionali.

3. I NUOVI IMPORTI3.1. Il calcolo del pagamento.Per il calcolo del “bollo” annuo per autovetture, basta moltiplicare per 5.000 lire la cifra stampigliata sulla carta di circolazione, a fianco dell’abbreviazione “kW” che sta per kilowatt. Un’auto con 55 kW di potenza, ad esempio, paga 275.000 lire annue. Questa cifra si ricava moltiplicando i 55 kW indicati a pagina due della carta di circolazione, per lire 5.000. Per le carte di circolazione rilasciate fino a prima degli anni ’82-’83, la potenza effettiva non è espressa in kilowatt, ma in cavalli vapore, indicati con l’abbreviazione “CV”. Questo si deduce dal fatto che, di fianco alla voce “pot. max” vi siano stampate (anziché le lettere kW) la sigla CV. In questo caso, la cifra stampigliata di fianco (o sopra) all’abbreviazione CV (di solito sulla terza pagina dei vecchi “libretti”) va moltiplicata non per lire 5.000, ma per lire 3.680.Ad esempio, un’auto sulla cui carta di circolazione sono riportati i seguenti dati: “pot. max CV 71”, pagherà 261.000 lire, che si ricavano dal seguente conteggio: 71 CV x lire 3.680 = lire 261.280, arrotondate a lire 261.000. Nel caso dei motocicli di fascia alta, cioè da 12 kW in poi (ovvero da 16 CV) il calcolo si esegue moltiplicando il totale dei kW o dei CV per l’importo unitario di tariffa e aggiungendo poi le 37.000 lire fisse. Ad esempio, la moto con 15 kW di potenza, pagherà l’importo arrotondato di lire 62.000, conteggiate in questo modo: lire 1.700 x 15 kW = lire 25.500 + lire 37.000 = lire 62.500, arrotondate a lire 62.000.Se vi sono decimali nella cifra dei kW o dei CV, si procede per troncamento (anche se i decimi sono più di 5) con arrotondamento sempre alla unità intera inferiore.L’importo da versare va arrotondato alle mille lire inferiori, per frazioni fino a lire 500; alle mille lire superiori, per frazioni oltre le 500 lire.Si ricorda che errori di arrotondamento degli importi o versamenti di poco insufficienti non inficiano mai la validità del pagamento.3.2. Gli importi frazionati.Quando il pagamento è fatto per il periodo fisso di 12 mesi (sia che il contribuente sia obbligato al pagamento annuo in unica soluzione, sia che egli lo faccia per opzione) il relativo importo è stato indicato nel decreto ministeriale in data 27 dicembre 1997 applicando la riduzione del 3 per cento prevista dall’articolo 5, secondo comma, lettera a) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. In conformità alla previgente normativa (decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786) tale riduzione non è stata applicata alla sovrattassa di alimentazione a gasolio (per gli autoveicoli che continuano a rimanerne assoggettati dopo il 1 gennaio 1998).Il calcolo per i periodi fissi di 4, di 6 o di 8 mesi deve essere effettuato quindi sulla base dell’importo non ridotto previsto in tariffa per pagamenti frazionati. Per le autovetture con tariffa a benzina, ad esempio, l’importo è di lire 5.155 per un kW e di lire 3.794 per un CV. La stessa cifra non ridotta deve essere utilizzata per conteggiare l’importo del primo “bollo” riferito a veicoli nuovi o usati, nel caso di pagamenti fino a 11 mesi (se invece il primo “bollo” è dovuto per 12 mesi, si applicherà la normale tariffa annua, ridotta del 3 per cento).Si precisa che nel caso dei motocicli, diversi dai ciclomotori l’importo di lire 37.000 va rapportato al numero dei mesi per il quale viene effettuato il pagamento.3.3. L’importo minimo.Il comma 15 del citato articolo 17 stabilisce che l’importo minimo delle tasse automobilistiche è pari a lire 37.000 per cui l’obbligo di versamento minimo si applica anche in presenza di tariffe agevolate per effetto di particolari riduzioni tariffarie vigenti (vedasi più avanti paragrafo 8.2).

4. LE REGOLE DI PAGAMENTO4.1. Il rinnovo di pagamento.Il citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1997, al fine di evitare eccessive concentrazioni di scadenze in medesimi periodi, ha disciplinato la distribuzione delle fasce di veicoli di volta in volta chiamati al pagamento nel corso dell’anno solare. In particolare, la distinzione tra autovetture di fascia bassa e auto di fascia alta è stabilita a seconda che l’autovettura abbia fino a 35 kW (equivalenti a 47 CV) ovvero abbia potenza superiore (da 36 kW o da 48 CV).I nuovi criteri basati sulla potenza si applicano per veicoli nuovi immatricolati dopo il 31 dicembre 1997, mentre per i veicoli immatricolati antecedentemente continua ad applicarsi la periodicità secondo i cavalli fiscali. Ricadono in tale ipotesi il rientro da un’esenzione (veicolo storico cancellato dal Registro) o da un’interruzione di pagamento (dopo il ritrovamento di un’auto rubata o dopo il dissequestro di un veicolo o l’acquisto presso un rivenditore autorizzato), secondo quanto meglio precisato nei paragrafi 6 e 7.Per la massa di veicoli usati con “bollo” da rinnovare dal 1 gennaio 1998, conserva quindi piena validità la periodicità acquisita anteriormente a tale data. Questo vuol dire che nel rinnovo di pagamento i contribuenti debbono solamente collegarsi alla scadenza del “bollo” precedente ed effettuare il versamento entro l’ultimo giorno del mese solare successivo.Se l’ultimo giorno cade di sabato o è festivo si può pagare, senza sanzioni, anche nel primo giorno lavorativo successivo (per effetto dell’articolo 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473).Gli importi delle nuove tariffe sulla potenza sono dovuti per i periodi fissi immediatamente successivi alla scadenza delle tasse pagate nel 1997. I veicoli per i quali il “bollo” sia stato pagato nel 1997 per periodi “a cavallo di anno” non sono soggetti al pagamento dei conguagli relativamente ai periodi fissi del 1998, periodi fissi che furono a suo tempo pagati in base alle tariffe vigenti nel 1997.Allo stesso modo, nessun rimborso spetta a coloro che abbiano effettuato nel 1997 versamenti “a cavallo di anno” per autoradio TV, tassa speciale per gpl o gas metano e sovrattassa diesel.Si precisa che i versamenti che per errore di calcolo sono effettuati per un importo insufficiente restano completamente validi per la parte versata e non è necessario effettuare un nuovo versamento dell’intero “bollo”. Per l’integrazione si possono utilizzare i normali moduli di conto corrente postale. Nella causale del versamento, da eseguirsi sul c/c postale GU 1008 intestato a: ACI – Tasse Automobilistiche, vanno indicati in modo chiaro la targa del veicolo, il periodo a cui si riferisce l’importo aggiuntivo e l’indicazione che trattasi di “versamento integrativo”.4.2. Le modalità di pagamento.Il pagamento può essere effettuato indifferentemente presso un ufficio postale o presso un ufficio esattore (delegazione) dell’Aci. Presso l’ufficio postale si possono utilizzare indifferentemente:- gli appositi moduli con targa prestampata, staccati dal proprio libretto fiscale- i moduli in bianco (a tre sezioni) del tipo “libretto fiscale” distribuiti presso l’Aci, ma utilizzabili solo in posta- gli appositi nuovi moduli in bianco a due sezioni distribuiti presso gli stessi uffici postali.Versamenti con moduli diversi non sono ammessi poiché quasi certamente non consentono l’attribuzione automatizzata del versamento al proprio veicolo. Ove tuttavia gli stessi renderanno in seguito possibile la corretta attribuzione del versamento, essi saranno da ritenere efficaci dovendosi considerare non più vigente il contenuto dell’articolo 5, primo comma del decreto ministeriale 22 dicembre 1986.A decorrere dal 1 gennaio 1998 non è più obbligatoria l’esposizione del disco-contrassegno. Cessano pertanto le disposizioni che ne consentivano il rilascio del duplicato in caso di suo smarrimento. È da ritenere inoltre soppresso l’autonomo obbligo di esibizione della ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strade pubbliche (obbligo previsto dall’articolo 1, terzo comma, del decreto ministeriale 22 dicembre 1986). Ciò vale sia per gli autoveicoli, sia per i motoveicoli, ma non per i ciclomotori (vedasi più avanti paragrafo 11).La ricevuta va conservata per l’intero anno solare in corso e per i tre anni successivi. Per tutti i pagamenti in scadenza nel corso del 1998, quindi, essa deve essere conservata fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale si prescrive l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi non versati. Eventuali disguidi potranno in ogni momento essere superati in base all’esibizione della ricevuta del versamento effettivamente eseguito.

5. IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA5.1. Il termine di pagamento del primo “bollo”.Il primo “bollo” per l’autovettura nuova deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese solare di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il termine di pagamento è l’ultimo giorno del mese solare successivo. Quando l’ultimo giorno del mese cade di sabato od è festivo, vale la regola generale della proroga del termine al primo giorno utile lavorativo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via, rilasciati dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile.Da ricordare che in sede di primo pagamento occorre conteggiare per intero la prima mensilità, anche se l’immatricolazione è avvenuta nell’ultimo giorno del mese.Le regole fin qui esposte sui termini di pagamento del primo “bollo” valgono anche per qualsiasi veicolo diverso dalle autovetture.5.2. La scadenza di validità del primo “bollo”.Il primo “bollo” è molto importante al fine di incardinare regolarmente la posizione tributaria del contribuente. Esso deve essere eseguito in modo tale da incanalare correttamente il veicolo all’interno di un meccanismo tendente ad evitare la concentrazione delle scadenze sul contribuente e, perciò, deve sottostare a una serie di regole che vincolano il veicolo a una propria ben precisa scadenza fissa, la quale è però variabile in funzione della possibile combinazione fra tre elementi da prendere in considerazione contemporaneamente: la data di immatricolazione, il tipo di veicolo, la potenza (o la portata).Questi dati, necessari per il calcolo del primo “bollo”, sono presenti sulla carta di circolazione.Si ritiene opportuno sintetizzare, di seguito le principali regole differenziate da osservare, distintamente per tipo di veicolo.5.2. a) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, “ecodiesel”, tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV).Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto e dicembre immediatamente successive agli otto mesi predetti.5.2. b) autovetture a benzina, benzina + gpl, benzina + metano, “ecodiesel”, tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), oltre a tutti i motoveicoli.Il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive ai sei mesi predetti.5.2. c) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione “privato noleggio senza conducente”, tutte di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV) per le quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale.L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivo. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. d) autovetture diesel non ecologiche e autovetture con tariffa a benzina aventi destinazione “privato noleggio senza conducente”, tutte di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali è consentito il pagamento in forma semestrale. L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successivo. A tale primo periodo può aggiungersi un periodo semestrale. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. e) automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base alla portata, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale.L’importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali. È comunque vietato il pagamento per un solo mese.5.2. f) roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua.Per i veicoli soggetti a tassa fissa annua il primo pagamento va eseguito versando l’intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

6. IL PRIMO “BOLLO” PER L’AUTO ACQUISTATA USATA6.1. L’acquisto dell’auto da un privato.Per l’auto acquistata usata da un privato (cioè non da un rivenditore autorizzato) occorre distinguere il caso in cui l’auto acquistata sia coperta da “bollo” in corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel primo caso l’acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente “bollo”, dovendo pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè, entro il mese successivo a detta scadenza).Nell’acquisto di veicolo con “bollo” scaduto in precedenza, e quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, è da considerare che l’obbligo di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra nell’ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (di norma, l’ultimo giorno del primo mese non coperto da pagamento), sempre che entro tale data non sia intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l’acquirente è in tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi alla scadenza precedente. Se invece l’acquisto di un’auto senza “bollo” è fatta successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento. L’acquirente ha comunque l’onere di collegarsi alla periodicità della precedente scadenza, nel senso che se l’ultimo “bollo” pagato scadeva ad “agosto 97”, ad esempio, egli dovrà aspettare settembre 1998 per poter pagare il suo primo “bollo”, sempre con scadenza “agosto” (mentre sarebbe sbagliato, ad esempio, pagare per il periodo da gennaio a “dicembre 98”).6.2. L’acquisto presso un rivenditore.Per l’auto acquistata usata presso un rivenditore autorizzato le regole sono le stesse viste in precedenza, quando l’auto è coperta da “bollo” in corso di validità. Occorre, cioè, semplicemente collegarsi a questa scadenza e quindi pagare entro il mese successivo. Quando invece sia stato precedentemente attivato il regime di interruzione dell’obbligo di pagamento (questa informazione è in possesso del rivenditore che è obbligato a inviare all’Aci di Roma appositi elenchi quadrimestrali dei veicoli ritirati) si applicano le specifiche regole previste per il primo pagamento per veicoli nuovi salvo che per la periodicità che va determinata in base ai cavalli fiscali per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997.Il meccanismo ruota tutto intorno alla “data della rivendita” dell’auto e a tal fine fa fede la data di autentica notarile dell’atto di vendita, atto che nella prassi viene normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore.Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese della rivendita (cioè entro lo stesso mese dell’atto notarile di vendita). Se però l’atto notarile è stato sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si effettua entro il mese solare successivo, sempre conteggiando, come per i veicoli nuovi, il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le stesse regole dettagliatamente illustrate per il primo “bollo” per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).

7. LA PERDITA E IL RIENTRO IN POSSESSO DOPO UN FURTO O UN SEQUESTRO7.1. La perdita di possesso a seguito di furto e la indisponibilità a seguito di sequestro.È da sottolineare che in base alla normativa vigente (comma 36, articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53) il contribuente risultante proprietario al pubblico registro automobilistico, per non essere obbligato a rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l’onere di richiedere l’annotazione della perdita di possesso o di disponibilità del veicolo (a seguito, ad esempio, del furto subito o anche a seguito di un sequestro) entro l’ultimo giorno del mese già coperto da pagamento.Una volta che il furto (o il sequestro, o altro evento di perdita di possesso o di disponibilità) siano stati annotati nel Pra, la interruzione dell’obbligo di pagamento decorre dal periodo fisso successivo a quello per il quale è stato effettuato il pagamento, se questo scade successivamente all’annotazione.In caso di rientro in possesso (per ritrovamento del veicolo in precedenza rubato) o di rientro nella disponibilità del veicolo (per emanazione di provvedimento di dissequestro) il contribuente ha l’obbligo (qualora il primo evento fosse stato annotato al Pra) di richiedere al Pra l’annotazione del rientro in possesso o nella disponibilità del veicolo.Questa richiesta deve essere effettuata entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento (nel caso del furto), ovvero dalla data del provvedimento di dissequestro (nel caso di precedente sequestro del veicolo).7.2. Il primo pagamento dopo il rientro in possesso o nella disponibilità.Se l’annotazione al Pra di rientro in possesso è eseguita prima della scadenza dell’ultimo “bollo” pagato, occorre semplicemente collegarsi a questa scadenza e pagare entro il mese solare successivo. Se invece il rientro in possesso avviene a distanza di tempo e comunque dopo un periodo di interruzione del pagamento, si applicano al primo “bollo” di ripristino del pagamento le stesse regole e gli stessi termini previsti con riferimento ai veicoli nuovi di prima immatricolazione, salvo che per la periodicità. A tal fine fa fede, in luogo della data di immatricolazione, la data di annotazione al Pra dell’evento (non la data del ritrovamento dell’auto o del provvedimento di dissequestro).Il primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese di annotazione del rientro in possesso ovvero, se l’annotazione è richiesta negli ultimi dieci giorni del mese, entro il mese solare successivo. Il mese dell’annotazione al Pra va sempre conteggiato per intero anche se questa è stata effettuata nell’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda la scadenza da indicare nel primo pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del tipo di veicolo, si applicano le regole dettagliatamente illustrate per il primo “bollo” per il veicolo nuovo (vedasi precedente paragrafo 5.2).

8. LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI8.1. Le riduzioni in vigore dal 1 gennaio 1998.Il comma 5 dell’articolo 17 ha introdotto una nuova riduzione del 75% rispetto alla tariffa base per:- autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentati esclusivamente a gpl o a gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive numero 91/441, 91/542 e successive modificazioni.- autoveicoli azionati con motore elettrico.Per i veicoli elettrici è da precisare che la riduzione tariffaria si applica dopo il decorso del quinquennio di esenzione di cui al citato testo unico n. 39 del 1953.Nel caso dei veicoli a metano o a gpl è appena il caso di sottolineare che la riduzione non si applica ai veicoli alimentati a benzina + gpl, ovvero a benzina + metano, veicoli per i quali vale la normale tariffa a benzina.Sia per i veicoli a gas, sia per i veicoli elettrici la nuova riduzione ha carattere permanente.8.2. Le riduzioni e le esenzioni previgenti.Sono confermate, anche per i periodi successivi al 1 gennaio 1998, tutte le esenzioni e le riduzioni vigenti in base alle norme in vigore fino al 31 dicembre 1997 comprese quelle previste dalle note a margine delle tariffe “C” e “D” allegate al citato decreto del presidente della Repubblica 39 del 1953 e successive modificazioni. Pertanto, continuano ad applicarsi, in particolare, la riduzione:- ad un quarto per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza- del cinquanta per cento per autovetture adibite a noleggio di rimessa- del quaranta per cento per le autovetture adibite a scuola guida.- di un terzo per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa o al servizio pubblico di linea.La riduzione si applica, nel caso delle autovetture con tariffa a benzina, sull’importo annuo di lire 5000 per un kW (ovvero di lire 3.680 per un CV) per il pagamento in unica soluzione; sull’importo annuo di lire 5.155 per un kW (ovvero lire 3.794 per un CV) per pagamenti frazionati. Nel caso di autovetture con motore diesel non ecologico, assoggettate alla sovrattassa di alimentazione, deve aggiungersi, all’importo ridotto come innanzi, l’importo della sovrattassa diesel pari a lire 12.845 per un kW (ovvero a lire 9.454 per un CV) sia per il pagamento annuale in unica soluzione, sia per il pagamento frazionato, sovrattassa che per le autovetture adibite al servizio da piazza e a noleggio da rimessa si riduce al 50%.Del pari, la citata riduzione per gli autobus si applica sull’importo annuo di lire 5.700 per un kW (ovvero lire 4.195 per un CV) per il pagamento in unica soluzione, sull’importo annuo di lire 5.876 per un kW (ovvero lire 4.325 per un CV) per pagamenti frazionati.Per i furgoni e doppi cabinati (con motore diesel non ecologico) per uso promiscuo, di proprietà di imprese e con portata netta non inferiore ai sei quintali, resta ferma la riduzione del 50 per cento della sovrattassa diesel (prevista dall’articolo 9 del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38). L’importo per il pagamento annuo in unica soluzione, tenuto conto della riduzione al 50 per cento della sovrattassa diesel, è pari a lire 11.422 per un kW, ovvero lire 8.407 per un CV. Sono consentiti pagamenti anche per un quadrimestre (l’importo è di lire 3.859 per un kW, ovvero lire 2.840 per un CV).Sono inoltre confermate, evidentemente, le riduzioni anteriormente vigenti per le tariffe sulla portata. Per gli autocarri destinati al trasporto di latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonché i carri botte per la vuotatura dei pozzi neri, la tassa continua ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 22 del citato decreto del presidente della Repubblica n. 39 del 1953, sulla base della portata ridotta del 50 per cento secondo le regole operative vigenti anteriormente al 1 gennaio 1998. Queste riduzioni non si applicano, invece, agli automezzi pesanti tassati “sugli assi”, cioè aventi peso complessivo a pieno carico di almeno 12 tonnellate (articolo 2, primo comma, lettera d-bis, del citato decreto del presidente della Repubblica n. 39 del 1953 e successive modificazioni e articolo 9 del decreto legislativo n. 43 del 1997).

9. LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRATTASSE DI ALIMENTAZIONE9.1. La definitiva soppressione della tassa speciale gpl/metano.L’esenzione dalla tassa speciale per autoveicoli con impianto a gpl o a gas metano è, dal 1 gennaio 1998, estesa a tutti gli autoveicoli con alimentazione alternativa a benzina + gpl ovvero benzina + metano, anche se l’impianto sia stato installato prima del 2 maggio 1993. Qualora in questo caso l’ultimo “bollo” pagato nel 1997 abbia validità oltre il 31 dicembre 1997, la decorrenza dell’esenzione è differita al primo periodo fisso in scadenza con le nuove tariffe. Il passaggio dall’obbligo di pagamento della tassa speciale alla sola tariffa benzina comporta l’obbligo di rinnovo, in unica soluzione, per un periodo di 12 mesi (essendo conseguentemente soppressa la facoltà di pagamenti per frazioni di anno).9.2. La soppressione della sovrattassa per i cosiddetti “ecodiesel”.È soppressa dal 1 gennaio ’98 la sovrattassa diesel per le autovetture e gli autoveicoli per uso promiscuo aventi limiti di emissione conformi alla normativa di recepimento della direttiva Cee n. 91/441 del 26 giugno 1991 (e successive). L’esenzione si applica indipendentemente dalla data di immatricolazione e anche per veicoli precedentemente immatricolati all’estero, purché siano rispettati i limiti sostanziali di emissioni inquinanti previsti dalla citata direttiva n. 91/441 (l’immatricolazione può essere anche anteriore all’emanazione della direttiva stessa).Per gli autoveicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1992 la conformità alla direttiva Cee n. 91/441 deve risultare dalla carta di circolazione mediante l’apposita dicitura “rispetta la direttiva Cee n. 91/441”. Ove manchi questa annotazione l’esenzione spetta ugualmente qualora l’autoveicolo rientri tra quelli conformi alla citata direttiva Cee. Sulla base di informazioni tecniche fornite dal Ministero dei Trasporti è stato possibile ritenere che coloro i quali abbiano ricevuto dalla Motorizzazione il cosiddetto “verdone” per l’esenzione dalle restrizioni alla circolazione di veicoli con ridotto tasso di inquinamento, possono considerarsi esenti dal pagamento della sovrattassa di alimentazione se sul predetto tagliando sia stampigliata la lettera “B” ovvero “C”. Il possesso materiale del tagliando non è condizione per l’applicazione del beneficio poiché negli archivi magnetici della Motorizzazione sono note le tipologie di veicoli ai quali si applica l’esenzione. Pertanto questo dato può essere richiesto alla Motorizzazione stessa o anche agli uffici esattori dell’Aci, o anche tramite l’apposito servizio telefonico dell’Aci numero 199.114.477.È inoltre da precisare, al riguardo, che per tutti gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 l’esenzione spetta automaticamente, anche se non vi siano le apposite indicazioni sulla carta di circolazione. Da questa data, infatti, non possono più essere immatricolati autoveicoli che non abbiano i requisiti tecnici coerenti con quelli in base ai quali è prevista dalla normativa fiscale l’esenzione dalla sovrattassa di alimentazione.Per quanto riguarda gli autoveicoli cosiddetti “non ecologici”, cioè con emissioni inquinanti non conformi alla direttiva Cee n. 91/441, la tassa automobilistica e la sovrattassa di alimentazione possono essere pagate, a scelta del contribuente, come in passato, per 4, per 8 o per 12 mesi (relativamente ad autoveicoli di fascia alta, da 10 cavalli fiscali in poi) e per 6 o 12 mesi per quelli fino a 9 cavalli fiscali.

10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILIL’esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice della strada.L’esenzione compete anche ai veicoli adattati per l’accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.Al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all’articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l’intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo.Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all’esenzione, all’Automobile club d’Italia – Direzione centrale affari tributari – ufficio contabilità e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma. Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell’esenzione.Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell’articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

11. I CICLOMOTORIPer i ciclomotori il “bollo” è dovuto non per effetto dell’iscrizione nei pubblici registri, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. Si può effettivamente definire questo specifico tributo come “tassa di circolazione”.Da ciò discende che si può circolare senza “bollo” nel corso del mese di gennaio (come già visto, il termine di pagamento è prorogato al 2 febbraio 1998). Ma il pagamento può essere effettuato (senza sanzioni) anche dopo il 2 febbraio 1998, purché prima della messa in circolazione su strade e luoghi pubblici. In qualsiasi momento sia effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l’anno solare in corso (fino al 31 dicembre).Non si è tenuti al pagamento della tassa per ciclomotori che, nel corso dell’intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.Resta fermo l’obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo su strada, la ricevuta di pagamento in corso di circolazione, senza però l’obbligo né di esposizione del contrassegno, né di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di sua validità.Le infrazioni di pagamento possono essere rilevate unicamente su strada, dagli organi preposti al controllo.

12. ANNULLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO RIFERITE ALLE TASSE RICHIESTE PER VEICOLI NON POSSEDUTIIl comma 18 del citato art. 17 ha sostituito il testo dell’articolo 94 del Codice della strada. All’interno del riformulato articolo 94 sono state introdotte particolari disposizioni (commi 7 e 8) che si ritiene opportuno di seguito riportare:”7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al pubblico registro automobilistico nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa. 8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.”La disposizione esprime la chiara volontà del legislatore di annullare le procedure di riscossione coattiva nei casi di assenza di titolarità del veicolo e del conseguente obbligo fiscale.La formulazione della norma pone tuttavia problemi interpretativi ed applicativi.Il problema è quindi allo studio in vista delle definitive determinazioni da adottarsi al riguardo.Nel frattempo, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale in materia di perdita di possesso dell’autoveicolo (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10.794/97 del 29/5/97) si potrà disporre, anche d’ufficio, l’annullamento in sede di autotutela degli atti di accertamento del tributo e accessori (ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. del 27 marzo 1992, n. 287 e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37) ove la perdita di titolarità o della disponibilità dell’autoveicolo, pur non trascritta o annotata al pubblico registro automobilistico risulti da atti di data certa di natura civile, amministrativa e giudiziaria, quali ad esempio la vendita in forma pubblica (o privata con firma autenticata), la sentenza, il sequestro giudiziario, la confisca, ecc.Nei casi dubbi i competenti uffici potranno invece disporre la sospensione degli atti esecutivi, fermo restando che gli effetti dell’annullamento, o della sospensione degli atti medesimi potranno farsi risalire limitatamente ai periodi fissi di imposta successivi a quello della data certificata dell’evento.Resta comunque fermo, anche al fine di evitare la reiterazione delle procedure di accertamento, l’onere per gli interessati di provvedere, ai sensi della disciplina vigente, all’espletamento della relativa formalità al pubblico registro automobilistico.


 

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