Portabici posteriore su auto fuoristrada

 

Portabici Posteriore per auto fuoristrada: quali obblighi. Ho acquistato un portabici da applicare alla ruota di scorta posteriore di Un’auto fuoristrada. Ai sensi della circolare ministero dei trasporti prot 2522/4332 del 27 11 98 appare chiaro che il portabici può essere liberamente Applicato senza obbligo di aggiornare la carta di circolazione. Quello che Non è chiaro, ed è l’oggetto del quesito, se ai sensi dell’art 164 cs vada Obbligatoriamente applicato il cartello di segnalazione quadrangolare. A mio Avviso no, poichè l’art 164 parla di sporgenze di cose indivisibili , e la Bicicletta di certo non lo è. Volevo tuttavia sapere se a vostra opinione è Consentito circolare col portabici posteriore – e ovviamente le bici – Senza il cartello di segnalazione, ed eventualmente in caso di fermo a quale Sanzione potrei andare incontro. Ringrazio

RISPOSTA

Pare proprio di dover dire che la sporgenza è rappresentata di per sè dalla struttura consentita che quindi non deve essere segnalata, salvo che a sporgere sia proprio il carico trasportato; se divisibile senza che venga diminuito il valore della cosa trasportata, questa deve essere sistemata in altro modo, mentre se è indivisibile può essere trasportata con gli accorgimenti previsti dall’articolo 164 se sporge oltre la sagoma del portabiciclette ed entro i limiti generali di sagoma previsti dall’articolo 61.

Giuseppe Carmagnini

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