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Circolare FIPE 3/11/2008 n. 82 prot.1340

Divieto di somministrazione degli alcolici dopo le ore 02.00. Nota Prot. N. 557/PAS.14556.13500 (18) del Ministero dell’Interno


A seguito dell’ entrata in vigore dell’obbligo di esposizione delle tabelle riportanti sia il quantitativo di alcol contenuto in alcune bevande che la descrizione degli effetti della ingestione di alcolici sulle capacità di percezione e di reazione dei conducenti previste dall’articolo 6 della legge 160/2007, si erano creati numerosi problemi interpretativi sia con riferimento all’ambito di applicazione delle misure che ai tipi di alcol test utilizzabili.
Si era in presenza di ambiti di incertezza che la circolare emanata dal Ministero (reperibile sul sito www.fipe.it in Area Legislativa pubblica - discoteche) non aveva contribuito a chiarire e che stavano generando pretese illegittime da pare delle autorità di vigilanza che arrivavano a richiedere l’esposizione dei cartelli anche da parte di esercizi che non effettuavano trattenimenti.
La Federazione, quindi, presentava una articolata serie di quesiti al Ministero dell’Interno che con la nota Prot. N. 557/PAS.14556.13500 (18) (reperibile sul sito www.fipe.it in Area Legislativa pubblica - discoteche) provvedeva a fornire le prime parziali risposte.
Relativamente all’ambito di applicazione delle disposizioni della norma la nota, ad integrazione del contenuto della circolare, dapprima chiarisce che l’attività di intrattenimento è “una specificazione integrativa della categoria degli spettacoli, prima destinataria degli obblighi imposti”.
Di conseguenza , secondo il Ministero, la normativa si applica a quei locali “ nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le (sole) esigenze di ristorazione, ma possa essere prolungata dalla volontà o dall’intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento, ivi compreso quella dell’ascolto di musica registrata su qualsiasi supporto, realizza appieno, ad avviso di questo Dicastero, la fattispecie precettiva introdotta dal citato articolo 6 “.
Nella sostanza il Ministero chiarisce l’illegittimità della pretesa di assoggettare agli obblighi in parola i pubblici esercizi nei quali si effettua la mera somministrazione, precisando che gli adempimenti scattano quando vengono organizzati spettacoli o trattenimenti che inducono il cliente a fermarsi oltre il tempo necessario per consumare.
Da quanto sopra deriva che sono esclusi i casi nei quali vi è musica di sottofondo che non costituisce richiamo specifico per la clientela, ma che la presenza di spettacoli od intrattenimenti realizzati con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario comporta la applicazione della specifica normativa (pertanto sono soggetti alla esposizione delle tabelle ed alla messa a disposizione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico anche quei locali che chiudono prima delle due di notte).
Nella sostanza, sempre secondo il Ministero, l’interesse protetto perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti di pericolo conseguenti all’uso di bevande alcoliche in occasione di frequentazione di locali pubblici quando il protrarsi della permanenza potrebbe essere in diretto rapporto con il consumo (ulteriore) di bevande alcoliche.
Di conseguenza sono escluse dall’obbligo in parola tutte quelle attività per le quali non ricorre l’obbligo di richiedere autorizzazione per spettacolo e trattenimento o autorizzazioni diverse da queste. In via esemplificativa non costituisce presupposto per l’applicazione dell’articolo 6 della legge 160/2007 il possesso di radio e televisioni anche se con canali dedicati, quello di videogiochi, biliardi e bigliardini, ed il consentire il gioco delle carte.
Relativamente alla possibilità per gli avventori di effettuare al momento dell’uscita dal locale un alcol – test il Ministero , partendo dal presupposto che tali prove hanno una funzione diversa da quelle finalizzate ad appurare da parte delle competenti autorità lo stato di ebbrezza dei conducenti e dal fatto che si tratta di una auto- misurazione, non ritiene più necessario che i pubblici esercizi si dotino degli strumenti di misurazione omologati dal Ministero delle Infrastrutture.
Relativamente alle caratteristiche tecniche che tali strumenti debbono possedere precisa che competente ad esprimersi al riguardo è l’Istituto Superiore di Sanità che è disponibile ad avviare una sperimentazione al riguardo.
Permanendo, pertanto, una assoluta incertezza su quali tipi di dispositivi debbano mettere a disposizione – anche a titolo oneroso – i pubblici esercizi si ritiene che, fino a diverso avviso delle competenti autorità, possano essere utilizzati tutti quelli in commercio, ivi compresi quelli monouso.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.


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