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Con la sentenza in data 31.01.2008 il giudice di pace di Taranto conferma l'esimente del comma 10 dell'art. 41 del Codice Della Strada nel caso in cui il conducente- trasgressore é così prossimo alla linea di arresto da non poter fermare in sicurezza il veicolo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 6820/07 avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di verbale per violazione al CDS del Ministero Interno, promossa da:
P. PIERO, residente in Taranto, alla Via Pola n. 55 Opponente-ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del l.r.p.t., con delega al Comando Sezione Polstrada di Taranto opposto
Conclusioni per 1'opponente:
il Giudice di Pace adito annullare il verbale o... in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta.Conclusioni per il Ministero opposto:.. si chiede che 1'On.le Giudice di Pace adito,...Voglia rigettare l'opposizione."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 01.08.07 il ricorrente si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 700005607885 ID 209505 redatto in data 06.06.2007 dal Comando Sezione Polizia Stradale di Taranto, per la presunta violazione dell'art.146 comma 3, c.d.s. " perché alla guida dell'autoveicolo tg. AN...ZN percorreva viale Magna Grecia, giunto all'incrocio di Via Alto Adige non osservava il semaforo ivi esistente il quale proiettava luce rossa."
Nel verbale il ricorrente dichiarava: " sono passato con il colore arancione."Eccepiva l'opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato l'esimente ex art. 41, comma 10, C.d.s. e la mancanza dell'elemento soggettivo.Disposta la comparizione delle parti, il Ministero, tramite il delegato Comando della Polstrada di Taranto, con nota n. 08001779 del 23.01.2008 invocava la fede privi-legiata del verbale contestato ai sensi degli artt. 2699 e 2700 C.C., chiedendo il rigetto del ricorso.All'udienza di comparizione, il ricorrente chiedeva termine per controdedurre le note depositate dalla Polstrada.Alla successiva udienza del 31.01.2008 era ammessa ed espletata la prova testi-moniale tramite la sig.na D. Maria Nicoletta. Dopo la discussione, in presenza della sola parte opposta, la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza, e con riserva di motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui impone il deposito di una cauzione, indi, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
La prova testimoniale espletata conferma che il passaggio dell'incrocio é avvenuto con il semaforo proiettante la luce arancione.A tal riguardo il comma 10 dell'art. 41 del CDS prevede: " Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza."Il ricorrente ha sostenuto che non ha potuto arrestarsi in sicurezza, per cui ha dovuto con prudenza completare l'attraversamento, sgomberando l'incrocio già impe-gnato.Orbene, ciò ricade nella previsione del comma 10 dell'art. suddetto.Relativamente alla fede privilegiata del verbale ex art. 2699 e 2700 sostenuta dalla Polstrada la Cassazione, sez. II civile - con Sentenza n° 14038 del 1 luglio 2005 ha precisato che la percezione sensoriale non è coperta da fede privilegiata:In particolare, il Supremo Organo giudicante, testualmente in detta sentenza ha confermato: "
Per quanto concerne poi la questione relativa alla fede privilegiata che, conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c. deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali, é appena il caso di richiamare il principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del c.s. l'effi-cacia di piena prova fino a querela di falso che ad esso deve riconoscersi in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza (conosciuti e descritti senza margini di apprezzamento) o da lui compiuti" - non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 3/12/2002 n. 17106: 8/3/2000 n. 3350: 10/4/1999 n. 3522).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti, atteso che l'annullamento viene disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/81.
P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 01.08.07, avverso il verbale di contestazione n. 700005607885 ID 209505 redatto in data 06.06.2007 dal Comando Sezione Polizia Stradale di Taranto, per la presunta violazione dell'art. 146 cds, così decide:
1) accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione impugnato;
2) annulla il verbale impugnato ed ogni atto dallo stesso dipendente;
3) compensa le spese processuali.
Così deciso a Taranto il 31.01.2007
Il Giudice di Pace
( dott. Martino Giacovelli)



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