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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Siggri Magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Guido De Maio Componente
Dott. Alfredo M. Lombardi Componente
Dott. Aldo Fiale Componente
Dott. Santi Gazzara Componente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

....

avverso la sentenza 24.1.2006 del Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di AlcamoVisti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsiUdita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FialeUdito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, con sentenza del 24.1.2006, ha affermato la responsabilità penale di Costanza Giuseppe, Vallone Damiana Giuseppa, Vallone Dorotea, Minore Vincenzo, Tuttilmondo Giovanni, Faraci Giuseppe, Barone Giuseppe, Gennaro Caterina, Cavarretta Enza, Grimaudo Arcangelo, Schirò Luca, Romano Giovanna e Schiera Amalia in ordine al reato di cui:
-- agli artt. 81 cpv. e 674 cod. pen., poiché, quali condomini di un complesso immobiliare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionavano il versamento sulla sede stradale e nelle acque del torrente "Stellino" di reflui civili maleodoranti provenienti dall'immobile condominiale la cui fossa "imhoff' non era munita di apposita vasca di decantazione, con ciò tenendo una condotta atta ad offendere, imbrattare e molestare le persone - acc. in Alcamo Marina, fino al 3.9.2003 e ha condannato Grimaudo e Schiera alla pena dì euro 170,00 di ammenda e tutti gli altri (con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche) a quella di curo 120,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza hanno proposto separati atti di "appello" il difensore di Schiera Amalia (Aw.to Salvatore Ruta) e quello di tutti gli altri imputati (Avv.to Baldassarre Lauria), i quali hanno eccepito:
-- la inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., non essendo ravvisabile una condotta commissiva consistente nel riversare liquidi maleodoranti sul suolo ma, al più, un comportamento omissivo, che dovrebbe considerarsi penalmente irrilevante, consistente nella mancata manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue dello stabile condominiale;
-- la violazione del principio di specialità, fissato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 689/1981, in quanto il fatto contestato integrerebbe esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 54, 2° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque); -- l'incongruo diniego di circostanze attenuanti generiche al Grimaudo ed alla Schiera.

La Corte di Appello di Palermo - con ordinanza del 5.3.2007 - ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.

MOTIVI della DECISIONE

1 Il gravame proposto nell'interesse di Schiera Amalia deve essere dichiarato inammissibile, perché l'atto di impugnazione é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Salvatore Ruta, il quale non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
2. L'impugnazione proposta nell'interesse di tutti gli altri imputati, invece, deve essere rigettata, perché infondata.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
-- con riferimento alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, prevista dalla prima parte dell'art. 674 cod. pen., il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente inazione (Cass., Sez. I, 24.7.1992, n. 8386);
-- non integra l'elemento materiale di cui alla condotta incriminatrice una condotta che consista soltanto nell'omettere l'apprestamento dei mezzi idonei ad impedire che le cose si riversino da un luogo privato in un luogo di pubblico transito (Cass.: Sez. I, 4.4.1995, n. 3644 e Sez. VI, 2.10.1985, n. 8449);
-- ad una condotta "indifferentemente attiva od omissiva" si riferisce, invece, Cass., Sez. I, 26.1.1994, n. 781.

Nella fattispecie in esame - comunque - non è stata ravvisata una condotta meramente omissiva dell'adozione di cautele idonee, bensì la decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognario difettoso (anche in violazione di ordinanze sindacali di inibizione degli scarichi), implicante una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico.
2.2 La giurisprudenza di questa Corte, poi, ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale [con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. III, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; Sez. 31.8.1994, n. 9357, Turino), all'inquinamento idrico (Cass.: Sez. I, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez, III, 19.12.1989, n. 17573, Bimonte; Sez. III, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. I: 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi)] e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra la norma di cui all'art. 54, 2° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela dí beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone.
3 Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.Nella fattispecie in esame, il Tribunale, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge - in carenza di congrui elementi di segno positivo - ha dedotto logicamente prevalenti significazioni negative della personalità dell'imputato Grimaudo da "precedenti penali di non scarso allarme sociale".

4 Segue la condanna solidale di tutti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, per la sola ricorrente Schiera, anche quello al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,dichiara inammissibile il ricorso di Schiera Amalia e rigetta quello degli altri ricorrenti. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e la Schiera, che al versamento della somma di curo mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 7.11.2007
Il Consigliere rel.



 
 
 
 
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