c_0002 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > Codice Strada > fermo

ORDINANZA 21 maggio 2008 , n. 195
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
 della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
 adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
 agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere
 un  reato - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e
 proporzionalita'   della   sanzione  nonche'  del  principio  della
 responsabilita'  penale - Lamentata incidenza sul diritto di difesa
 del   proprietario   non   trasgressore   e  lesione  della  tutela
 costituzionalmente  garantita  ai  privati  contro  gli  atti della
 pubblica   amministrazione   -   Insufficiente   descrizione  della
 fattispecie oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'
 della questione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
 comma  2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
 c),  n. 2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante
 dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 113.
                      LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

       
     
                             Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  del 12 luglio 2006 dal Giudice di
pace  di  Minturno  nel  procedimento  civile  vertente tra L.T. e la
Prefettura  di  Latina  ed  altro  iscritta  al  n. 758  del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
  Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
  Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
  Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace  di Minturno, con l'ordinanza
indicata  in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3,
24,   27  e  113  della  Costituzione  -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  213,  comma 2-sexies (comma introdotto
dall'art.  5-bis,  comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30
giugno  2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione», nel testo
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada);
    che  la disposizione e' censurata nella parte in cui prevede che
e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore
o  un  motoveicolo  sia  stato  adoperato  per  commettere  una delle
violazioni  amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170
e 171, o per commettere un reato»;
    che,  secondo il rimettente, «la confisca obbligatoria» prevista
da    tale   norma   contrasterebbe   con   gli   evocati   parametri
costituzionali,  i quali sanciscono: «il principio di eguaglianza; la
inviolabilita'  della  difesa;  la personalita' della responsabilita'
penale; la tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A.»;
    che,  a  suo  dire,  l'applicazione di tale sanzione accessoria,
«anche  nei  confronti  del  responsabile in solido» per il pagamento
della  sanzione  pecuniaria  (che  non  sia  l'autore dell'infrazione
stradale),  configurerebbe  «un  caso  di responsabilita' oggettiva»,
giacche'  tale  soggetto  sarebbe  chiamato  a  rispondere «per fatto
altrui senza essere ammesso alla minima difesa»;
    che,  inoltre,  tale  modello  di  responsabilita'  - secondo il
giudice a quo - sarebbe «irragionevole», poiche' «il proprietario del
veicolo  viene  punito  per un fatto che non ha commesso o che non ha
concorso a realizzare», in violazione del principio sancito dall'art.
3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
e  -  assume  sempre  il  rimettente  -  dall'art.  210, comma 4, del
medesimo codice della strada;
    che  e'  ipotizzata,  poi,  la  violazione  degli artt. 24 e 113
Cost.,  giacche'  «l'applicazione  della  sanzione  accessoria  della
confisca  in  capo al semplice proprietario oblitera completamente il
diritto alla difesa», prevedendo, come rilevato, «una responsabilita'
di natura oggettiva»;
    che,  infine,  il  contrasto  con l'art. 3 Cost. deriverebbe dal
fatto  che  la  norma  censurata,  «in  violazione  del  principio di
ragionevolezza  e  proporzionalita' della sanzione», darebbe vita «ad
una  sanzione  assolutamente  sui  generis,  in  quanto la stessa non
appare  riconducibile ad un contegno posto in essere dal proprietario
del  veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma
relativa  alla  circolazione  stradale»  (e' citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 27 del 2005);
    che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   sottolineando,  in  via  preliminare,  la  necessita'  della
restituzione  degli atti al giudice rimettente, affinche' esso valuti
la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione,
alla  luce  delle  modiche  apportate  al  testo dell'art. 213, comma
2-sexies,  del  codice  della  strada  -  e  consistite  nel limitare
l'applicazione  della confisca esclusivamente «in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un
reato»  - dal comma 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262  (Disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria),
comma aggiunto dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006,
n. 286;
    che,  in subordine, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile (risultando l'ordinanza
di  rimessione  priva  di motivazione sulla rilevanza e non manifesta
infondatezza della stessa), ovvero non fondata.
  Considerato  che  il  Giudice di pace di Minturno, con l'ordinanza
indicata  in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3,
24,   27  e  113  della  Costituzione  -  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.  213,  comma  2-sexies  (comma  introdotto
dall'art.  5-bis,  comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30
giugno  2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita'  di  settori della pubblica amministrazione», nel testo
risultante  dalla  relativa  legge  di  conversione  17  agosto 2005,
n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada), nella parte in cui prevede che e' «sempre disposta la
confisca  in  tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui  agli  artt.  169,  commi  2  e 7, 170 e 171, o per commettere un
reato»;
    che   la   questione   e'   manifestamente   inammissibile   per
insufficiente  descrizione  della  fattispecie  oggetto  del giudizio
principale;
    che,  per  un verso, nell'ordinanza di rimessione non si precisa
neanche  se il ricorrente riunisca in se' le qualita' di proprietario
del  veicolo  confiscato  e di responsabile dell'accertata infrazione
stradale,  circostanza  alla  quale  il  giudice  a  quo attribuisce,
invece,  preminente  rilievo  nel  sollevare  la  presente questione,
ipotizzando,  difatti,  che  l'applicazione della sanzione accessoria
della  confisca, «anche nei confronti del responsabile in solido» per
il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria,  configuri  «un  caso  di
responsabilita' oggettiva», giacche' tale soggetto sarebbe chiamato a
rispondere  «per  fatto  altrui  senza  essere  ammesso  alla  minima
difesa»;
    che,  per  altro  verso,  non  si  chiarisce  neppure  la natura
(illecito  penale oppure amministrativo) dell'infrazione in relazione
alla quale la confisca e' stata disposta;
    che  in  relazione,  pertanto, a tali carenze descrittive, ed in
conformita'  a  numerosi  precedenti di questa Corte, anche specifici
(si  vedano,  da  ultimo,  le  ordinanze n. 126 del 2008 e n. 243 del
2007),  deve  essere  dichiarata  l'inammissibilita'  della questione
sollevata.

       
     
                         Per questi motivi
                      LA CORTE COSTITUZIONALE
  Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma
introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1,  lettera  c,  numero  2, del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione  17  agosto  2005,  n. 168),  del  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), sollevata - in
riferimento  agli  articoli  3, 24, 27 e 113 della Costituzione - dal
Giudice di pace di Minturno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
  Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
                        Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Quaranta
                     Il cancelliere: Di Paola
  Depositata in cancelleria il 6 giugno 2008.
             Il direttore della cancelleria: Di Paola



Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

 
Torna ai contenuti | Torna al menu