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Circolare Ministero dell'interno 11/2/2008 prot.300/A/I//l0I/20/21/4
Articoli 213 e 214 C.d.S - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo


Si fa seguito alla Circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007, con la quale sono state fornite le nuove istruzioni operative agli organi di polizia stradale, per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. In proposito, a seguito di alcuni quesiti avanzati in questa prima fase di applicazione della nuova procedura si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. Sequestro e fermo di motoveicoli diversi dai motocicli. La procedura speciale prevista dall'art 213 per il sequestro dei ciclomotori e dei motocicli, che impone all'operatore di polizia di farli in ogni caso recuperare e custodire presso un custode-acquirente convenzionato, non trova applicazione nel caso in cui oggetto della misura cautelare sia un motoveicolo diverso dal motociclo. Di conseguenza, si rende necessario specificare che i paragrafi 3° e 4° del punto 3 della Circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 soprarichiamata (Procedura per il sequestro ed il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli), devono essere sostituiti dai seguenti: "Analoga procedura si applica per i ciclomotori ed i motocicli sequestrati a seguito dell'accertamento di reati commessi alla guida di tali mezzi. Salvo i casi di fermo amministrativo di cui all'art. 171 C.d.S, la citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche per il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli che, perciò, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma fatti depositare presso il custode-acquirente convenzionato"
2. Trasporto dei veicoli sequestrati o fermati affidati ad un custode- acquirente Qualora il veicolo oggetto della misura cautelare del fermo o del sequestro sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudicano la circolazione (ad esempio la mancanza della copertura assicurativa per la responsabilità civile art. 193 C.d.S.), questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode-acquirente o da soggetti accreditati, presso un luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al soccorso.
3. Intervento del custode-acquirente convenzionato in ambito autostradale. Nei casi in cui gli organi di polizia stradale siano chiamati ad applicare le misure cautelari del fermo e del sequestro in ambito autostradale, si ritiene sia consentito avvalersi dei custodi-acquirenti o dei soggetti da loro accreditati, in quanto trattasi di un'attività diversa dal soccorso stradale o dalla rimozione dei veicoli di cui all'articolo 175, comma 12 C.d.S., quest'ultima consentita solo agli enti e alle imprese appositamente autorizzate.Con l'occasione, si trasmette una nuova versione della "scheda di descrizione dello stato del veicolo" (foglio 2 degli allegati n. 6, 7 e 8) realizzata in collaborazione con l'Agenzia del Demanio per renderla più aderente alle esigenze connesse all’informatizzazione del sistema di gestione dei veicoli sequestrati o fermati, che sostituisce i corrispondenti allegati della Circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007.


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