NUOVO SISTRI 2016 : COMMENTI
di Avv. Nicola Carboni
Quando si parla di interventi normativi in materia di SISTRI si sa che gli operatori attendono sempre una disciplina finalmente definitiva ed innovativa, che risolva in un solo colpo tutti i problemi che questo sistema si trascina sin dalla sua nascita.
Purtroppo occorre prendere atto che si rimane costantemente delusi.
E’ così anche con il nuovo “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, in attuazione del comma 4 bis dell’art. 188 bis del Dlgs. 152/2006” approvato con D.M n° 78 del 30 marzo 2016 che entrato in vigore l’8 giugno 2016.
Il nuovo regolamento SISTRI sostituisce il precedente approvato con DM n° 52 del 18/02/2011, ricalcandone sostanzialmente l’impianto e la disciplina. Le novità sono veramente poche in quanto ci si limita ad una manutenzione ordinaria della precedente disciplina, quasi un dovere d’ufficio richiesto alle necessità contingenti.
Si sintetizzano le “novità” più significative:
All’art. 1 “Definizioni” si è proceduto ad una opportuna semplificazione delle precedenti definizioni, spesso ridondanti e inutilmente articolate. Sotto l’aspetto contenutistico non vi sono sostanziali novità. Si segnalano la definizione di delegato che è il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale è eventualmente delegato dall’Ente o Impresa all’utilizzo del sistema. Si parla di eventuale delega in quanto questa non è obbligatoria, potendo tale incombente essere svolto dal titolare dell’Impresa. Quindi la delega deve essere espressa e risultare per iscritto.
La definizione di dispositivo, forse la più attesa dagli operatori, resta sostanzialmente invariata. La definizione è chiara si tratta : “del dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black-box, nonché il dispositivo USB per l’interoperabilità”. Da più parti si auspicava una modifica del sistema Hardware del SISTRI che in realtà come è evidente sin dalle definizioni non ci sarà salvo quanto disposto dalla disciplina transitoria di cui si dirà in seguito.
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Sempre nelle definizioni occorre segnalare una più puntuale specificazione e semplificazione delle definizioni di “Unità locale” ed “Unità operativa” precedentemente ricavabili dall’unica articolata definizione di “Unità locale” così come prevista dall’art. 2 lett. l) del D.M. 52/2011.
Il nuovo regolamento prevede poi in diverse sue parti alcuni argomenti fondamentali di cui si rimanda la disciplina a successivi Decreti del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare. Tra gli argomenti più rilevanti si evidenzia:
– Le procedure operative necessarie per l’accesso al SISTRI
– L’inserimento e la trasmissione dei dati;
– Le eventuali procedure particolari o speciali.
– Le modiche degli allegati al regolamento ed ai contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria.
– Le modalità di trasferimento del flusso di informazioni in possesso del SISTRI a quegli organi che si occupano della repressione
– Le modalità con le quali sono rese disponibili ai soggetti competenti all’accertamento degli illeciti in materia ambientale. (Art. 3 comma 2)
La gestione dei flussi di informazioni derivanti dal SISTRI è attribuita alla gestione dell’arma dei Carabinieri, come puntualmente specificato all’art. 3 della nuova disciplina
Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’adesione al Sistri l’art. 4 procede in modo semplificato richiamando direttamente quanto già puntualmente contenuto nell’art. 188 ter comma 1 per quanto riguarda i soggetti obbligati all’adesione e al comma 2 dello stesso articolo per quanto riguarda i soggetti che possono aderirvi volontariamente. Sono poi ricompresi, come in precedenza, nell’ambito dei soggetti che debbono obbligatoriamente aderire al SISTRI, quelli che operano nel trasporto navale, quelli che intervengono nel trasporto intermodale marittimo e ferroviario. (Cfr. art. 4 comma 2 lett. b.; c; e d).
Viceversa il comma 2 lett. a) introduce una novità, prescrivendo l’obbligatoria iscrizione delle imprese e degli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
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La disciplina relativa all’applicazione del SISTRI, oggi contenuta nel Titolo II del D.M 78/2016, resta sostanzialmente invariata. In particolare l’art. 6 nel rimandare ad un successivo decreto la ridefinizione delle modalità di adesione, riconferma la regola per cui chi vorrà utilizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti dovrà accettare l’intero sistema di gestione e non solo una sua parte.
Con l’art. 7 si conferma, come del resto era prevedibile, il pagamento del contributo per il mantenimento del servizio, con la previsione di una sua rimodulazione e riduzione per quanto riguarda i soggetti non obbligati che decidono di adottare facoltativamente il servizio.
Sotto l’aspetto della semplificazione degli adempimenti il nuovo regolamento non prevede più per i produttori ed i trasportatori di rifiuti pericolosi il termine rispettivamente di quattro e due ore antecedenti alla movimentazione del rifiuto per l’invio dei dati al sistema. Analoga previsione è stata fatta per gli impianti finali, per i commercianti e gli intermediari.
Tuttavia, pur privo come detto di significative novità, il nuovo regolamento prevede una norma che in prospettiva potrebbe ridefinire completamente il sistema SISTRI. Infatti all’art. 23 terzo comma si prevedono alcune interessanti disposizioni da introdursi nell’ambito del disciplinare per l’affidamento della nuova concessione per la gestione ed implementazione del servizio di tracciabilità, così come previsto dall’articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
In particolare si si stabilisce che dovrà essere prevista:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l’abbandono dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto e l’individuazione di strumenti idonei a garantire l’efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonché la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l’interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
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d) la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilità dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.
Con il quarto comma dell’art. 23 si rimanda poi ad un successivo decreto per la disciplina dei termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati, previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall’Agenzia per l’Italia digitale con l’attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.
Il che significa che è oramai evidente a tutti la necessità di una completa revisione del sistema SISTRI con l’abbandono degli attuali strumenti che oltre ad essere poco funzionali sono oramai obsoleti. Tutto ciò purtroppo risulta evidente ancora prima che lo stesso sistema entri a regime, si ricorda infatti che sino al 31.12.2016 vige il principio del doppio binario.