Mancato uso delle cinture non contestato immediatamente

 

Abbiamo ricevuto una multa datata 28/11/03 ore 17.05, dove ad un ns. dipendente viene contestato il mancato uso della cintura di sicurezza. Cosa impossibile, perchè è sua abitudine indossarla sempre, anche prima dell\’entrata in vigore della legge. La contestazione non è stata fatta al momento della presunta infrazione, per questo sospettiamo che i verbalizzanti non abbiamo visto bene e anche perchè era già buio. Possiamo fare ricorso?
In base a quale articolo e con quali modalità?

In data odierna (17/02/2004 ) abbiamo ricevuto un altro verbale dove nuovamente ci viene contestato il mancato uso della cintura. La cosa ci insospettisce: stesso verbalizzante, stesso giorno della settimana(venerdì), stessa via, stessa ora.
vorremmo sapere a quali modalità ci dobbiamo attenere per contestare le due multe e a quale articolo possiamo fare riferimento visto che il motivo per cui non  è stato possibile contestarci l’infrazione immediatamente è il seguente in tutte e due le occasioni: ” in servizio appiedato non era in grado di fermare il veicolo poichè questi aveva gia’ oltrepassato i verbalizzati al momento del rilievo dell’infrazione “. La nostra società si serve delle autovetture  come principale strumento di lavoro ed  i nostri tecnici sono al corrente che ogni singola infrazione commessa viene loro addebitata. A distanza di così tanto tempo come possiamo risalire a chi effettivamente guidava l’auto al momento dell’infrazione? E’ giusto che il legale rappresentante subisca la decurtazione dei punti visto che le auto aziendali vengono usate  solo dai tecnici?

RISPOSTA

Il verbale di un organo di polizia stradale è “fidefacente” cioè vero fino a querela di falso per tutte le violazioni che si sono verificate davanti agli occhi di questo organo. Nel caso invece il verbale sia il frutto di un lavoro di sintesi fra dati e testimonianze raccolte successivamente al fatto ( come ad esempio la rilevazione di un incidente stradale) l’eventuale verbale non ha questa valenza.

Nel caso in esame l’organo di polizia ha “accertato”, cioè ha visto un conducente non munito di cintura e ha stilato il verbale inserendo nello stesso, necessariamente, la motivazione per la quale la contestazione non è avvenuta.

Il ricorso può essere fatto alle seguenti condizioni e con i seguenti percorsi. Il verbale non deve essere pagato altrimenti la porta dei ricorsi si chiude e, viceversa, se non si invia il ricorso, non provvedendo al pagamento, dopo 60 giorni  viene emessa una cartella esattoriale con l’importo doppio oltre a spese, aggi e interessi.

Per avanzare un ricorso che non sia pretestuoso e che abbia un certo fondamento occorre portare al Prefetto o al Giudice di Pace argomentazioni valide per convincere chi emetterà la “sentenza”. Dire che il conducente avesse le cinture perchè è uno che le cinture le porta da prima dell’entrata in vigore della legge, o mettere il dubbio che l’agente accertatore non abbia visto bene perchè era già buio, mi sembrano argomentazioni di nessun valore in quanto il ricorrente deve dimostrare il contrario di quanto affermato nel verbale e la cosa mi sembra alquanto ardua e comunque inesistente con le argomentazioni appena dette vale anche per la motivazione della mancata contestazione immediata .

Per quanto riguarda invece un verbale identico in tutto e per tutto (infrazione – descrizione – orario – luogo) è possibile che si tratti di un mero errore.

Per la decurtazione del punteggio ele modalità per le società vi rimandiamo alla sezione specifica dove troverete quesiti analoghi

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