Il documento unico di circolazione II parte

I parte

seconda ed ultima parte

Il  D. l. vo 29 maggio 2017, n. 98 all’articolo 5 definisce le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni. La maggior parte dell’articolo apporta direttamente modifiche al codice della strada mentre i due commi finali prevedono due decreti attuativi.

Seguiamo le modifiche riportando, per maggiore comprensione, nella tabella sinistra la parte attuale e nella tabella destra le modifiche apportate  che entreranno in vigore il 1° luglio 2018.

  1. Modificazioni al comma 5 dell’articolo 93 del cds, che viene sostituito integralmente.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di  circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e  lo stato  giuridico del veicolo.

2) il comma 9 dell’articolo 93 del cds è soppresso.

FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. SOPPRESSO

3) il comma 12 dell’articolo 93 del cds è sostituito integralmente.

FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall’art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.
4) Il comma 1 dell’articolo 94 del cds è sostituito integralmente.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. In caso di trasferimento della proprieta’ degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto e’ stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

5) il comma 2 dell’articolo 94 del cds è sostituito integralmente.

FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza o di sede se trattasi di persona giuridica l’ufficio di cui al periodo precedente procede all’aggiornamento della carta di circolazione. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione.
6) Al comma 4 dell’articolo 94 del cds, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.778,00. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1 (e 2) , l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione (e del certificato di proprietà) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.778,00.
7) All’articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
8) All’articolo 95 del cds la rubrica e’ sostituita integralmente.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
9) All’articolo 95 del cds il comma 1 è soppresso.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
10) All’articolo 95 del cds il comma 6 è soppresso.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
11) All’articolo 96 del cds il comma 1 è sostituito integralmente.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
12) All’articolo 96 del cds il comma 2 è soppresso.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
13) All’articolo 101 del cds al comma 3, la parola: «novanta» e’ sostituita dalla seguente: «tre».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
14) all’articolo 101 del cds al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell’ufficio del P.R.A.,» sono soppresse.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
15) all’articolo 103 del cds il comma 1 è sostituito dal seguente.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
16) All’articolo 103 del cds al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne da’ notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, (altresì,) ritirati d’ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna (agli uffici del P.R.A) al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai
sensi dello stesso articolo.
(L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.)
Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e ne da’ notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.
17) all’articolo 201, comma 1, primo periodo, del cds, le parole: «dai
pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno
di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta (dai pubblici registri) «dall’archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A alla data
dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno
di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino (dai pubblici registri) dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall’accertamento.
18) all’articolo 213, comma 7, del cds, le parole: «al P.R.A. Per l’annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A..».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per
l’annotazione nei propri registri.
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto (al P.R.A. per
l’annotazione nei propri registri) all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’annotazione al P.R.A.
l9) all’articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, del cds, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento
delle iscrizioni.
Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato è comunicato (al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento
delle iscrizioni) .all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.
20) all’articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, del cds, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della
circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano
richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al
periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al
pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma
3-bis dell’articolo 214-bis.
I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della
circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano
richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al
periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di
vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato (al
pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni) all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l’aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A . Si applicano le disposizioni del comma
3-bis dell’articolo 214-bis.
21) all’articolo 226, al comma 6 del cds, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse.
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione (e del certificato di proprietà), a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
22 ) all’articolo 226, comma 7 del cds, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale
L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, (dal P.R.A)., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale
23) All’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. In GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96 ) , il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
FINO AL 30 GIUGNO 2018 DAL 1 LUGLIO 2018
La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio.
A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio.
(A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)
A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico
dell’automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
I successivi commi 3 e 4 prevedono l’emanazione di due decreti, per definire le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ( DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. in(GU n.303 del 28-12-1992 – Suppl. Ordinario n. 134 ) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n. 358 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprieta’ e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50) in(GU n.285 del 6-12-2000 ) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per cui dovranno essere emanati entro il 21 gennaio 2018

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3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
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4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

12 luglio 2017

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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