Velocità pericolosa e elasticità nel determinarla

In data 11/11/05 i carabinieri del comando di Neive, fermandomi, mi hanno contestato la seguente infrazione:” art 141 comma 3 e 8. Conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento del centro abitato di neive” orbene -andavo realmente piano: a dimostrazione di questo posso dire che non hanno costatato nè contestato il superamento dei limiti (50 km/h). Non hanno costatato nè in maniera oggettiva (autovelox) nè soggettiva ( es: procedendo a velocità elevata-non adeguata il conducente……..)La velocità di percorrenza del tratto. Ho istintivamente guardato il tachimetro quando ho visto la pattuglia ed indicava 35-40 km/h. -conscio del fatto che 40 km/h sia un valore relativo posso dire che non c’erano particolari situazioni di forte probabilità di incidente, condizioni atmosferiche e/o ambientali(era giorno,rettilineo ecc), tali da creare motivazioni di pericolo prevedibile o imprevedibile e che la mia macchina a quella velocità è in grado di fermarsi entro 5-15 metri compreso il tempo di reazione (dimostrabile). – a 40 km/h variano da 11 metri a 20 metri:ho 45 anni, ma con quali criteri possono decidere a priori se la velocità è pericolosa se non conoscono e misurano i miei tempi di reazione? – che per negligenza i carabinieri hanno omesso di indicare il chilometro ove avvenuto il fatto ed il numero civico della via per cui mi è stato impossibile fotografare il posto esatto e che quindi mi sia stato impedito di produrre una importante prova di discolpa (omissiona a mio modesto avviso di elemento essenziale di compilazione del verbale) – le regole della velocità nell’art. 141 sono elastiche e riconoscono discrezionalità ad ogni utente di decidere le modalità di utilizzo della strada e delle manovre da compiere nel rispetto delle prescrizioni imposte. Non si può dire altrettanto a livello di controllo: per l’operatore di polizia, l’applicazione dell’art. 141 presuppone l’indicazione chiara dei motivi per i quali sia stata violata la norma, data l’elasticità di interpretazioni in sede di ricorso. Pertanto, l’operatore di polizia ha l’obbligo di indicarli all’utente e riportare nel verbale l’esatta ed esauriente motivazione delle ragioni che hanno, a suo giudizio, determinato la condizione di velocità pericolosa. A seguito di quanto esposto,vi chiedo cortesemente se a vostro avviso vi siano motivazioni sufficienti per ricorrere a tale ingiustizia ed eventualmente come procedere. Distinti saluti

 

 

RISPOSTA

Effettivamente l’articolo 141 è elastico e sotto un certo punto di vista è difficile contestarlo. Per altro verso se l’alt dell’organo di polizia non è stato dettato da situazioni di pericolo, non ci sono stati incidenti, nè frenate brusche, non c’erano, insomma, elementi oggettivi (ne basta uno ed è importante, per Lei, che non lo abbiano evidenziato ) un ricorso potrebbe avere i suoi effetti. Sul fatto che sul verbale non vi sia riportato il luogo esatto dell’avvenimento non è sufficiente a inficiare il verbale ma nel caso in oggetto limita la Sua possibilità di difesa. Scartata l’ipotesi di fare ricorso al Prefetto per motivi che non sto ad elencare occorrerebbe fare ricorso al Giudice di Pace ma sarebbe determinante la Sua presenza in udienza e non so quanto Lei sia lontano dalla sede del Giudice di Pace e quindi, come si dice, quanto il gioco valga la candela. In caso contrario Io ricorrerei al GdP chiedendo, in caso di sentenza negativa, il pagamento del minimo edittale.

Franco Simoncini

Velocita pericolosa

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