Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > Penale > normativa

Testo del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2010),
coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2010, n. 52 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale».

Avvertenza:

 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Art. 1
Modifiche in materia di competenza della corte di assise

((All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 "a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'er¬gastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";
 b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
 "d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni" ».))

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia' esercitata l'azione penale.



Art. 2
Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e' competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata gia' esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.



Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu