cartellini segnatempo sentenza - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > La Sentenza

Un'altra iniziativa redazionale destinata a tutti coloro che desiderano approfondire le sentenze più interessanti e che possono avere rilievi per la maggior parte dei nostri lettori.
Ad occuparsi di questo settore è l'avvocato Aldo Areddu che già collabora con il nostro portale e la nostra Associazione con grande profitto per tutti noi.


Rosaria Roberta Buscia



La sentenza

Anche l'auto a leasing è sequestrabile (in vista della confisca)

Con sentenza depositata il 18 marzo 2010, n. 10688 la Corte Suprema di cassazione (sezione quarta penale) afferma la legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca) di un veicolo di cui il conducente disponga in forza di contratto di leasing.

sequestro veicoloo

I Giudici di legittimità erano stati investiti dal ricorso presentato dall'interessato avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare che era stata disposta dal GIP presso il Tribunale di Fermo in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dall'art. 186, secondo comma C.d.S. .

La predetta istanza veniva incentrata sull'asserita non confiscabilità del veicolo, fondata - secondo il difensore dell'indagato - sulla tesi per cui la sussistenza di un contratto di leasing con un terzo escluderebbe l'appartenenza della vettura in capo all'indagato stesso, con conseguente impossibilità di procedere al sequestro preventivo.

La Corte di cassazione conferma quanto già affermato dal Tribunale che - come detto - aveva puntualizzato la piena legittimità della misura cautelare.

Il ragionamento seguito è in sintesi il seguente: "appartenenza" - secondo i supremi giudici di Piazza Cavour  - non significa astratta proprietà di una cosa, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne. Diritto che sorge anche con il leasing.

D'altronde, in un recente precedente era stata esclusa l'"appartenenza a persona estranea al reato" nel caso di veicolo intestato a terzi ma per il quale precisi elementi di fatto facevano  - nonostante tale formale intestazione - ritenere tale diversa titolarità come del tutto fittizia (laddove cioè la reale disponibilità dello stesso risultava invece capo all'indagato): sezione seconda penale, 10 giugno - 16 luglio 2009, n. 29495.

Ad ulteriore conferma della necessità di far prevalere la "sostanza" dell'utilizzo rispetto alla "forma" della mera titolarità sta, nella specie, la circostanza - riferita dal ricorrente in sede di udienza pubblica - che nel frattempo il contratto era stato risolto e che l'auto era tornata nella piena disponibilità della società di leasing. A questo punto, si rileva, viene addirittura meno per il ricorrente l'interesse ad ottenere l'annullamento della misura, essendo la liberà del veicolo ormai interesse piuttosto della società di leasing (quale "soggetto estraneo al reato"  commesso dall'utilizzatore).


Avv. Aldo Areddu
aldo.areddu@legaleabp.it


Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu