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Risarcimento danni - pedone - In tema di appalti per opere che interessino strade pubbliche non è solo diritto ma anche obbligo dell'Ente Pubblico Territoriale proprietario non solo rendere concreta vigilanza sui lavori in atto, ma anche disciplinare dettagliatamente l'eventuale transito veicolare e/o pedonale sulla strada interessata dai lavori

Tribunale Chieti Civile
Sentenza del 19 maggio 2008, n. 457
Integrale


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

- dott. Nicola Valletta -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1659/04 R.G.A.C.C, promossa con citazione e vertente

tra

Ga.Ta. residente in Chieti ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fr.CR., che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della citazione;

ATTORE

e

COMUNE Di CHIETI - Sindaco "pro tempore" - elettivamente domiciliato a Villamagna (CH) presso lo studio dell'avv. Ma.AM., che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata della citazione;

CONVENUTO

e

"G. SRL" s.r.l. - legale r.nte - con sede a Quarto (NA) ed elettivamente domiciliata in Chieti presso lo studio dell'avv. Ga.RO., che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla copia notificata della citazione;

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento del danno da illecito aquiliano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ga.TA. ha convenuto in giudizio gli enti collettivi specificati in intestazione e ha dedotto che in data 8/9/98 (alle ore 07.40' circa) percorreva a piedi la via (omissis) in Chieti (sulla quale erano in atto interventi di manutenzione straordinaria anche dei servizi, appaltata all'ente societario convenuto), allorché inciampò in tombino il cui coperchio non era stato in alcun modo fissato, sicché ella cadeva rovinosamente nella buca sottostante, sprofondandovi con la gamba sinistra.

Trasportata al servizio di pronto soccorso dell'ospedale, e anche in esito a consulenza ortopedica, venne riscontrata contusione escoriata del ginocchio destro e della gamba sinistra.

Gli esiti dell'infortunio si concretarono in gg. 55 di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo) e in danno biologico permanente dei 4%; vennero sostenute spese mediche per Euro 200,00.

Sulla base di ritenuta concorrente responsabilità extracontrattuale dei convenuti, parte attorea ha chiesto la loro condanna in solido al risarcimento del danno (in ogni componente, anche di danno morale), da liquidarsi sulla base delle deduzioni appena riferite; il tutto con rivalutazione, interessi e ristoro delle spese.

Si è costituito in giudizio il COMUNE DI CHIETI - Sindaco "pro tempore" - e ha chiesto che la domanda venisse respinta, con il ristoro delle spese.

L'ente territoriale ha argomentato sulla circostanza che solo la disattenzione della istante ebbe a determinare il sinistro, avvenuto in pieno giorno e in contesto tale da escludere ogni ipotesi di "insidia stradale", stante l'evidenza del cantiere aperto.

Si è costituita in giudizio "G. SRL" s.r.l. - legale r.nte - e ha chiesto che la domanda venisse rigettata, con la rivalsa delle spese.

A detta dell'ente convenuto, la domanda attorea non può trovare accoglimento nemmeno in forza dell'art. 2043 cod. civ., stante la connotazione dei luoghi sì come addotta dalla stessa parte attorea.

Obiettava poi il convenuto che gli interventi in appalto non ebbero affatto ad interessare i tombini siti sulla strada, "per cui il fatto non può che ritenersi fortuito".

Contestava la società privata anche la quantificazione dei danni.

Con ordinanza del 9/3/06 venivano ammessi mezzi di prova documentale e orale e veniva disposta CTU.

All'esito le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

I fatti storici narrati dall'istante e posti a fondamento della domanda hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi Di.Fi. (sia il marito sia la figlia della parte attorea, parsi ampiamente attendibili e lineari) e Zi., che hanno riferito della caduta della Ta. (lo Zi. non assistette direttamente alla caduta, come correttamente da lui precisato) e della condizione del tombino, che aveva il coperchio solo appoggiato e per nulla fissato.

I testi han precisato che la condizione dei luoghi era quella che si palesa dai rilievi fotografici prodotti in atti, senza alcuna segnalazione o regolamentazione (anche in proibizione) del transito pedonale (il transito veicolare era in fatto impossibile).

Il teste Zi. (abitante "in loco") ha poi utilmente riferito che - contrariamente da quanto dichiarato in comparsa dall'ente collettivo privato convenuto -, i lavori "de quo" interessavano non già solo l'area stradale, ma anche i servizi sottostanti di fognatura.

Il CTU dott. Ri., con valutazione ampiamente condivisibile in punto di metodo e merito e da intendersi qui richiamata, ha ritenuto piena compatibilità causale tra il sinistro sì come narrato dalla parte e le lesioni sì come riscontrate; egli ha apprezzato danno biologico temporaneo di gg. 15 da invalidità totale e di gg. 35 da invalidità parziale; ha pur riscontrato postumi Per danno biologico permanente (anche per i profili attinenti all'essere areddituale della persona) nella misura del 3%; con valutazione di non incidenza sulla capacità lavorativa generica e di carattere usurante delle lesioni sull'attività lavorativa specifica, oltre che di congruità delle spese mediche addotte.

Gli elementi sopra riferiti palesano la responsabilità di entrambi i convenuti. In tema di appalti per opere che interessino strade pubbliche non è solo diritto ma anche obbligo dell'Ente Pubblico Territoriale proprietario non già soltanto rendere concreta vigilanza sui lavori in atto, ma altresì disciplinare dettagliatamente l'eventuale transito veicolare e/o pedonale sulla strada interessata dai lavori.

Ciò in quanto la natura stessa dell'oggetto materiale dell'appalto e la sua destinazione funzionale rendono platealmente evidente la necessità di concrete misure volte alla tutela della incolumità pubblica, cioè del novero indeterminato dei fruitori della sede stradale.

I rilievi fotografici in atti e le deposizioni testimoniali hanno palesato (né le parti convenute hanno contrastato il punto) l'assenza di qualsivoglia segnaletica e/o prescrizione per i pedoni (quanto ai veicoli, si è fatto affidamento sulla condizione in fatto proibitiva).

In tale contesto (che va addebitato sia alla impresa appaltatrice sia all'ente territoriale per i rispettivi ambiti di competenza) appare paradossale addossare al cittadino utente della strada disattenzione e imprudenza nel confidare nell'ovvio e cioè che in assenza di avvisi o prescrizioni di transito il coperchio del tombino sia non già soltanto sciaguratamente appoggiato (circostanza che da sola concreta insidia macroscopica) ma anche saldamente affisso alla base.

La esistenza di luce diurna, la presenza di cantiere aperto (si sorvola sui profili penali d'ufficio, ormai non utilmente apprezzabili) non valgono minimamente a elidere la pessima conduzione del cantiere e sorveglianza sul medesimo e la colpevole omissione degli obblighi di regolamentazione del transito anche solo pedonale.

La domanda va pertanto accolta e il danno può così essere liquidato:

- per il danno biologico permanente nella misura del 3% e in applicazione del D.M. 12/6/07 (esecutivo del D.L.vo 209/05, applicabile al caso di specie pur vertendosi su sinistro avvenuto nel 1998: trattasi infatti di criterio di valutazione comunque utilizzabile dal Giudice in assenza di altri parametri di valutazione ritenuti idonei) equivalente monetario per 2.185,89 già rivalutato fino al 12/6/07;

- per il danno biologico temporaneo: Euro 1.625,00 (Euro 50,00 x 15 + Euro 50,00: 2 x 35);

- per danno morale (1/3 del danno biologico permanente e temporaneo): Euro 1.270,30;

- per danno emergente da spese mediche: Euro 200,00;

e così in totale Euro 5.281,19;

oltre maggior somma per rivalutazione ulteriore fino ad oggi e interessi dai sinistro (ma sulle somme devalutate) e fino al saldo.

Va dunque accolta la domanda nei termini suddetti e il regime delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. 1659/04 R.G.A.C.C, così decide:

- condanna i convenuti in solido al pagamento di Euro 5.281,19 in favore di parte attorea; oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;

- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attorea e liquidate in Euro 199,19 per spese, Euro 2.300,00 per diritti ed Euro 5.400,00 per onorario; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.

Spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Così deciso in Chieti il 19 maggio 2008.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2008.

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