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Notifiche ricorsi

Nell'ipotesi di contestazione immediata, l'organo accertatore non é tenuto successivamente a notificare il verbale al trasgressore, anche se lo stesso rifiuti di sottoscriverlo o di procedere a dichiarazioni difensive e/o giustificative, da inserire eventualmente nello stesso verbale ai sensi dell'art. 383 del Reg. CDS n. 495/1992.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel ricorso, iscritto al n° R. G. 4174/2007, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l'importo di € 80,69, promossa da:
N. GIUSEPPE, residente in Castellaneta , rappresentato e difeso da se medesimo ricorrente - opponentecontro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del l. rappr. p.t. presso Comando Carabinieri di Taranto-Centro resistente
Conclusioni per l'opponente:
"... in via preliminare, concedere la sospensione degli effetti del verbale di accertamento,... in via principale, disporre l'annullamento del verbale n. 598888616, serie 2005 n. 0963886, della Compagnia Carabinieri di Taranto Centro oggetto della presente contestazione e di ogni atto a questo connesso e/o accluso;
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento, confermare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata; condannare il resistente alla refusione delle spese e competenze di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Conclusioni per l'opposto:
"...dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque infondato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'opponente premetteva che in data 12.01.2007, alle ore 11.35 circa, con verbale n. 598888616, serie 2005 una pattuglia della Regione Carabinieri di Taranto Centro contestava all'odierno opponente, in qualità di conducente l'autoveicolo tg. DB...AV, la presunta violazione della norma di cui all'art. 172 C.d.S., in quanto lo stesso conducente non faceva uso delle cinture di sicurezza e che con tale verbale venivano, altresì, irrogate la sanzione pecuniaria di Euro 80,69 e la decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida.
Avverso tale verbale, notificato poi al responsabile solidale ex art. 196 CDS il 05.03.2007, il ricorrente proponeva ricorso essendosi rifiutato al momento della contestazione di sottoscriverlo e di ritirarne copia, avendo dichiarato nello stesso "nulla".
Il ricorrente, ritenendo illegittimo ed infondato il verbale, ne chiedeva l'annullamento invocando lo stato di necessità ai sensi dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il quale non può rispondere delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto... in stato di necessità o di legittima difesa.
L'opponente assumeva nel ricorso che al momento della commessa infrazione, come da certificato medico in data 11.01.2007, era affetto da una patologia particolare ( algie toraciche da perprigerazione) che costituiva una controindicazione specifica all'uso delle cinture e, pertanto, la violazione non era dipendente dalla sua volontà.
Fissata l'udienza di comparizione per il 1giorno 10.01.2008, dall'opposto e delegato Comando Carabinieri di Taranto Centro era depositata in cancelleria la nota difensiva prot. n. 91/662 del 22.12.2007 con i documenti ex art. 23 della legge n. 689/81.
Nella suddetta nota si sosteneva l'inammissiblità del ricorso, poiché il verbale di contestazione de quo era stato contestato direttamente al trasgressore il 12.01.2007 e che lo stesso non aveva impugnato il verbale nel termine di 60 gg. dal 12.01.2007. Non avendo fatto ciò il ricorrente era decaduto dalla facoltà di opposi-zione, non potendo impugnare il verbale notificato poi in data 05.03.2007 al responsabile in solido ex art. 196 CDS, sig.ra T. Valeria, quale proprietaria del mezzo. Aggiungeva il Comando che alcunché veniva riferito dal ricorrente nelle dichiarazioni sul verbale di contestazione de quo circa la sua patologia come da lui indicato nel ricorso. Altresì, ai militari operanti non mostrava alcuna certificazione medica che diagnosticava la predetta patologia, come riferito appunto nel ricorso de quo. Pertanto, concludeva la nota dei Carabinieri, appariva chiaramente che la contravvenzione elevata dai militari era giusta e fondata su elementi di fatto.
Alla suddetta udienza del 10.01.2008 compariva il ricorrente, che impugnando quanto sostenuto da controparte, si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa era decisa con lettura in udienza del dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per essere stata depositata il 04.05.07 e cioé oltre il termine di 60 giorni previsti dall'art. 204 bis del CDS per proporre ricorso.
A tal riguardo prevede il suddetto articolo al 1° comma: " Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione."
Nell'ipotesi di contestazione immediata, l'organo accertatore non é tenuto successivamente a notificare il verbale al trasgressore, anche se lo stesso rifiuti di sottoscriverlo o di procedere a dichiarazioni difensive e/o giustificative.
Per quanto sopra, la presente impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non potendo beneficiare, inoltre, il ricorrente del pagamento in misura ridotta, non essendo stata sospesa l'esecuzione del verbale dal decreto-ordinanza di fissazione d'udienza di questo GDP in data 09.05.2007 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge nr. 689/81, circostanza che avrebbe consentito ancora oggi il pagamento nei limiti del minimo edittale previsto.
Si ritiene, infine, di compensare le spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M
.Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da N., depositata il 04.05.07, visto l'art.23 della legge n. 689/81 e l'art. 204 bis del CDS, così decide:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) di conseguenza conferma il verbale di contestazione n° 598888616 del 12.01.2007 emesso dai Carabinieri di Taranto-Centro, relativo alla violazione in data 12.01.2007 dell'art. 172 del Codice della Strada;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti moti-vi.
Così deciso a Taranto il 10.01.2008
Il Giudice di Pace(Dr. Martino Giacovelli)



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