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approfondiamo

Ebbrezza stupefacenti

Le ultime modifiche hanno portato ad un inasprimento delle sanzioni per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope o ebbrezza. Questo è necessario per limitare l'incidentalità.

L'ALCOL FA PERDERE IL PIENO CONTROLLO DELLE PROPRIE AZIONI E NON PERMETTE DI VALUTARE NEL MODO GIUSTO I RISCHI

Guida in stato di ebbrezza

Il veicolo del conducente trovato in stato di ebbrezza, se non può essere guidato da una persona idonea dovrà essere ricoverato a mezzo di traino, o presso un luogo indicato dal conducente o in una autorimessa vicina affidandolo al proprietario o gestore di essa.
Lo stato di ebbrezza si può accertare in diversi modi: a mezzo di etilometro oppure con i sintomi specifici di tale stato ad esempio difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool. Il controllo deve avvnire nel pieno rispetto della riservatezza personale.

L'etilometro effettua tale accertamento mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata. Qualora la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Tale valore dovrà risultare da almeno due misurazioni indipendenti a distanza di cinque minuti una dall’altra la cui stampa fornirà la prova documentale.
Se non è possibile effettuare l'accertamento strumentale sul posto è necessario accompagnare il conducente presso una struttura sanitaria dove, su richiesta della Polizia Giudiziaria (ad esempio: Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Provinciale etc) effettueranno le dovute analisi consegnandogli poi il referto

Le modifiche apportate dal D.L. 117 del 4 agosto 2007 l'accertamento è necessario per stabilire la sanzione che sarà diversificata a secondo del tasso alcolemico rilevato:
da 0,5 a 0,8 mg/l ammenda da € 500 a € 2000 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi
da 0,8 a 1,5 mg/l ammenda da € 800 a € 3200 e arresto sino a 6 mesi.
oltre 1,5 mg/l ammenda da € 1500 a € 6000 e arresto da 3 mesi ad 1 anno. Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

Con la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa da colui che ha commesso il reato.

La patente è sempre revocata se l'infrazione è ripetuta nei 2 anni successivi o se commessa alla guida di autobus, o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli.
Se il conducente in stato di ebbrezza causa un incidente le sanzioni previste dal comma 2 sono raddoppiate ed il veicolo posto sotto confisca salvo se il proprietario non sia altra persona.

In caso di rifiuto di sottoporsi a:

  • accertamento qualitativo non invasivo;

  • accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro;

  • accertamento del tasso alcolemico presso struttura sanitaria

per verificare l'eventuale stato di ebbrezza si incorre nello stesso reato previsto per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg/l quindi:

  • ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, arresto da 3 mesi ad 1 anno;

  • sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni o, in caso di

recidiva nel biennio, la revoca della patente (procedere, come da prassi, al ritiro del documento);

  • fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni che sarà adottato dal giudice in sede di condanna.

Il conducente dovrà essere sottoposto a visita medica. Se la violazione è reiterata nei 2 anni è prevista la revoca della patente.
Come si può notare, si parla di ammenda, questo tipo di sanzione viene stabilita dal giudice perchè la guida in stato di ebbrezza è un REATO.
Il Prefetto sospende la patente una volta ricevuti gli atti dall'organo accertatore della violazione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno successivo al ritiro della patente (qualora la stessa sia immediatamente ritirata dall'organo accertatore) o dal giorno successivo alla notifica del decreto prefettizio di sospensione; in quest'ultimo caso il trasgressore dovrà consegnare la patente di guida all'organo che notifica il provvedimento di sospensione.
La restituzione verrà effettuata di regola tramite gli organi di Polizia del luogo di residenza. Previo accordo con la Prefettura, la restituzione potrà avvenire nel luogo ove il trasgressore ha eletto domicilio o presso la Prefettura stessa.

Avverso il decreto di sospensione della patente il trasgressore potrà proporre ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica innanzi al Tribunale del luogo della commessa violazione.
Con l'ordinanza di sospensione del titolo di guida, il Prefetto dispone che il conducente si sottoponga a visita medica che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. lnfatti, al conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico, presso la Commissione medica locale, per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol.
In parole povere...la cosi detta prova del "palloncino" nulla ha a che vedere con questo oggetto, correttamente lo strumento che si usa per verificare l'eventuale stato di ebbrezza si chiama etilometro entro il quale soffia, a mezzo di un tubicino, chi deve sottoporsi a tale controllo. Lo strumento quindi stampa il risultato il quale, insieme alla seconda prova che viene svolta cinque minuti dopo, sono la "prova" dello stato di ebbrezza. Perché è necessaria la "prova" come se fosse un assassino? Perché a suo carico ci sarà una "denuncia" all'Autorità Giudiziaria, di fatto quindi un procedimento penale a suo carico. Nell'immediatezza al conducente viene ritirata la patente di guida, per riaverla, dopo aver avuto riscontro delle prove





Norme e giurisprudenza

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo Codice della Strada
Articolo 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool



Circolari e varie


  • Circolare FIPE 3/11/2008 n. 82 prot.1340 Divieto di somministrazione degli alcolici dopo le ore 02.00. Nota Prot. N. 557/PAS.14556.13500 (18) del Ministero dell’Interno


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