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Notifiche ricorsi

Il sistema di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione a seguito di rigetto del ricorso al Prefetto, quale provvedimento amministrativo e non giudiziario, utilizzato dal Prefetto fa parte di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione consentita dalle disposizioni vigenti, nonché da una prassi, finalizzata all’economia amministrativa, per cui la stessa è insindacabile da parte dell’Autorità giudiziaria.Ciò in ossequio all’art. 10 della legge 03.08.99 nr. 265, il quale prevede: “ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali ( le cui funzioni sono espletate anche dai vigili di P.M. con delega), qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.”Lo ha stabilito il giudice di Pace di Taranto nella sentenza in data 18.04.2007.

(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 07.12.2006 il sig. C. D. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Taranto emessa in data 02.11.2006, prot. 2996/Area III- Ric./2006, per l’importo di € 294,08 a seguito di rigetto di ricorso amministrativo al verbale di violazione al CDS del Comune di P., notificatogli dall’agente di P.M. del Comune di C. in data 25.11.2006, a seguito di presunte violazioni commesse in data 02.05.2006 alle ore 16,41 sulla S. Statale 7 “Appia” altezza Km. 626+500 e notificatogli ( ex art. 201 CDS ), in qualità di proprietario del veicolo Mercedes tg. CP…BJ consistite nell’aver violato, il conducente della stessa, l’art. 142 comma 8° del D.L.vo n. 285/92 del C.d.S., procedendo alla velocità di Km 85 ( detratta la tolleranza del 5%), superando di Km/h 15 il limite max di 70 Km/h. La predetta violazione non veniva contestata immediatamente, ma successivamente mediante l'invio a mezzo del servizio postale del relativo verbale di accertamento.Avverso detto verbale, tuttavia, il proprietario del veicolo aveva proposto ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 C.d.S., deducendo:1) la mancata contestazione immediata dell'accertamento;2) il difetto di omologazione e/o taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione;3) l'incompetenza e l'eccesso di potere della Amministrazione accertante (Polizia Municipale di P.) in quanto la strada indicata nel verbale di contestazione non rientrava nella delimitazione del Comune di P. prevista dall'art. 4 C.d.S..Detto ricorso, come sopra riportato, veniva tuttavia rigettato dal Prefetto della Provincia di Taranto, il quale con l'opposta ordinanza riteneva "…provata la fondatezza dell'accertamento …sulla base delle indicazioni fornite dal Comando accertatore, le quali appaiono sufficienti a confutare le risultanze del ricorso medesimo".Quest'ultima ordinanza, assumeva l’opponente nell’atto di opposizione, risultava affetta da molteplici ed evidenti vizi di illegittimità che, aggiungendosi a quelli già censurati nel ricorso ex art. 203 C.d.S. ( che doveva intendersi per integralmente trascritto), a fortiori ne imponevano l'annullamento.In particolare l’opponente eccepiva:
1. NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'OPPOSTA ORDINANZA PER INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE L'AVEVA ESEGUITA E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18, COMMA 6, L. 689/1981 e 137 c.p.c.Preliminarmente, proseguiva la difesa dell’opponente, andava rilevato che la notifica dell'opposta ordinanza-ingiunzione era stata eseguita brevi manu dalla Polizia Municipale del Comune di C., già configurando ciò una palese violazione dell'art. 137, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale: "Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario ..." e dell'art. 18, comma 6, L. 689/1981 che, per come introdotto dall'art. 10 Legge 3.8.1999 n. 265, in materia di "notificazione dell'ordinanza - ingiunzione", eccezionalmente prevede che la stessa possa "…essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto (ovvero, nel caso specifico, la Prefettura di Taranto) secondo le modalità di cui alla legge 20.11.1982 n. 890" (ovvero, a mezzo del servizio postale).Da ciò conseguiva la "radicale nullità" (Cass., 2.5.2001, n. 6166; Cass., sez. I, 29.1.1999, n. 776; Cass., 10.9.2004, n. 18291), se non - addirittura - 1`inesistenza assoluta" (Cass., 5.10.2004, n. 19921) dell'attività notificatrice su cui era fondata la pretesa vantata dall'Amministrazione opposta nei confronti del ricorrente.
2. NULLITA' DELL'OPPOSTA ORDINANZA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 192, COMMA 7, D.P.R. 495/1992.Per le apparecchiature di rilevazione delle infrazioni al codice della strada, l'art. 192, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede che sia riportato in verbale il nome del fabbricantedell'apparecchiatura utilizzata.Nel verbale di accertamento erano riportati tre diversi numeri matricolari (918187, 918078, 917800), determinando un'insuperabile situazione d'incertezza relativamente all’individuazione dell'apparecchio effettivamente utilizzato per la rilevazione dell'infrazione de qua e, conseguentemente, all'avvenuta o meno omologazione e/o taratura dello stesso.
3. NULLITA' DELL'OPPOSTA ORDINANZA PER IL DIFETTO DI TARATURA DELL'APPARECCHIO UTILIZZATO PER LA RILEVAZIONE DELL'INFRAZIONE.Nel verbale di accertamento non si dava atto dell'avvenuta taratura dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione contestata.Per questo motivo, sulla base di consolidata giurisprudenza (Trib. Lodi, 22.5.2000, n. 263; G. di P. Taranto, 27.10.2004, in Arch. giur. circol. e sin., 2005, f. 7 - 8, pp. 679 ss, ecc.), se ne chiedeva l'archiviazione.II Prefetto di Taranto aveva rigettato anche la predetta eccezione di illegittimità, riportandosi a quanto controdedotto dalla Polizia Municipale di P., ovvero che l'apparecchiatura elettronica utilizzata nella fattispecie de quo... era stata sottoposta a verifica e taratura dal laboratorio metrologico della Sodi Scientifica S.p.A. la quale aveva dichiarato che la verifica della strumentazione era stata effettuata avvalendosi del sistema di misura dell'incertezza, riferibile al campione approvato e depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di ciò, però, nessuna prova era stata fornita dalla Polizia Municipale di P. per cui scaturiva anche sotto tale aspetto la nullità dell’atto di accertamento.Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 18.04.2007, il Prefetto inviava la nota prot. 2996/AreaIII/Ric/2006, in data 4 APRILE 2007 con allegata la documentazione ex art. 23 L.689/81, comprendente: copia della ordinanza-ingiunzione impugnata; copia del rapporto informativo redatto dall' organo accertatore; copia del verbale.Relativamente alla eccepita “mancata contestazione immediata” dell' infrazione ed alla “taratura” dell' apparecchio di rilevazione, la suddetta nota prefettizia riteneva formulare alcune precisazioni e valutazioni. Anzitutto l' art. 201, comma 1 bis lett. ( f ) del Codice della Strada contempla la non obbligatorietà della contestazione immediata nel caso di "accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito , con modificazioni , dalla legge 1 agosto 2002, n.168 e successive modificazioni". Si tratta, continuava la nota prefettizia, di una norma che disciplina i cosiddetti controlli a distanza e la contestazione differita delle violazioni al Codice della Strada, al fine di garantire (in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento al Decreto Legge) 1'effettività dei controlli sulle strade e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione, anche in quelle situazioni in cui 1'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso. I1 Prefetto con proprio decreto, così come previsto dalla legge sopramenzionata , aveva individuato le strade della Provincia in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e tra queste era compreso anche il tratto di strada percorso dall’opponente nelle circostanze di cui al verbale impugnato. Tale decreto aveva comportato una adeguata istruttoria in cui erano stati esaminati tutti gli interessi pubblici e privati contrapposti, acquisendo anche i pareri degli organi locali di polizia e dei proprietari delle strade.Precisava la nota, che gli obiettivi sottesi alla normativa di cui si discuteva restano di grande rilevanza pubblica, in quanto sono finalizzati a contrastare il fenomeno dell' infortunistica stradale, il cui contenimento costituisce una delle priorità dell' azione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Era stata, pertanto, prevista una disciplina speciale per la prevenzione e repressione delle violazioni stradali più gravi, quali 1' eccesso di velocità ed il mancato rispetto delle norme sul sorpasso.Riguardo alla questione della taratura del rilevatore di velocità, aggiungeva la nota, si esprimeva perplessità circa il richiamo ad una normativa ancora inapplicata ed inapplicabile, facendo presente che il ribadito apparecchio era stato debitamente omologato dal Ministero dei Lavori pubblici, nonché controllato dagli operatori prima dell' uso. Tali indicazioni erano contenute nel verbale e nel rapporto redatto dalla Polizia municipale di P. con allegato il certificato dell’ultima verifica effettuata in data 21/10/2006. Nella stessa nota si evidenziava, inoltre, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispondendo ad appositi quesiti – ( nota n. 1836/2005 del 1 giugno 2005) aveva specificato che in assenza di laboratori accreditati come centri SIT, le verifiche di taratura potevano essere effettuate dallo stesso costruttore del misuratore di velocità autovelox 104/c-2 , in quanto operante in regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001/2000.In ragione di quanto innanzi ed in considerazione dell' importanza degli interessi collettivi tutelati, concludeva la più volte citata nota, il verbale contestato era da considerare pienamente legittimo, non riscontrandosi nello stesso la presenza di alcuna violazione di legge o di norma regolamentare, tale da determinare 1'annullamento dei corrispondenti atti.Alla fissata udienza del 18.04.2007 compariva il sostituto del difensore dell’opponente, avv. Sara Liuzzi, che si riportava al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento, richiamando in particolare le precedenti sentenze dell’Ufficio GDP adito e contestando la validità della sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione di un dirigente dell’area, quale vice Prefetto aggiunto, priva di riferimenti in ordine all’atto di legittimazione del medesimo. Per il convenuto, nessuno si presentava, per cui precisate le conclusioni, discussa la causa e vista la documentazione acquisita, e sentita la parte opponente, la causa era decisa, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.Relativamente al primo motivo di nullità eccepito, si precisa anzitutto che in materia di opposizione a sanzione amministrativa il procedimento speciale da adottare trova la sua fonte principale nella legge nr. 689 del 1981, più volte richiamata dalle norme del Codice della Strada, per cui è facile confondere, come spesso avviene, il procedimento amministrativo previsto in una fase nella stessa legge speciale con quelle pochissime norme processuali civili e penali espressamente richiamate da alcuni articoli sempre della legge n. 689/81 ( per es. art. 9 sul principio di specialità ed art. 23, 3° comma sul termine a comparire, che si riporta all’art. 163 bis c.p.c.9) integrati dalle norme contenute nel d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e dalle recenti modifiche sull’appellabilità delle sentenze ed ordinanze al Tribunale.Essendo il ricorso al Prefetto nella fase amministrativa, il primo motivo è da ritenere infondato, poiché il sistema di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento amministrativo e non giudiziario, utilizzato dal Prefetto fa parte di una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione consentita dalle disposizioni vigenti, nonché da una prassi, finalizzata all’economia amministrativa, per cui la stessa è insindacabile da parte dell’Autorità giudiziaria. In particolare, l’art. 10 della legge 03.08.99 nr. 265 prevede: “ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali ( le cui funzioni sono espletate anche dai vigili di P.M. con delega), qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.”Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in parte richiamata dall’opponente, la notificazione ( è necessario specificare di un atto giudiziario) deve considerarsi inesistente quando manchi del tutto, oppure sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (Cass. 26 settembre 2000, n. 12717; 27 luglio 2001, n. 10278), esorbitando completamente dallo schema legale degli atti di notificazione (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1195), di modo che il fenomeno verificatosi, a causa della sua difformità dal modulo legale, risulti inidoneo a inserirsi nello sviluppo del processo (Cass. 13 aprile 2000, n. 4753). In particolare, con riferimento a vizi della notificazione attinenti al soggetto che l'abbia eseguita, si è affermata l'inesistenza della notificazione effettuata anziché dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., da soggetto estraneo al suo ufficio e che non ne condivida in alcun modo le funzioni (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1195 e 20 marzo 1999, n. 2635, con riferimento alla notifica di un ricorso per cassazione ( atto giudiziario) eseguita da soggetto qualificatosi come "responsabile ufficio personale". Analogamente, anche se con riferimento a differente fattispecie in tema di esecuzione forzata, per l'inammissibilità di un atto di pignoramento ( altro atto giudiziario) eseguito anziché dall'ufficiale giudiziario, da un commesso addetto all'U.N.E.P., (Cass. 9 aprile 2003, n. 5583). Da quanto sopra il primo motivo di annullamento è da rigettare.Relativamente al 2° e 3° motivo di annullamento, gli stessi sono fondati e vanno trattati insieme, perché interconnessi.Le osservazioni riportate nella nota prefettizia sopra richiamate, se devono considerarsi circostanziate e sinteticamente approfondite se riferite all’epoca dell’accertamento della violazione contestata ( 02.05.2006), all’attualità non sono più condivisibili, sostanzialmente per due ordini motivi.Il primo motivo è costituito dall’omologazione, avvenuta in data 16.05.2005 ( e cioé successivamente alla data del 02.05.2005 di rilevamento della violazione riferita all’opponente) con decreto del Dir. Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005, il quale all’art. 4 ha previsto, oltre ad altre raccomandazioni di utilizzo, in particolare, che: “ Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo Autovelox sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.”Se questa prescrizione è oggi prevista per il funzionamento in automatico dell’autovelox e quindi non estesa all’utilizzo con l’operatore, per il quale ultimo sistema lo stesso Ministero, non ne ha disposto il controllo, ritenendolo non necessario, non si comprende questa disparità di regolamentazione, atteso che, forse, è proprio l’apparecchio di controllo mobile spostato e trasportato ogni giorno e con diversi operatori, messo in funzione e poi spento a fine utilizzo, che può subire scossoni, escursioni termiche, esposizioni a raggi solari, umidità, dilatazioni termiche, ecc. che avrebbe più bisogno di essere controllato più spesso rispetto a quello in postazione fissa, protetto ed orientato adeguatamente.Da ciò consegue, che se la circolare è obbligatoria per i dipendenti pubblici, non lo è per i cittadini, per cui la stessa in alcune ipotesi può anche essere disapplicata dal giudice.Il certificato di conformità rilasciato dalla ditta costruttrice dell’autovelox, come anche la taratura, eseguiti dalla stessa non sono dotati dal principio di terzietà, per cui i risultati non sono opponibili.In particolare, la certificazione di conformità sottoscritta in data 21.10.2005 ( e comunque successivamente alla data dell’accertamento eseguito ( in data 02.05.2005) dalla stessa ditta costruttrice ed esibita in copia dal Comune, non può sostituire la taratura, ma consente di considerare lo strumento utilizzato con una buona e sufficiente attendibilità, essendo, nel caso di specie, tecnicamente più garantista del risultato del rilevamento all’epoca dell’accertamento de quo effettuato, da uno strumento risultato privo di qualsiasi controllo tecnico-scientifico, che può far dubitare dell’attendibilità, facendo ricadere la violazione nell’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81.Il secondo motivo è costituito dalla circostanza, che a partire dal 12 giungo 2006, in Italia è possibile eseguire “ tarature” presso centri accreditati dal SIT, a dimostrazione che dette operazioni di messa a punto, per le quali vi sono stati tanti dibattiti su posizioni contrastanti, non erano del tutto inutili, ma poste a tutela anche degli utenti della strada, soprattutto dopo l’introduzione della c.d. “ patente a punti”.In altre parole, dopo l’omologazione, che è eseguita su di un solo prototipo, ora la P.A. deve provvedere a far certificare da strutture autorizzate dal SIT già operanti sul territorio nazionale ( e operanti da decenni negli altri stati europei) la c.d. taratura dello strumento specificatamente utilizzato per il controllo della velocità.Per quanto sopra, la modesta velocità riscontrata su di una strada con doppie corsie separate in ogni senso di marcia ( + 15 rispetto alla max consentita di 70 Km/h) di cui al verbale impugnato, e l’assenza di qualsiasi controllo sulla funzionalità ed attendibilità dell’autovelox utilizzato nel caso di specie non consentono di confermare l’ordinanza-ingiunzione impugnata, non essendo certa la commissione della violazione, ricadendo la stessa fattispecie nell’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81. Relativamente alla richiesta di spese avanzate dall’opponente, la Suprema Corte ha statuito che: “In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01 1995, n. 79) Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, atteso che l’annullamento é dovuto a meri motivi procedurali, del quale la P.A. ed il Comune interessato in particolare non hanno alcuna responsabilità diretta, perché hanno agito in base alle disposizioni vigenti all’epoca.
P.Q.M
Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. C.Domenico, con atto depositato in data 07.12.2006 avverso ordinanza-ingiunzione prot. 2996/AREA III/ RIC/2006 emessa dal Prefetto di Taranto in data 02.11.2006, visto l’art. 23 della legge n. 689/81, così provvede:1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,2) annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta, per l’importo di € 294,08;3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio per giusti motivi.(omissis)


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