{"id":6349,"date":"2017-08-03T22:11:01","date_gmt":"2017-08-03T20:11:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vigileamico.it\/wp\/?p=6349"},"modified":"2017-08-04T09:48:20","modified_gmt":"2017-08-04T07:48:20","slug":"taratura-autovelox-segnalazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vigileamico.it\/wp\/taratura-autovelox-segnalazione\/","title":{"rendered":"Decreto Min Trasporti: taratura delle apparecchiature, modalit\u00e0 di segnalazione autovelox"},"content":{"rendered":"<div id=\"testa_atto_preview\">\n<h1 class=\"consultazione\">MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<\/h1>\n<p>DECRETO 13 giugno 2017<\/p>\n<pre>Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura  delle apparecchiature  impiegate  nell'accertamento  delle  violazioni  dei\r\nlimiti  massimi  di  velocita',  modalita'  di   segnalazione   delle postazioni di controllo sulla rete stradale. (17A05179) \r\n<\/pre>\n<p><span class=\"riferimento\"> (GU n.177 del 31-7-2017) <\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"stampami\">\n<div class=\"righetta_preview\"><\/div>\n<div class=\"wrapper_pre\">\n<pre> \r\n                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE \r\n                           E DEI TRASPORTI \r\n \r\n  Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,\r\n\u00abNuovo codice della strada\u00bb, e successive modificazioni, che prevede,\r\ntra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte  del  Ministero\r\ndelle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature\r\ne mezzi tecnici atti all'accertamento ed  al  rilevamento  automatico\r\ndelle violazioni alle norme di circolazione; \r\n  Visto l'art. 192 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16\r\ndicembre 1992, n. 495, \u00abregolamento di esecuzione e di attuazione del\r\nnuovo  codice  della  strada\u00bb,  e   successive   modificazioni,   che\r\ndisciplina   la   procedura   per   conseguire    l'approvazione    o\r\nl'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici\r\nper l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni; \r\n  Visto l'art. 142  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e\r\nsuccessive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita'; \r\n  Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495\r\ndel 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti  generali\r\ndelle apparecchiature e mezzi di accertamento  della  osservanza  dei\r\nlimiti di velocita'; \r\n  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29  ottobre  1997\r\nrecante   \u00abApprovazione   di   prototipi   di   apparecchiature   per\r\nl'accertamento  dell'osservanza  dei  limiti  di  velocita'  e   loro\r\nmodalita' di impiego\u00bb; \r\n  Visto l'art. 201 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  che\r\ndisciplina la notificazione delle  violazioni,  come  modificato  dal\r\ndecreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in\r\nlegge 1\u00b0 agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della  legge  29  luglio\r\n2010, n. 120; \r\n  Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato  art.  201,  che\r\nelenca sotto le lettere  da  a)  a  g-bis)  i  casi  in  cui  non  e'\r\nnecessaria la contestazione immediata della violazione;  ed  i  commi\r\n1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere  b),\r\nf), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia\r\nstradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi\r\ndispositivi o apparecchiature debitamente omologate  o  approvate,  e\r\ntra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n.  285\r\ndel 1992, e successive modificazioni; \r\n  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,   n.   121,\r\nconvertito, con modificazioni, nella legge 1\u00b0 agosto  2002,  n.  168,\r\nche individua le tipologie di strade  lungo  le  quali  e'  possibile\r\neffettuare il rilevamento  a  distanza  e  in  modo  automatico,  tra\r\nl'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.\r\n142  del  decreto  legislativo  n.  285  del   1992,   e   successive\r\nmodificazioni; \r\n  Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,\r\ncon modificazioni, nella  legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  recante\r\ndisposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per\r\nincrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; \r\n  Visto il decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il\r\nMinistro dell'interno, 15 agosto 2007, recante \u00abAttuazione  dell'art.\r\n3, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,\r\nrecante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per\r\nincrementare i livelli di sicurezza nella circolazione\u00bb; \r\n  Visto l'art. 25  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  recante\r\ndisposizioni in materia di sicurezza stradale; \r\n  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata  il\r\n18 giugno 2015, che ha dichiarato  incostituzionale,  in  riferimento\r\nall'art. 3 della  Costituzione,  l'art.  45,  comma  6,  del  decreto\r\nlegislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte\r\nle apparecchiature impiegate per l'accertamento delle  violazioni  ai\r\nlimiti di  velocita'  siano  sottoposte  a  verifiche  periodiche  di\r\nfunzionalita' e di taratura; \r\n  Visto l'art. 117, comma 2,  lettera  r),  della  Costituzione,  che\r\nattribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di  pesi  e\r\nmisure; \r\n  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con\r\nil  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e\r\ncoordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; \r\n  Vista la legge 11 agosto 1991, n.  273,  recante  \u00abIstituzione  del\r\nsistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici\r\nprimari, i campioni nazionali ed i centri di taratura\u00bb; \r\n  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto\r\ncon i Ministri dell'interno, delle politiche  agricole  e  forestali,\r\ndell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle\r\ninfrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,\r\ndella salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,\r\ndella difesa, 22 dicembre  2009,  con  il  quale  ACCREDIA  e'  stata\r\ndesignata quale unico  organismo  nazionale  autorizzato  a  svolgere\r\nattivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della  legge\r\n23 luglio 2009, n. 99; \r\n  Visti gli atti di indirizzo n.  1\/01106  e  n.  1\/01116,  approvati\r\ndalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e  accolti\r\ndal Governo; \r\n  Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del\r\ndecreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare  comunque\r\nattuazione  al  disposto  della  sentenza  n.  113\/2015  della  Corte\r\ncostituzionale; \r\n  Considerato  che  in  sede  di  approvazione  del  prototipo  delle\r\napparecchiature  per  l'accertamento  delle  violazioni  dei   limiti\r\nmassimi di velocita'  i  competenti  uffici  del  ministero,  pur  in\r\nassenza di specifiche norme di riferimento, hanno  comunque  imposto,\r\nnei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche\r\nperiodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto  delle\r\nprescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione; \r\n  Considerato, in particolare, che per le  apparecchiature  destinate\r\nad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli  organi  di\r\npolizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la  verifica\r\nperiodica con cadenza almeno annuale, mentre per un  limitato  numero\r\ndi  dispositivi,  destinati  a  funzionare  esclusivamente  sotto  il\r\ndiretto controllo  degli  organi  di  polizia  stradale,  sono  state\r\nritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i  controlli  da\r\neseguirsi ogni qual  volta  il  dispositivo  viene  messo  in  opera,\r\ncomprese le eventuali procedure  di  autodiagnosi  che  escludono  il\r\nfunzionamento in caso di errori di installazione o di  puntamento,  e\r\nle operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso\r\ne manutenzione; \r\n  Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei  costruttori\r\ndei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di\r\npolizia stradale interessati all'uso dei medesimi; \r\n  Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art.\r\n11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha  il  compito\r\ndi coordinare i servizi  di  polizia  stradale  da  chiunque  svolti,\r\nespresso nella nota n.  300\/A\/1692\/17\/144\/5\/20\/3,  in  data  2  marzo\r\n2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione  centrale\r\nper la polizia stradale, ferroviaria, delle  comunicazioni  e  per  i\r\nreparti speciali della Polizia di Stato; \r\n  Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio  superiore\r\ndei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso  nell'adunanza  del\r\n21 aprile 2017; \r\n \r\n                              Decreta: \r\n \r\n                               Art. 1 \r\n \r\n  Nelle  more  della  emanazione   di   specifiche   norme   per   la\r\nomologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2,  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei  dispositivi,  delle\r\napparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici  per   l'accertamento   delle\r\nviolazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita',  si   procede   alla\r\napprovazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del\r\ndecreto sopra richiamato. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 2 \r\n \r\n  Tutti i  decreti  di  approvazione  del  prototipo,  ove  non  gia'\r\nprevisto, devono intendersi modificati con  l'aggiunta  del  seguente\r\nperiodo: \u00abIl presente dispositivo\/sistema, per  l'accertamento  delle\r\nviolazioni dei limiti massimi di velocita', deve essere sottoposto  a\r\nverifiche periodiche di  funzionalita'  e  di  taratura  con  cadenza\r\nalmeno annuale\u00bb. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 3 \r\n \r\n  Le  procedure  per  eseguire  l'approvazione  del  prototipo  e  le\r\nverifiche periodiche di funzionalita' e di taratura dei  dispositivi,\r\ndelle apparecchiature e dei mezzi tecnici  per  l'accertamento  delle\r\nviolazioni dei  limiti  massimi  di  velocita',  e  le  modalita'  di\r\nsegnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale,  sono\r\nindicate nell'allegato che costituisce parte integrante del  presente\r\ndecreto. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 4 \r\n \r\n  Le disposizioni del presente decreto,  inerenti  le  procedure  per\r\nl'approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove  approvazioni\r\nle cui domande sono presentate  a  decorrere  dalla  data  della  sua\r\npubblicazione. \r\n<\/pre>\n<pre>                               Art. 5 \r\n \r\n  L'impiego  dei  dispositivi,  delle  apparecchiature  e  dei  mezzi\r\ntecnici per l'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di\r\nvelocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione\r\ndel prototipo ai sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del  decreto  del\r\nPresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non  sia\r\nstata  eseguita  volontariamente  la  procedura   di   taratura,   e'\r\nsubordinato alla esecuzione con  esito  positivo  della  medesima,  a\r\ndecorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto.  I\r\ndispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento\r\ndelle violazioni dei limiti massimi di velocita' che,  alla  data  di\r\npubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di\r\ntaratura effettuata secondo le previgenti procedure  e  disposizioni,\r\nsono soggetti alle disposizioni  del  presente  decreto  dalla  prima\r\ntaratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione.\r\nConsiderato che verifiche di  funzionalita'  sono  comunque  eseguite\r\nogni  volta   che   si   dispone   l'impiego   di   dispositivi,   di\r\napparecchiature  e  di  mezzi  tecnici   per   l'accertamento   delle\r\nviolazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse  devono  essere\r\neseguite secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto  entro  il\r\nmedesimo termine del periodo precedente. \r\n  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della\r\nRepubblica italiana. \r\n    Roma, 13 giugno 2017 \r\n \r\n                                                  Il Ministro: Delrio \r\n\r\nRegistrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017 \r\nUfficio  controllo  atti  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei\r\ntrasporti,  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del\r\nterritorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838 \r\n<\/pre>\n<pre>                                             <div class='w3eden'><!-- WPDM Link Template: Default Template -->\n\n<div class=\"link-template-default card mb-2\">\n    <div class=\"card-body\">\n        <div class=\"media\">\n            <div class=\"mr-3 img-48\"><img decoding=\"async\" class=\"wpdm_icon\" alt=\"Icona\"   src=\"http:\/\/www.vigileamico.it\/wp\/wp-content\/plugins\/download-manager\/assets\/file-type-icons\/down2.png\" \/><\/div>\n            <div class=\"media-body\">\n                <h3 class=\"package-title\"><a href='https:\/\/www.vigileamico.it\/wp\/download\/decreto-min-trasporti-taratura-delle-apparecchiature-modalita-segnalazione-autovelox\/'>Decreto Min Trasporti: taratura  delle apparecchiature, modalita&#039;  di   segnalazione  autovelox<\/a><\/h3>\n                <div class=\"text-muted text-small\"><i class=\"fas fa-copy\"><\/i> 1 file <i class=\"fas fa-hdd ml-3\"><\/i> 1.67 MB<\/div>\n            <\/div>\n            <div class=\"ml-3\">\n                <a class='wpdm-download-link btn btn-primary ' rel='nofollow' href='https:\/\/www.vigileamico.it\/wp\/download\/decreto-min-trasporti-taratura-delle-apparecchiature-modalita-segnalazione-autovelox\/?wpdmdl=6353&refresh=6ad02f5be8ea41792028507'>allegato<\/a>\n            <\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div>\r\n \r\n                               Capo 1 \r\n \r\n                             Generalita' \r\n \r\n    1.1 Ai fini delle presenti disposizioni il termine  \u00abdispositivo\u00bb\r\nsi intende come  sinonimo  dei  termini  \u00abapparecchiatura\u00bb  e  \u00abmezzo\r\ntecnico\u00bb; il termine \u00absistema\u00bb si intende come insieme  operativo  di\r\npiu'   dispositivi.   I   dispositivi   e   i    sistemi    impiegati\r\nnell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi  di  velocita',\r\nsono soggetti ad approvazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  45,\r\ncomma 6, del Nuovo codice della  strada  (nel  seguito  \u00abCodice\u00bb),  e\r\ndell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione  e  di\r\nattuazione (nel seguito \u00abregolamento\u00bb). Oltre a quanto prescritto nel\r\nseguito, i dispositivi e i sistemi devono rispondere  alle  normative\r\ndi settore per la specifica categoria  di  strumenti  o  funzioni  in\r\nquanto applicabili. \r\n    1.2. Essi  possono  essere  approvati  per  il  funzionamento  in\r\nmodalita' istantanea (misura della velocita' istantanea,  puntuale  o\r\nsu piccola base), oppure in modalita' media (misura  della  velocita'\r\nmedia su base estesa); possono inoltre essere  approvati  anche  come\r\nidonei al rilevamento in caso  di  passaggio  contemporaneo  di  piu'\r\nveicoli. La procedura di approvazione  del  prototipo  prevede  anche\r\nverifiche di taratura e  verifiche  di  funzionalita',  da  eseguirsi\r\nanche congiuntamente: \r\n      a) nel caso di misura della velocita' istantanea: \r\n        - sul prototipo del dispositivo, sia per la taratura che  per\r\nla funzionalita'; \r\n      b) nel caso di misura della velocita' media: \r\n        - sul prototipo per la funzionalita'; \r\n        - sul sistema installato  su  una  tratta  campione,  per  la\r\nfunzionalita' e per la taratura. \r\n    1.3 Per \u00abprototipo\u00bb deve intendersi, escludendo  gli  adattamenti\r\nverso l'esterno resi necessari dalle condizioni locali di impiego: \r\n      a) nel caso di misura della velocita' istantanea: \r\n        - il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante,\r\nche concentra in se'  le  funzioni  essenziali  tese  al  rilevamento\r\ndell'infrazione; \r\n      b) nel caso di misura della velocita' media: \r\n        - il singolo  modulo  nella  sua  configurazione  invariante,\r\ncostituito dai diversi elementi assolventi alle diverse funzioni  cui\r\ne' destinato, replicabile indefinitamente per comporre il sistema. \r\n    1.4 L'individuazione del prototipo e' effettuata anche attraverso\r\nla documentazione tecnica depositata contestualmente alla domanda  di\r\napprovazione, ivi compresa la descrizione  del  software  predisposto\r\nper l'accertamento della violazione, ed ogni altro elemento  ritenuto\r\nnecessario dal competente ufficio del Ministero delle  infrastrutture\r\ne dei trasporti ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento. \r\n    1.5 Ogni esemplare dei  dispositivi  approvati,  e  ogni  sistema\r\ninstallato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso  di\r\nvelocita' media,  deve  essere  sottoposto  a  verifica  iniziale  di\r\nfunzionalita' e taratura prima di essere posto in esercizio. Dopo  un\r\nanno  dalla  esecuzione  della  verifica  iniziale  di  taratura,   e\r\nsuccessivamente con cadenza almeno annuale,  su  ogni  dispositivo  o\r\nsistema in uso dovranno essere eseguite le  verifiche  periodiche  di\r\nfunzionalita' e di taratura di cui al Capo 2. \r\n \r\n                               Capo 2 \r\n \r\n                   Verifiche iniziali e periodiche \r\n \r\n    2.1 Le verifiche di funzionalita' e  di  taratura  sul  prototipo\r\ndevono  essere  eseguite  al  fine  di  determinare  l'idoneita'  del\r\ndispositivo o del sistema a svolgere  il  servizio  richiesto,  prima\r\ndella  sua  approvazione.  Le  verifiche  iniziali  e  periodiche  di\r\nfunzionalita' e di taratura devono essere eseguite per accertare  che\r\nle prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano  a  quelle  del\r\nprototipo approvato. Per i dispositivi o sistemi che  sono  approvati\r\nper piu' di una modalita' di funzionamento (ad esempio per  velocita'\r\nistantanea in modalita' stazionaria o in movimento,  con  rilevamento\r\nin avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocita'\r\nistantanea o media, etc.) le verifiche di  funzionalita'  e  taratura\r\ndevono essere effettuate in relazione alle modalita' di funzionamento\r\ndel dispositivo o sistema adottate dall'organo  di  polizia  stradale\r\nche impiega i medesimi. \r\n    2.2 Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono  essere\r\neseguite, con emissione di certificato di taratura, da  soggetti  che\r\noperano in conformita' ai requisiti della norma  UNI  CEI  EN  ISOIEC\r\n17025:2005  (e  future  revisioni)  come  laboratori   di   taratura,\r\naccreditati da  ACCREDIA  o  da  altri  organismi  di  Accreditamento\r\nfirmatari  a  livello   internazionale   degli   accordi   di   mutuo\r\nriconoscimento. \r\n    2.3  Le  verifiche  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo  devono  essere  eseguite  da  soggetti  terzi  accreditati\r\nsecondo quanto prescritto al  punto  2.2.  Le  verifiche  iniziali  e\r\nperiodiche di taratura possono essere eseguite anche dal produttore o\r\ndall'utilizzatore, purche' accreditato secondo quanto  prescritto  al\r\npunto 2.2. Nel caso in  cui  non  risultassero  accreditati  soggetti\r\nterzi le verifiche di taratura in fase di approvazione possono essere\r\neseguite anche da  produttori  o  utilizzatori,  purche'  accreditati\r\nsecondo quanto prescritto al punto 2.2, e le operazioni  di  taratura\r\nsvolte in occasione di una visita ispettiva da  parte  dell'organismo\r\nunico nazionale ACCREDIA. \r\n    2.4 Le verifiche di funzionalita' in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo sono eseguite secondo le indicazioni del competente ufficio\r\ndel Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  che  ne  valuta\r\nl'esito. Le verifiche iniziali e  periodiche  di  funzionalita'  sono\r\neseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore,\r\nsuccessivamente alla verifica iniziale e periodica di  taratura,  nel\r\ncorso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la\r\ntaratura dello stesso. \r\n    2.5 Nel corso delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche)\r\ndeve  essere  valutata  la  precisione  delle  misure  eseguite   dal\r\ndispositivo o dal  sistema,  ovvero  l'errore  di  indicazione  della\r\nvelocita' (istantanea o media) rilevata dal dispositivo o dal sistema\r\nrispetto ad un idoneo  sistema  di  misura  di  riferimento,  secondo\r\nquanto prescritto dai Capi 3 e 4. Per i dispositivi e i sistemi  gia'\r\nin servizio, per i quali e' gia' operante una procedura  di  verifica\r\nperiodica, la verifica di funzionalita'  e  la  taratura  secondo  le\r\npresenti disposizioni  deve  essere  eseguita  all'atto  della  prima\r\nverifica periodica utile successiva alla pubblicazione  del  presente\r\natto. \r\n    2.6 Nel  corso  delle  verifiche  di  funzionalita'  (iniziali  e\r\nperiodiche) deve essere valutata la capacita' del dispositivo  o  del\r\nsistema a fornire indicazioni attendibili ed  utilizzabili  da  parte\r\ndegli organi di polizia stradale, nelle condizioni di normale impiego\r\nsu strada aperta al pubblico passaggio, secondo quanto prescritto dal\r\nCapo 5. \r\n    2.7  Qualora  le  verifiche  di  taratura  o  di   funzionalita',\r\nrispettivamente in fase di approvazione del  prototipo  o  nel  corso\r\ndelle verifiche iniziali o periodiche, abbiano dato esito negativo, i\r\ndispositivi o i sistemi non possono essere approvati,  ovvero  devono\r\nessere   posti   immediatamente   fuori    servizio,    per    essere\r\nsuccessivamente  ripristinati  a  cura  del  produttore,  ovvero   da\r\nsoggetto a cio' abilitato, e sottoposte a nuova verifica (iniziale  o\r\nperiodica a seconda del caso applicabile) secondo quanto indicato dai\r\npunti 2.2 e 2.3. Analogamente si procede in caso di  manomissione  di\r\neventuali sigilli, di danneggiamento del dispositivo o del sistema, o\r\ndi  sostituzione  o  riparazione  di  elementi  della  configurazione\r\ninvariante del dispositivo o sistema essenziali ai fini della misura,\r\ne qualora sorga il ragionevole dubbio che gli stessi non  siano  piu'\r\nidonei al servizio. \r\n    2.8 Gli utilizzatori dei  dispositivi  o  dei  sistemi  impiegati\r\nnell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', e\r\ni soggetti intestatari dei relativi decreti di  approvazione,  devono\r\nmettere i  laboratori  di  taratura  incaricati  delle  verifiche  di\r\ntaratura (iniziali e periodiche) nelle condizioni di  poter  eseguire\r\nle verifiche stesse. \r\n \r\n                               Capo 3 \r\n \r\n      Taratura dei dispositivi operanti in modalita' istantanea \r\n                    (puntuale o su piccola base) \r\n \r\n    3.1 Per i dispositivi che rilevano  la  velocita'  istantanea  le\r\nverifiche di taratura  devono  essere  eseguite  su  un  campione  di\r\nrilevamenti di velocita' uniformemente distribuiti da 30 km\/ora a 230\r\nkm\/ora (oppure nel campo di misura o di utilizzo del  dispositivo  in\r\nverifica), utilizzando sistemi di misura di riferimento in  grado  di\r\ntarare con incertezza estesa (con probabilita' di copertura  al  95%)\r\nnon superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km\/h, e  a  0,5\r\nkm\/h  per  velocita'  fino  a  100  km\/h.  I  sistemi  di  misura  di\r\nriferimento devono garantire la riferibilita' metrologica al  Sistema\r\nSI delle unita' di misura. \r\n    3.2  Le  verifiche  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su  pista  o  su\r\nstrada non aperta al pubblico passaggio; le velocita' del veicolo  in\r\ntransito (oggetto di misura da parte  del  prototipo)  devono  essere\r\ndistribuite  uniformemente  fra  i  30  km\/h  e  i  230  km\/ora,  con\r\nincrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20\r\nkm\/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere  compreso  fra  un\r\nminimo di 100 ed un massimo di 200.  Per  le  verifiche  di  taratura\r\nperiodiche  successive  a  quella  iniziale,  il  numero  totale  dei\r\nrilevamenti puo' essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di\r\n100. \r\n    3.3 Le verifiche  di  taratura  periodiche  successive  a  quella\r\niniziale: \r\n      - devono essere effettuate nel luogo di installazione nel  caso\r\ndi dispositivi inamovibili; \r\n      - possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso\r\ndi installazioni fisse. \r\n    Le velocita' dei veicoli in transito  devono  essere  distribuite\r\npressoche' uniformemente tra quelle permesse nella  tratta  lungo  la\r\nquale e' installato il dispositivo; il numero totale dei  rilevamenti\r\ndeve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200. \r\n    3.4 Il dispositivo sottoposto a verifica e il sistema  di  misura\r\ndi riferimento devono essere  posizionati  in  modo  da  eseguire  le\r\nmisure in un punto o in una zona coincidenti, o almeno in punti molto\r\nprossimi fra loro. I valori della velocita' rilevati dal  sistema  di\r\nmisura di riferimento devono essere espressi in km\/ora,  arrotondando\r\nla seconda cifra dopo la virgola. \r\n    3.5 Le  verifiche  di  taratura  successive  a  quella  iniziale,\r\neseguite da un laboratorio accreditato come indicato  al  punto  2.2,\r\npossono essere effettuate anche mediante simulazione di  passaggi  di\r\nveicoli a varie velocita'; il sistema di riferimento deve  essere  in\r\ngrado di generare velocita' tra i 30 km\/h  ed  i  230  km\/h  con  una\r\nincertezza non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km\/h\r\ne a 0,5 km\/h per velocita' fino a 100 km\/h. Le misure  devono  essere\r\neffettuate simulando  le  velocita'  tra  30  km\/h  e  230  km\/h  con\r\nincrementi di 20 km\/h; per  ogni  velocita'  simulata  devono  essere\r\neseguite tra un minimo di 50 ed un massimo di 100 misure. \r\n    3.6  L'indicazione  della  velocita'  fornita   dal   dispositivo\r\nsottoposto a verifica  di  taratura,  in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo e di taratura iniziale, deve avere un  errore  rispetto  al\r\nsistema di misura di riferimento non superiore all'1%  per  la  media\r\ndelle misure, ed un errore non  superiore  al  3%  per  ogni  singola\r\nmisura nel caso di velocita' superiori a 100 km\/h, ovvero  a  1  km\/h\r\nper la media delle misure, e a 3 km\/h per  ogni  singola  misura  nel\r\ncaso di velocita' fino a 100 km\/h (si veda  Tabella  1  riassuntiva).\r\nNel valutare la  precisione  del  dispositivo  si  deve  tener  conto\r\ndell'incertezza di taratura del sistema  di  misura  di  riferimento,\r\ncome ricavabile dal suo certificato di taratura. \r\n    3.7 Nel caso di verifiche di  taratura  periodiche  successive  a\r\nquella iniziale, gli errori di cui al punto 3.6 non  devono  superare\r\nl'1,5% o 1,5 km\/h per la media delle misure, e il 4%  o  4  km\/h  per\r\nogni singola misura (si veda Tabella 1 riassuntiva). \r\nTabella 1: Errori massimi sulla indicazione del dispositivo \r\n           (modalita' istantanea). \r\n \r\n              Parte di provvedimento in formato grafico\r\n \r\n    3.8 Utilizzando tutte le cifre significative fornite o rilevabili\r\ndal dispositivo sottoposto a verifica, e quelle fornite  dal  sistema\r\ndi misura di riferimento arrotondate come prescritto al punto 3.4, si\r\nprocede al calcolo del rapporto tra la misura fornita dal dispositivo\r\ne quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la  terza\r\ncifra dopo la virgola, ovvero dell'errore, inteso come differenza tra\r\nla  misura  del  dispositivo  e  quella  del  sistema  di  misura  di\r\nriferimento,  arrotondando  la  prima  cifra  dopo  la  virgola.   Le\r\nprescrizioni dei punti 3.6 e 3.7 si considerano soddisfatte quando: \r\n      a) per la verifica iniziale: \r\n        - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,030 e  0,970,\r\novvero gli errori tra \r\n        -3,0 km\/h e +3,0 km\/h per ogni singola misura; \r\n        - la media di tutti i rapporti  calcolati  sia  compresa  fra\r\n1,010 e 0,990, ovvero di tutti gli errori tra -1,0 km\/h e +1,0 km\/h; \r\n      b) per le verifiche successive alla prima: \r\n        - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,040 e  0,960,\r\novvero gli errori tra \r\n        -4,0 km\/h e +4,0 km\/h, per ogni singola misura; \r\n        - la media di tutti i rapporti  calcolati  sia  compresa  fra\r\n1,015 e 0,985, ovvero di tutti gli errori tra -1,5 km\/h e +1,5 km\/h. \r\n    3.9 E' ammesso che l'1,0% degli errori rilevati non  rientri  nei\r\nlimiti dei valori prescritti al punto 3.8,  purche'  i  limiti  della\r\nmedia non siano superati; in tal caso il numero delle  misure  potra'\r\nessere elevato dal minimo al valore  piu'  basso  necessario  per  la\r\nverifica della percentuale  consentita,  comunque  non  superiore  ai\r\nmassimi di cui ai punti 3.2, 3.3, o  3.5.  In  nessun  caso  l'errore\r\nmassimo calcolato deve risultare  superiore  al  5,0%  per  velocita'\r\nsuperiori a 100 km\/h, o a 5,0 km\/h per velocita' fino a 100 km\/h. \r\n    3.10 Se anche estendendo il numero delle prove  fino  ai  massimi\r\nconsentiti vengono superati i limiti di cui ai punti 3.6, 3.7 o  3.8,\r\nl'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il  dispositivo  non\r\ne' idoneo all'impiego. \r\n \r\n                               Capo 4 \r\n \r\n          Taratura dei sistemi operanti in modalita' media \r\n                          (su base estesa) \r\n \r\n    4.1 Per i sistemi che rilevano la velocita' media,  le  verifiche\r\ndi taratura devono valutare l'errore di indicazione  della  velocita'\r\n(come rilevata dal sistema gia' installato sulla tratta)  utilizzando\r\nun sistema di misura di riferimento che garantisca  la  riferibilita'\r\nmetrologica al Sistema SI delle  unita'  di  misura,  con  incertezza\r\nestesa (con probabilita' di copertura al 95%) non superiore allo 0,5%\r\nper velocita' superiori a 100 km\/h, e a 0,5 km\/h per velocita' fino a\r\n100 km\/h. \r\n    4.2 Nella verifica  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo, e nelle verifiche di  taratura  iniziali,  il  sistema  di\r\nmisura  di  riferimento  deve  permettere  di  valutare  l'errore  di\r\nindicazione della velocita' media in  modo  indiretto  attraverso  la\r\ntaratura: \r\n      a) della lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni\r\ndi rilevamento in  ingresso  e  in  uscita  del  sistema  oggetto  di\r\nverifica (come definita al punto 4.3), e \r\n      b) dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo\r\ndelle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema\r\noggetto di verifica. \r\n    4.3 La lunghezza della base di cui al punto 4.2a) e' definita dal\r\nminimo sviluppo geometrico della tratta,  computato  lungo  il  bordo\r\ndestro della corsia di marcia piu' a destra quando ci  si  trova  sul\r\nlato destro, e sul bordo sinistro della corsia piu' a sinistra quando\r\nci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di  corsie  e\r\ndal  verso  di  percorrenza  come  schematicamente  rappresentato  in\r\nfigura. Gli estremi  della  base  devono  essere  individuati,  anche\r\nmediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente  con  l'asse\r\ndel campo di ripresa delle eventuali telecamere. \r\n \r\n              Parte di provvedimento in formato grafico\r\n \r\n    Nota: Per eseguire questa operazione  e'  necessario  quindi  non\r\nmisurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine  della  tratta\r\nma piu' porzioni di tratta in quanto  tra  due  curve  con  direzioni\r\ndiverse (ad  esempio  una  a  destra  e  l'altra  a  sinistra)  sara'\r\nnecessario  spostarsi  sul  lato  opposto.   Questa   operazione   di\r\nspostamento puo' essere eseguita in un  qualsiasi  punto  in  cui  la\r\ntratta e' rettilinea tra due curve. \r\n    4.4 La lunghezza della base di  cui  al  punto  4.3  deve  essere\r\nrilevata  utilizzando  un  sistema  di  misura  di  riferimento   che\r\ngarantisca la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di\r\nmisura, con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%),\r\nnon superiore allo 0,3%. \r\n    4.5 Lo sfasamento temporale di cui al punto 4.2b) e' lo scarto di\r\ntempo tra i riferimenti  (base  tempi\/orologio  del  sistema)  locali\r\ndelle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema\r\noggetto di verifica, valutato attraverso la misurazione dello  scarto\r\ndi tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto  alla  scala  di\r\ntempi nazionale UTC (IT). \r\n    4.6 Le misurazioni di cui al punto 4.5 devono essere eseguite  ad\r\nintervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno 2 giorni. \r\n    4.7 Nella verifica periodica di taratura il sistema di misura  di\r\nriferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della\r\nvelocita' media: \r\n      - in modo indiretto come al  punto  4.2.  L'eventuale  taratura\r\ndella lunghezza della base deve essere  ripetuta  solo  nel  caso  di\r\nmodifiche dello sviluppo geometrico della tratta; \r\n      - in modo diretto, attraverso la taratura della velocita' media\r\nrilevata dal sistema oggetto di verifica. In tal caso,  le  velocita'\r\nrilevate  dal  sistema  di  misura  di  riferimento   devono   essere\r\ndistribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta\r\ninteressata:  il  numero  totale  dei  rilevamenti  non  deve  essere\r\ninferiore  a  25,  impegnando  in  modo  casuale  tutte   le   corsie\r\ndisponibili. \r\n    4.8 L'indicazione  della  velocita'  media  fornita  dal  sistema\r\nsottoposto a verifica  di  taratura,  in  fase  di  approvazione  del\r\nprototipo, e nelle verifiche di  taratura  iniziali,  deve  avere  un\r\nerrore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore  al\r\n3% per velocita' superiori a 100 km\/h, ovvero non superiore a 3  km\/h\r\nper velocita' fino a 100 km\/h. \r\n    4.9 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema nelle\r\nverifiche di taratura periodiche deve avere  un  errore  rispetto  al\r\nsistema di misura di riferimento non superiore al  4%  per  velocita'\r\nsuperiori a 100 km\/h, ovvero non superiore a  4  km\/h  per  velocita'\r\nfino a 100 km\/h. \r\n    4.10 Nel valutare la precisione del  sistema  come  riportato  ai\r\npunti 4.8 e 4.9 si deve tener conto dell'incertezza di  taratura  del\r\nsistema di misura di riferimento. \r\n    4.11  Se  vengono  superati  i  limiti  dei  punti  4.8,  e  4.9,\r\nl'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il  sistema  non  e'\r\nidoneo all'impiego. \r\n \r\n                               Capo 5 \r\n \r\n             Funzionalita' dei dispositivi e dei sistemi \r\n \r\n    5.1 Ferme restando  le  normali  attivita'  di  manutenzione  e\/o\r\nrevisione di ogni dispositivo o sistema come  previste  nei  relativi\r\nmanuali d'uso e manutenzione, le verifiche di funzionalita'  dovranno\r\ncomprendere: \r\n      - una verifica dell'integrita' del dispositivo o sistema, degli\r\neventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari; \r\n      - le ulteriori verifiche previste dal produttore  e  prescritte\r\nnel manuale d'uso e manutenzione, oltre a quanto di seguito indicato. \r\n    5.2 In sede di approvazione del prototipo, deve essere verificata\r\nla capacita' del dispositivo, o del sistema e  dei  suoi  componenti,\r\ndi: \r\n      - attribuire correttamente  le  misure  effettuate  ai  veicoli\r\nrilevati; \r\n    e, in quanto applicabili: \r\n      - acquisire correttamente le immagini, \r\n      - classificare i veicoli almeno in  macro  classi  (ad  esempio\r\nveicoli corti e veicoli lunghi), \r\n      - riconoscere le targhe dei veicoli rilevati. \r\n    5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in  sede  di  approvazione\r\ndel prototipo, che per le verifiche iniziali e  periodiche,  potranno\r\nessere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta\r\nal pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di\r\nveicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria  che  per\r\nla velocita';  e'  ammesso  che  le  condizioni  sopra  descritte  si\r\nrealizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le\r\nprove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento\r\ncampione. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  utilizzare  le\r\nrisultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione  delle\r\nsanzioni per violazione di norme di comportamento \r\n    5.4 E' ammesso, per una piu' esatta valutazione dei  rilevamenti,\r\nricorrere al contemporaneo impiego di un qualsiasi sistema ausiliario\r\ndi rilevazione della velocita', installato o messo in funzione  anche\r\ndopo l'esecuzione di una prima serie  di  rilevamenti;  agli  effetti\r\ndella determinazione della percentuale  di  mancati  rilevamenti,  si\r\nconsiderano valide le misure eseguite dopo la sua messa  in  funzione\r\nsenza considerare le precedenti. \r\n    5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il  numero\r\ndi rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al\r\npunto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per  quelle  periodiche.\r\nNel   caso   di   funzionamento   in   modalita'   media,   ai   fini\r\ndell'approvazione deve essere svolta  una  accurata  sperimentazione,\r\nautorizzata dai competenti uffici del Ministero delle  infrastrutture\r\ne dei trasporti sul sistema installato su una tratta campione, per un\r\nperiodo di  almeno  6  mesi,  mentre  per  le  verifiche  iniziali  e\r\nperiodiche il numero di rilevamenti deve essere almeno pari a  quello\r\nindicato al punto 3.3. \r\n    5.6 In sede di verifiche  iniziali  e  periodiche,  si  considera\r\ninadatto il dispositivo operante in modalita' istantanea che fornisca\r\nindicazioni   palesemente   errate   o   indicazioni   di   velocita'\r\nsensibilmente differenti dal valore misurato dall'eventuale strumento\r\ncampione,  o  nessuna  indicazione,  ovvero  non  sia  in  grado   di\r\nattribuire le misure di velocita' ai veicoli rilevati per  un  numero\r\ndi rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato;  e,  in  quanto\r\napplicabile: \r\n      a) che non sia in grado di acquisire correttamente le  immagini\r\ndei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5%  del  totale\r\neffettuato, \r\n      b) che non sia in grado di riconoscere le  targhe  dei  veicoli\r\nper un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato, \r\n      c) che non sia in grado di classificare  i  veicoli  almeno  in\r\nmacro classi per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale\r\neffettuato. \r\n    5.7 In sede di verifiche  iniziali  e  periodiche,  si  considera\r\ninadatto il sistema operante in modalita' media lungo  un  tratto  di\r\nstrada compreso tra due stazioni di rilevamento, in  ingresso  ed  in\r\nuscita, se: \r\n      a) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di\r\nacquisire correttamente le  immagini  e  riconoscere  le  targhe  dei\r\nveicoli rilevati, se il sistema e' dotato di questa funzione, per  un\r\nnumero di rilevamenti superiore al  5%  del  totale  dei  rilevamenti\r\neffettuati; \r\n      b) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di\r\nclassificare i veicoli rilevati almeno in macro classi, se il sistema\r\ne' dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti  superiore\r\nal 10% del totale dei rilevamenti effettuati; \r\n      c) per l'intero tratto il sistema non sia in grado  di  operare\r\ncorrettamente  gli  accoppiamenti  delle  immagini  dei  veicoli   in\r\ntransito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore\r\nal 5% del totale dei rilevamenti effettuati. \r\n    Per  corretto  accoppiamento  si  intende  che  nella  coppia  di\r\nimmagini sia rappresentato lo stesso veicolo. \r\n    5.8 Le verifiche di funzionalita'  sia  iniziali  che  periodiche\r\nsono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi  e  per  gli\r\neffetti dell'art. 2700 del  Codice  Civile,  dall'organo  di  polizia\r\nstradale utilizzatore. Sono allegati al  presente  atto  due  modelli\r\ntipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2),\r\nche possono essere anche integrati ed adattati alle specificita'  del\r\ndispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con  le  finalita'\r\ndel  documento.  Verbali  di  verifica  particolari  possono   essere\r\nproposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo. \r\n \r\n                               Capo 6 \r\n \r\n        Dispositivi o sistemi con caratteristiche particolari \r\n \r\n    6.1 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le\r\npresenti disposizioni saranno stabilite specifiche procedure  per  le\r\nverifiche di taratura e funzionalita' da parte del competente ufficio\r\ndel  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sentito\r\nl'organismo unico nazionale - ACCREDIA. \r\n \r\n                               Capo 7 \r\n \r\n      Segnalazione e visibilita' delle postazioni di controllo \r\n \r\n    7.1 Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale  per  il\r\nrilevamento della velocita' devono  essere  presegnalate  secondo  le\r\ndisposizioni del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto  con\r\nil Ministro dell'interno, 15 agosto 2007,  \u00abAttuazione  dell'art.  3,\r\ncomma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,  recante\r\ndisposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per\r\nincrementare i livelli di sicurezza nella  circolazione\u00bb.  I  segnali\r\nstradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono\r\nessere installati con adeguato anticipo rispetto alla  postazione  di\r\nrilevamento della velocita', e in modo da  garantirne  il  tempestivo\r\navvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. A  tal\r\nfine si ritiene adeguata una distanza  minima,  secondo  il  tipo  di\r\nstrada,  pari  a  quella  indicata  dall'art.  79,   comma   3,   del\r\nregolamento,  per  la  collocazione  dei  segnali  di   prescrizione.\r\nDistanze diverse superiori possono essere adottate  in  relazione  al\r\nparticolare andamento plano-altimetrico della strada  ed  allo  stato\r\ndei luoghi, verificando comunque che non vi siano tra il segnale o  i\r\ndispositivi,  e  il  luogo  di  effettivo  rilevamento,  intersezioni\r\nstradali che comporterebbero la ripetizione  del  messaggio  dopo  le\r\nstesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non  e'\r\naltresi' necessaria in presenza di accessi come definiti dall'art. 44\r\ndel regolamento e di diramazioni. \r\n    7.2 I segnali stradali o i dispositivi richiamati  al  punto  7.1\r\nsono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non  necessitano\r\ndi ripetizione ne' di indicazione di \u00abfine\u00bb. Trattandosi  di  segnali\r\nstradali  verticali  di  indicazione,  secondo  quanto  previsto  dal\r\nrichiamato decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni  di\r\ncui all'art. 81, comma 1, del regolamento, non e' necessaria  neppure\r\nla loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia  nel  caso  di\r\nstrade a doppio senso che in  quelle  a  senso  unico  anche  a  piu'\r\ncorsie. \r\n    7.3 Nessuna preventiva segnalazione e' prevista per i dispositivi\r\ndi rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli  per  la\r\nmisura della velocita' in movimento, anche ad inseguimento. \r\n    7.4 La visibilita' delle postazioni puo' essere assicurata con la\r\npresenza, in prossimita' delle stesse, anche  congiuntamente:  da  un\r\nsegnale con il simbolo delle figure II.109, 110\/a, 110\/b  e  111  del\r\nregolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in  uniforme\r\no dell'autoveicolo  di  servizio  contraddistinto  dalle  insegne  di\r\nistituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce\r\nlampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli  di\r\nserie. \r\n    7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante  il\r\nlimite massimo di velocita', prescritta dall'art. 25, comma 2,  della\r\nlegge n. 120\/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati,  e\r\nsolo nei casi (in cui e'  ammesso)  di  controllo  a  distanza  delle\r\nviolazioni, quando il limite imposto e' diverso da quello fissato  in\r\nlinea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del\r\nCodice, o da quello  fissato  in  particolare  per  la  categoria  di\r\nveicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di  strada\r\nsu cui si eseguono i controlli sono  presenti  intersezioni  che,  ai\r\nsensi dell'art. 104 del regolamento,  impongono  la  ripetizione  del\r\nsegnale di limite massimo di velocita',  la  distanza  minima  di  un\r\nchilometro  deve  essere   misurata   dal   segnale   ripetuto   dopo\r\nl'intersezione. Poiche' la  distanza  di  almeno  un  chilometro  dal\r\nsegnale vale sia  per  l'utilizzo  che  per  la  installazione  della\r\npostazione, nel caso  di  dispositivi  di  rilevamento  che  eseguono\r\nl'accertamento  con  veicolo  in  avvicinamento   alla   stessa,   il\r\nchilometro deve essere  misurato  rispetto  al  punto  in  cui  viene\r\neffettivamente rilevata la violazione e  non  rispetto  al  punto  di\r\ninstallazione del dispositivo. Nel caso  di  impiego  di  sistemi  di\r\ncontrollo della velocita' media tenuta dai veicoli tra  due  stazioni\r\ndi rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza  minima  di  un\r\nchilometro rispetto al segnale di limite massimo di velocita' imposto\r\nlungo il tratto, quando questo e' diverso da  quello  generale,  deve\r\nessere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiche'\r\ne'   in   corrispondenza   di   quest'ultima   che   si   concretizza\r\nl'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non  vi  e'\r\nobbligo di rispettare la  predetta  distanza  rispetto  ad  eventuali\r\nintersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di  parcheggio,\r\netc., ubicate dopo  la  prima  stazione  di  rilevamento,  poiche'  i\r\nveicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti  al\r\ncontrollo della velocita' media. \r\n    7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5  non  si  applica  nei\r\ncentri abitati e quando la postazione e' presidiata dagli  organi  di\r\npolizia stradale. Non si applica altresi':  rispetto  al  segnale  di\r\nlimite massimo di velocita' che costituisce mera  ripetizione  di  un\r\nsegnale precedente lungo un tratto di strada in cui  sia  imposto  un\r\nlimite massimo di velocita' uniforme diverso da  quello  generale  di\r\ncui  all'art.  142,  comma  1,  del  Codice,  in  cui  non  vi   sono\r\nintersezioni; e rispetto al segnale di limite  massimo  di  velocita'\r\nripetuto dopo una intersezione quando la velocita' massima consentita\r\ne' la stessa su tutti i rami della intersezione e la  segnaletica  di\r\nlimite massimo di velocita' su tali rami e' comunque ad una  distanza\r\ndi almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in  modo  da\r\ngarantire  tale  distanza  a  tutti  gli  utenti  della   strada   in\r\napprossimazione alla postazione, quale che  sia  il  ramo  di  strada\r\npercorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocita' anche lungo\r\nun solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore  rispetto  a\r\nquello  ripetuto  dopo  l'intersezione,  la  distanza  minima  di  un\r\nchilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti\r\ngli utenti della  strada  in  approccio  alla  postazione  lo  stesso\r\ntrattamento. \r\n    7.7 Quando il rilevamento della velocita' e' effettuato dal  lato\r\nopposto al senso di marcia la presenza della postazione  deve  essere\r\nsegnalata, nelle immediate vicinanze della  stessa,  con  il  segnale\r\nriportante il  simbolo  dell'organo  di  polizia  stradale  operante,\r\nrichiamato al punto 7.4, orientato in modo  da  essere  visibile  dal\r\nsenso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attivita' di  controllo\r\ne'  effettuata  su  entrambi  i  sensi  di  marcia,  con  dispositivi\r\napprovati per tale utilizzo collocati su un solo lato  della  strada,\r\nla postazione deve essere segnalata con  un  segnale  di  indicazione\r\ncome sopra, a doppia faccia, visibile  dalle  due  direzioni.  Se  la\r\npostazione e' presidiata da organi di polizia stradale, con  o  senza\r\nimpiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia  lungo  il\r\nquale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione  deve  essere\r\nsempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si  effettuano  i\r\nrilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1. \r\n    7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con\r\nsegnali temporanei in tutto simili  a  quelli  permanenti  e  con  le\r\nstesse  modalita'  e  distanze  di  installazione.   Possono   essere\r\nutilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo  se\r\nla posizione dei dispositivi di rilevamento e' stata oggetto  di  una\r\npreventiva e concordata pianificazione ed il  loro  impiego  in  quel\r\ntratto di  strada  non  e'  occasionale  ma,  per  la  frequenza  dei\r\ncontrolli, assuma il carattere di sistematicita'. 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