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Decreto del Ministero della Salute, 24 ottobre 2012


IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste, in particolare, la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicita eccezione»;

Considerato che la sostanza Metossietamina è un analogo N-etilderivato della ketamina, sostanza psicoattiva già inclusa nella tabella I del testo unico, con effetti psicoattivi di maggiore potenza rispetto della ketamina;

Vista la segnalazione del 14 marzo 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato alcuni casi di intossicazione acuta correlati all'assunzione di Metossietamina e una serie di sequestri della sostanza in questione proveniente dall'Olanda e acquistata via internet;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimento della Metossietamina nella tabella I del testo unico, in considerazione dei marcati effetti psicoattivi ketamino-simili della molecola e della stretta analogia in termini di struttura ed effetti con altre molecole psicoattive già sotto controllo per legge;

Considerato che la 4-metilamfetamina è un analogo metilato delle amfetamine con proprietà stimolanti, anoressizzanti e psichedeliche nell'uomo; Vista la segnalazione del 25 ottobre 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato 5 casi di decesso e 3 casi di intossicazione acuta correlati all'assunzione di 4-metilamfetamina verificatesi in Europa;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 12 aprile 2012, favorevole all'inserimento della 4-metilamfetamina nella tabella I del testo unico in coerenza con altri anoressizzanti di tipo amfetaminico, in ragione dei segni di tossicità riscontrati nell'animale e degli effetti psichedelici prodotti nell'uomo e in considerazione delle gravi intossicazioni correlate all'assunzione della suddetta sostanza;

Considerato che il CP 47,497 e CP 47,497-omologo C8 hanno una struttura chimica correlata a quella del Delta-9-THC, sostanza psicoattiva già inclusa nella tabella I del testo unico, e che agiscono a livello dei recettori cannabinoidi con una maggiore potenza rispetto al Delta-9-THC;

Vista la segnalazione del 30 gennaio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato che i cannabinoidi sintetici CP 47,497 e CP 47,497-omologo C8 sono stati individuati in polveri sequestrate nell'area di Milano e nell'area di Torino;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimento delle suindicate sostanze nella tabella I del testo unico, in considerazione della tossicità di tali sostanze che le accomuna ad altre sostanze psicoattive già incluse nella tabella I del testo unico, e tenuto conto della disponibilità di tali sostanze anche nel territorio italiano;

Considerato che la 4-Fluoroamfetamina è un analogo della amfetamina, già inclusa nella tabella I del testo unico e che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale;

Considerato che il 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano è una fenetilamina strettamente correlata all'MDMA(Ecstasy), sostanza già inclusa nella tabella I del testo unico;

Vista la segnalazione del 27 aprile 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato l'identificazione delle sostanze 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano in polveri sequestrate nell'area di Torino e nell'area di Como;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota 24 maggio 2012, favorevole all'inserimento delle sostanze 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano nella tabella I del testo unico, tenuto conto dell'esistenza di un rischio concreto per la salute pubblica determinato dalla disponibilità di tali molecole attraverso il web;

Visti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, espressi nella seduta del 10 luglio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP 47,497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 26 luglio 2012, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unicodelle sostanze su indicate;

Considerato che tali sostanze risultano ampiamente disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle su indicate sostanze nella tabella I del testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:


1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Metossietamina, denominazione comune;
2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone, denominazione chimica;
MXE, MKET, altra denominazione;

4-Metilamfetamina, denominazione comune;
1-(4-metilfenil)propan-2-amina, denominazione chimica;
(4-MA), altra denominazione;

CP 47,497, denominazione comune;
(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo, denominazione chimica;

CP 47.497-omologo C8, denominazione comune;
(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo, denominazione chimica;
Cannabicicloesanolo, altra denominazione;

4 Fluoroamfetamina, denominazione comune;
( (RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina), denominazione chimica;
(4-FA), altra denominazione;

MDAI, denominazione comune;
5,6-Metilendiossi-2-aminoindano, denominazione chimica.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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