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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI




DECRETO 11 novembre 2008
Disposizioni per l'istallazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale


Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008, di
recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a
posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati
nella Comunita';


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva
2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione
indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Visto l'art. 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Considerata la necessita' di stabilire, in applicazione all'art. 3,
comma 4, del citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio
2008, le disposizioni affinche' sia garantita la conformita' ai
criteri di adeguamento dei veicoli commerciali gia' circolanti
contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio 2008 e di stabilire lo
strumento con il quale possa essere dimostrato che i veicoli stessi
siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico
conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;
Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli di categoria N2
ed N3 immatricolati a partire dal 1 gennaio 2000 la cui omologazione
o l'approvazione in unico esemplare non e' conforme al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di
recepimento della direttiva 2003/97/CE ovvero all'equivalente
regolamento ECE/ONU 46*02.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli indicati
all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 11
gennaio 2008.

Art. 2.

Soluzioni tecniche di adeguamento

1. I costruttori dei veicoli o i costruttori degli specchi, quali
dispositivi per la visione indiretta cosi' come definiti dalla
direttiva 2003/97/CE, anche attraverso i relativi legali
rappresentanti, adottano le soluzioni tecniche per garantire la
conformita' dei veicoli ai criteri indicati all'art. 3, commi 1, 2 e
3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.


Art. 3.

Individuazione delle soluzioni tecniche adottate

1. Gli specchi di categoria IV e V utilizzati per adeguare i
veicoli ai criteri indicati all'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, riportano i marchi di
omologazione conformi all'appendice 5 della direttiva 2003/97/CE o
all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02.
2. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art.
2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente
degli specchi adeguandoli, in tal modo, ad altri gia' omologati, per
lo stesso tipo di veicolo, conformemente alla direttiva 2003/97/CE o
all'equivalente regolamento ECE/ONU 46*02, sono individuate
attraverso marchio apposto sulla stessa superficie riflettente,
indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il montaggio sul
veicolo, analogo al marchio completo di omologazione dei suddetti
specchi gia' omologati.
3. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui al precedente art.
2, che prevedono la sostituzione della sola superficie riflettente
dello specchio e diverse da quelle indicate al comma 2, del presente
articolo, sono individuate attraverso marchio apposto sulla
superficie stessa, indelebile e chiaramente leggibile anche dopo il
montaggio sul veicolo, riportante il simbolo della categoria dello
specchio e gli estremi della direttiva 2007/38/CE.
4. Il marchio di cui al comma precedente deve essere apposto anche
sulla superficie riflettente degli specchi supplementari per le
soluzioni tecniche di adeguamento secondo i criteri indicati all'art.
3, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008.

Art. 4.

Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di
veicolo

1. Le soluzioni tecniche di adeguamento per tipo di veicolo, di cui
al precedente art. 3, sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli,
che redigono appositi verbali.
2. Copia dei verbali, di cui al comma precedente, e' inviata alla
Direzione generale per la Motorizzazione - Divisione 2.
3. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione tecnica di adeguamento adottata per tipo di veicolo e'
quella corrispondente alla voce tariffaria 6, della tabella 3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 5.

Modalita' per l'installazione delle soluzioni approvate per tipo di
veicolo

1. I soggetti, di cui all'art. 2, che hanno ottenuto l'approvazione
della soluzione tecnica di adeguamento, a norma del precedente art.
4, emettono per ogni tipo di veicolo la dichiarazione di approvazione
secondo il modello riportato in allegato 1.
2. L'installazione sul singolo veicolo dei dispositivi rispondenti
alle soluzioni tecniche approvate per tipo di veicolo e' realizzata
da officina autorizzata dai soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. L'officina esegue l'adeguamento del veicolo, per gli aspetti
trattati dal presente decreto, in conformita' alle prescrizioni della
particolare soluzione tecnica approvata per tipo di veicolo ed emette
la dichiarazione di installazione redatta secondo il modello
riportato in allegato 2.

Art. 6.

Aggiornamento della carta di circolazione

1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro
dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate al
precedente art. 5, sono soggetti a visita e prova, per
l'aggiornamento della carta di circolazione, presso l'Ufficio
Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede
dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
2. La visita e prova, di cui al precedente comma, puo' essere
effettuata in occasione della revisione annuale. In tal caso la
tariffa vigente per l'operazione tecnica di revisione deve essere
integrata con quella relativa al rilascio del duplicato della carta
di circolazione.
3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente,
devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la
dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1
e 3, dell'art. 5, del presente decreto.
4. L'Ufficio Motorizzazione civile, previo esito positivo della
visita e prova, di cui al comma 1, del presente articolo, emette il
duplicato della carta di circolazione con la seguente annotazione:
"veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE".

Art. 7.

Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per singolo
veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione

1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti
articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a
singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli,
che emettono apposito certificato di approvazione riportante
l'annotazione "veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva
2007/38/CE".
2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una
soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo e'
quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del
Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalita' indicate
al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di
circolazione e' effettuata sulla base del certificato di approvazione
indicato al medesimo comma 1.
Roma, 11 novembre 2008


Il capo Dipartimento: Fumero

Allegato 1

Allegato 2



 
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