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CONFISCA DEL VEICOLO OBBLIGATORIA ANCHE IN CASO DI DECRETO PENALE DI CONDANNA (per guida in stato di ebbrezza)

La confisca obbligatoria del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica va sempre disposta anche in caso di emissione di decreto penale di condanna. E’ la Suprema corte di cassazione a precisarlo, con la recente sentenza depositata il 12 agosto 2009, n. 32957 (ud. del 24 giugno 2009).


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I giudici di legittimità prendono in considerazione l’art. 186, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada), come modificato dall’articolo 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito,  con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). La “novella” – come noto – introduceva i seguenti periodi nel testo anzidetto: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

La natura obbligatoria della confisca, rileva la Corte, non è in discussione, sia per il chiaro tenore letterale della previsione (“è sempre disposta la confisca…”), sia per il richiamo operato alla generale disposizione del codice penale (secondo comma dell’art. 240), che per l’appunto regola i casi in cui si dispone la confisca obbligatoria. Da tale natura discende la necessità della sua applicazione, anche – evidentemente – nel caso in cui il procedimento sfoci nel rito alternativo del decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Tanto più che lo stesso codice di rito, a proposito di tale decreto, prevede espressamente (art. 460, comma 2) che possa applicarsi la confisca obbligatoria nei casi previsti dal citato art. 240, comma secondo del codice penale (si ripete per chiarezza, regolante i casi di confisca obbligatoria).


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