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La sentenza

MOBBING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: COS'E' E COME SI RISARCISCE IL LAVORATORE "PERSEGUITATO"

Un'interessante pronuncia del Tar Lombardia si affaccia nel delicato, quanto sempre attuale tema dei maltrattamenti sul luogo di lavoro.

mobbing in PA

Con sentenza 11 agosto 2009, n. 4581, i giudici amministrativi, prendendo in considerazione il caso di un docente universitario cui era stato negato per dieci anni il posto che gli spettava (ed al quale erano state costantemente preferite invece professionalità inadeguate), si soffermano sul concetto ed i confini applicativi del cd. mobbing, con puntualizzazioni assai rilevanti e destinate a creare utile  "precedente" in materia.

Nel concetto giuridico di "mobbing" - afferma il Tribunale amministrativo - rientra una condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e finalizzata all'emarginazione del lavoratore, che assume le caratteristiche di una persecuzione. L'illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti formali, e ciò a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto.

La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta - proseguono i giudici - attraverso una complessiva analisi del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore: elementi identificativi di una situazione mobbizzante sono la reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari, o la sottrazione di vantaggi precedentemente attribuiti; tali elementi devono presentarsi con carattere di ripetitività, sulla base di un intento sistematicamente perseguito da parte del datore di lavoro al fine di creare una situazione di sofferenza nel dipendente.

E ancora. Tratto strutturante del "mobbing" è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro, volta a emarginare od estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. La conseguenza è che l'onere della prova della condotta mobizzante è del lavoratore, che dovrà adeguatamente rappresentare, con una prospettazione dettagliata, i singoli comportamenti e/o atti che rivelino l'asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non essendo sufficienti mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo.

Infine, quanto al danno, il Tribunale ricorre all'esperto terzo, il quale deve accertare la specifica patologia sofferta, nonché dell'eventuale percentuale e grado di invalidità temporanea o permanente derivante da tale patologia, provvedendo, poi, a tradurla in equivalente pecuniario sulla base delle tabelle abitualmente utilizzate.

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