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Gazzetta Ufficiale N. 282 del 4 Dicembre 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n.340 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oliminerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti eall'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni diriempimento dei gas di petrolio liquefatto;Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centraletecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente dellaRepubblica 29 luglio 1982, n. 577;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, comemodificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa disicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas dipetrolio liquefatto per autotrazione;Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 10 ottobre 2003;Sulla proposta del Ministro dell'interno;E m a n ail seguente regolamento:Art. 1.Campo di applicazione1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuovarealizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che formaparte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questiultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento dellacapacita' complessiva oltre 30 m³.2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva restilimitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto alTitolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata invigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggettodi potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui alTitolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddettilavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata invigore del presente regolamento.:Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggealle quali e' operato il rinvio. Restano invariati ilvalore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione dellaRepubblica italiana conferisce al Presidente dellaRepubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare idecreti aventi valore di legge ed i regolamenti.- Si riporta il testo dell'art. 23 del regiodecreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito, dallalegge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplinadell'importazione, della lavorazione, del deposito e delladistribuzione degli oli minerali e dei carburanti):«Art. 23. - Il Ministro per l'interno e' autorizzato apubblicare le norme di sicurezza riferibili aglistabilimenti per la lavorazione, ai depositi perl'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oliminerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamentedal regolamento previsto dall'art. 63 della legge dipubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.».- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge23 febbraio 1950, n. 170 (Disciplina dell'impianto edell'esercizio di alcune categorie di apparecchi didistribuzione automatica di carburante):«Art. 2. - L'impianto e l'esercizio degli apparecchiindicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefettocompetente per territorio, previo accertamento deirequisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza perle autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altredisposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonche' dallenorme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno inapplicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.».- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo1958, n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio dellestazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti):«Art. 9. - Gli impianti per la distribuzione di gas dipetrolio liquefatti destinati all'autotrazione restanoregolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.».- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuovenorme per l'organizzazione dei servizi antincendi».- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 maggio1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico etrattamento economico del personale dei sottufficiali,vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili delfuoco):«Art. 1. - Sono attribuiti al Ministero dell'interno:a) i servizi di prevenzione ed estinzione degliincendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela dellaincolumita' delle persone e la preservazione dei beni,anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energianucleare;b) il servizio antincendi nei porti, di cui allalegge 13 maggio 1940, n. 690;c) i servizi relativi all'addestramento edall'impiego delle unita' preposte alla protezione dellapopolazione civile, sia in caso di calamita', sia in casodi eventi bellici.Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzodel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazionedi unita' antincendi per le Forze armate.Il Ministero dell'interno provvede, infine, con ilproprio personale all'espletamento dei servizi antincendinegli aeroporti civili o aperti al traffico civile».- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 luglio1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' dipagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionaledei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):«Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti arichiedere:a) le visite ed i controlli di prevenzione degliincendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industriedeterminati in conformita' a quanto stabilito al successivoart. 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti ocostruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delleaziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 deldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto delPresidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dettevisite e controlli devono comprendere anche gliaccertamenti di competenza previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sullaprevenzione degli infortuni sul lavoro;b) i servizi di vigilanza a locali di pubblicospettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita'delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanentiprovinciali previste dall'art. 141 del regolamento dipubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;c) la preparazione tecnica e l'addestramento dellesquadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 dellalegge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimentiindustriali, depositi e simili.Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed iprivati devono presentare domanda al Comando provincialedei vigili del fuoco competente per territorio, con lemodalita' stabilite dal successivo art. 6.In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzionipenali previste dalle vigenti disposizioni, puo' esseredisposta dal prefetto la sospensione della licenza diesercizio fino all'adempimento dell'obbligo.».- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1955, n. 547, reca: «Norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro».- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,reca: «Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, delladirettiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE,della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n.90/269/CEE, della direttiva n. 90/270/CEE, della direttivan. 90/394/CEE, della direttiva n. 90/679/CEE, delladirettiva n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE, delladirettiva n. 97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, delladirettiva n. 99/38/CE e della direttiva n. 99/92/CEriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori durante il lavoro».- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,n. 577 (Approvazione del regolamento concernentel'espletamento dei servizi antincendi):«Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per laprevenzione incendi). - E' istituito, con decreto delMinistro dell'interno, il comitato centraletecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente icompiti indicati nel successivo art. 11 e composto:dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale deivigili del fuoco, che lo presiede;da un dirigente degli organi tecnici centrali delCorpo nazionale dei vigili del fuoco;dal direttore del centro studi ed esperienzeantincendi;da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali eaeroportuali;da un funzionario dirigente amministrativo dellaDirezione generale della protezione civile e dei serviziantincendi del Ministero dell'interno;da un esperto designato dal Consiglio nazionale dellericerche;da un funzionario designato dal Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato;da un rappresentante dell'Istituto superiore per laprevenzione e la sicurezza del lavoro;da un funzionario designato dal Ministero del lavoroe della previdenza sociale;da un tecnico designato dal Ministero dei lavoripubblici;da un ingegnere designato dal consiglio nazionaledell'Ordine degli ingegneri;da un architetto designato dal consiglio nazionaledell'Ordine degli architetti;da quattro esperti, designati rispettivamente dalleconfederazioni dell'industria, del commercio,dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormenterappresentative sul piano nazionale;da un esperto designato dall'Associazione nazionaledelle imprese assicuratrici (ANIA);da tre esperti, designati dalle confederazionisindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;da un rappresentante della «piccola industria» ed unodella «proprieta' edilizia».Per ogni componente titolare del comitato e' nominatoun membro supplente.Il comitato dura in carica tre anni e i componentipossono essere riconfermati.Il componente che, senza giustificato motivo, noninterviene per tre sedute consecutive, viene dichiaratodecaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionaledei vigili del fuoco.».«Art. 11 (Competenze del comitato centraletecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Ilcomitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzioneincendi provvede:a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle normetecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi inarmonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,secondo comma;b) a fornire il necessario apportotecnico-scientifico per la elaborazione delle norme diprevenzione incendi interessanti le macchine, gli impiantie le attrezzature soggetti ad omologazione di cui alpenultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n.833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;c) ad esprimere pareri su questioni e problemiinerenti la prevenzione incendi;d) (abrogata);e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazionedi studi, ricerche e progetti nella specifica materia.Nell'espletamento delle proprie attribuzioni ilcomitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.Per determinati settori di competenza e per un tempolimitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamentodi particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersidell'opera di esperti o di rappresentanti di enti eorganismi diversi da quelli indicati nel precedente art.10.All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,elaborate e aggiornate dal comitato centraletecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvedemediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventualeconcerto di altri Ministeri interessati.Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula ilprogramma generale della propria attivita' concernente icompiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazionesull'attivita' svolta nell'anno precedente».- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio1998, n. 37, reca: «Regolamento recante disciplina deiprocedimenti relativi alla prevenzione incendi, a normadell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca:«Razionalizzazione del sistema di distribuzione deicarburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), dellalegge 15 marzo 1997, n. 59».- Il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346,reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione delsistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplinadell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri):«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il pareredel Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novantagiorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamentiper disciplinare:a) l'esecuzione delle leggi e dei decretilegislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e deidecreti legislativi recanti norme di principio, esclusiquelli relativi a materie riservate alla competenzaregionale;c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non sitratti di materie comunque riservate alla legge;d) l'organizzazione ed il funzionamento delleamministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettatedalla legge;e) (lettera soppressa).
Art. 2.Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantirele esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e latutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti didistribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati egestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo dagarantire i seguenti obiettivi:a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., diincendio e di esplosione;b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/olocali contigui all'impianto;d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento deiserbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il trafficostradale di merci pericolose;e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni disicurezza.
Art. 3.Ubicazione dell'impianto1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolioliquefatto per autotrazione non possono sorgere:a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programmadi fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predettistrumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato,delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' dellaedificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetrodegli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sostadell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metroquadrato;b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregatourbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma difabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita'superiore a tre metri cubi per metro quadrato;c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazionedell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deveessere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firmadi professionista, iscritto al relativo albo professionale,competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.all'art. 3:- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto delMinistro dei lavori pubblici, di concerto col Ministrodell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili didensita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricatie rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alleattivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi daosservare ai fini della formazione dei nuovi strumentiurbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensidell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765):«Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - Sonoconsiderate zone territoriali omogenee, ai sensi e per glieffetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:A) le parti del territorio interessate da agglomeratiurbani che rivestono carattere storico, artistico o diparticolare pregio ambientale o da porzioni di essi,comprese le aree circostanti, che possono considerarsiparte integrante, per tali caratteristiche, degliagglomerati stessi;B) le parti del territorio totalmente o parzialmenteedificate, diverse dalle zone A): si consideranoparzialmente edificate le zone in cui la superficie copertadegli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (unottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle qualila densita' territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;C) le parti del territorio destinate a nuovicomplessi insediativi, che risultino inedificate o nellequali la edificazione preesistente non raggiunga i limitidi superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);D) le parti del territorio destinate a nuoviinsediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli,escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolodelle stesse, il frazionamento delle proprieta' richiedainsediamenti da considerare come zone C);F) le parti del territorio destinate ad attrezzatureed impianti di interesse generale.».- L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto1942, n. 1150), introduce l'art. 41-quinquies della legge17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), il quale, asua volta, e' stato in parte abrogato dal decretolegislativo 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislativein materia edilizia). Si riporta, pertanto, il testovigente del succitato art. 41-quinquies:«Art. 41-quinquies. - In tutti i comuni, ai fini dellaformazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisionedi quelli esistenti, debbono essere osservati limitiinderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanzatra i fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazidestinati agli insediamenti residenziali e produttivi espazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, averde pubblico o a parcheggi.I limiti e i rapporti previsti dal precedente commasono definiti per zone territoriali omogenee, con decretodel Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelloper l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavoripubblici. In sede di prima applicazione della presentelegge, tale decreto viene emanato entro sei mesidall'entrata in vigore della medesima.».
Art. 4.Divieto di permanenza in aree non piu' rispondenti1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quandol'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro ilraggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosidell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presenteregolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densita'territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanisticicomunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga acadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimossoallorche' l'area destinata a verde pubblico venga integralmenteattrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezzaesterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'areastessa.
Art. 5.Mancanza delle distanze di sicurezza1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazionedei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano piu'rispettate, l'impianto deve essere rimosso.
Art. 6.Deroghe1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico ofunzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delleprescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A,puo' essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensidell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo lemodalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministrodell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 104 del 7 maggio 1998.2. Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto dellecondizioni previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze disicurezza esterne.all'art. 6:- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto delPresidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (perl'argomento v. nelle note alle premesse):«Art. 6 (Procedimento di deroga). - 1. Qualora gliinsediamenti o gli impianti sottoposti a controllo diprevenzione incendi e le attivita' in essi svoltepresentino caratteristiche tali da non consentirel'integrale osservanza della normativa vigente, gliinteressati, secondo le modalita' stabilite dal decreto dicui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comandodomanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioniprescritte.2. Il comando esamina la domanda e, con propriomotivato parere, la trasmette entro trenta giorni dalricevimento, all'Ispettorato regionale dei vigili delfuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnicoregionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione,dandone contestuale comunicazione al comando ed alrichiedente. L'Ispettore regionale dei vigili del fuocotrasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corponazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle derogheesaminate per la costituzione di una banca dati, dautilizzare per garantire i necessari indirizzi el'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.».- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto delMinistro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relativealle modalita' di presentazione ed al contenuto delledomande per l'avvio dei procedimenti di prevenzioneincendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi residai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco):«Art. 5 (Domanda di deroga). - 1. La domanda di derogaall'osservanza della vigente normativa antincendi, di cuiall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica12 gennaio 1998, n. 37, e' redatta in triplice copia, dicui una in bollo e va indirizzata all'Ispettoratointerregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite ilComando provinciale dei Vigili del fuoco competente perterritorio.La domanda deve contenere:a) generalita' e domicilio del richiedente o, nelcaso di ente o societa', del suo legale rappresentante;b) specificazione dell'attivita' principale e delleeventuali attivita' secondarie, elencate nell'allegato aldecreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, esuccessive modifiche ed integrazioni, oggetto della domandadi deroga;c) disposizioni normative alle quali si chiede diderogare;d) specificazione delle caratteristichedell'attivita' o dei vincoli esistenti che comportanol'impossibilita' di ottemperare alle disposizioni di cuialla lettera c).2. Alla domanda sono allegati:a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firmadi tecnico abilitato, contenente quanto previstodall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da unavalutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancataosservanza delle disposizioni cui si intende derogare edalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensareil rischio aggiuntivo;b) attestato del versamento effettuato a mezzo diconto corrente postale a favore della Tesoreria provincialedello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».
Art. 7.AbrogazioniSono abrogate le seguenti disposizioni:a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25,26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica12 gennaio 1971, n. 208;b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 deldecreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testosostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente dellaRepubblica 17 novembre 1986, n. 1024;d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971,n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto delPresidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente dellaRepubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito,rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica16 gennaio 1979, n. 28.
Art. 8.Disposizioni finali1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleattivita' produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quartocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impiantidi distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto perautotrazione con propri decreti.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare.Dato a Roma, addi' 24 ottobre 2003CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriPisanu, Ministro dell'internoVisto, il Guardasigilli: CastelliRegistrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372all'art. 8:- Per il testo vigente dell'art. 11, quarto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, vedi nelle note alle premesse.
Allegato AREGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTIN-CENDIO DEGLI IMPIANTI DIDISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO-TRAZIONE (art. 1, comma 1).Titolo IGENERALITA'1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali sirimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno indata 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da appositasegnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in piantadell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione diriempimento dei serbatoi fissi;barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoiofisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di unavalvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplicefunzione di:garantire il funzionamento della pompa sotto battente;isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per lamanutenzione;capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno delserbatoio;pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremita' di unamanichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico postosul veicolo;punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tral'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per ilriempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle dellevalvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso ocollegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengonoconnesse le estremita' delle manichette flessibili per l'operazionedi carico dei serbatoi fissi;raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delleautocisterne all'impianto fisso;Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio)montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione dellemanichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle dellevalvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimentodi G.P.L.;serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimentoed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sulterreno e stabilmente collegato agli impianti;sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio:sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale,collocati in prossimita' dei punti operativi dell'impianto (zonariempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in gradodi:isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutturedi adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida egassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio didistribuzione mediante valvole di intercettazione comandate adistanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa alfine di limitare il piu' possibile il volume di prodotto contenutonelle tubazioni ubicate a valle della valvola;bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore diriempimento;essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nelcaso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusuradelle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impiantodi rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali chealimentano impianti di sicurezza;tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitatache, grazie alla loro flessibilita', consentono di collegareterminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipientimobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazionimeccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazionilineari;valvola di intercettazione comandata a distanza: valvolanormalmente chiusa, il cui azionamento puo' avvenire anche da unpunto predeterminato distante dal punto di installazione dellavalvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenzadi energia ausiliaria nel circuito di comando.Titolo IIIMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE2. Elementi costitutivi degli impianti.1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere iseguenti elementi:a) uno o due serbatoi fissi;b) un punto di riempimento;c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possonoessere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne osommerse;d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoifissi;e) uno o piu' apparecchi di distribuzione a semplice o doppiaerogazione;f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita,magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senzautilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore,ecc.).3. Elementi pericolosi dell'impianto.1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai finidella determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati alprecedente punto 2 con esclusione della lettera f).4. Serbatoi fissi.1. La capacita' massima complessiva dei serbatoi e' di 100 m³,ottenibile mediante due serbatoi aventi capacita' massima di 50 m³ciascuno. Ai fini della capacita' complessiva dei serbatoi i barrelesterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggioredi 0,6 m³ ciascuno.2. Ai fini della sicurezza antincendio e' necessario che i serbatoifissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%.5. Pompe e compressori.1. Le pompe possono essere installate:a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibiledi tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini dellapresente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva dipareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree pocoventilate.2. I compressori di riempimento devono essere installati a livellodel piano di campagna in prossimita' del serbatoio. Essi devonorisultare schermati, verso l'area destinata alla sostadell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto incalcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensionitali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna insosta.6. Recinzione.1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e irelativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili daparte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementinon siano gia' protetti, deve essere prevista una recinzione altaalmeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali,o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata diuna porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cuisopra devono consentire l'accessibilita' agli organi di regolazione,sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria.3. Parte della recinzione puo' coincidere con la recinzionedell'area ove e' installato l'impianto, anche se in muratura, purche'la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze diprotezione di cui al punto 13.3.7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono esseredotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportateal Titolo I, punto 1.2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondidall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deveessere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello statodi pericolo che ne ha provocato l'attivazione.3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato inposizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idoneasegnaletica.4. In prossimita' delle valvole di intercettazione asservite alsistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in gradodi attivare il sistema stesso in caso di incendio.8. Dispositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essereeseguite mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili dicui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa,con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazionidi riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisternedotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, e'consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Letubazioni flessibili possono essere in dotazione all'impianto oall'autocisterna.2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono esseremunite di raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata invigore della presente regola tecnica e' consentito l'utilizzo diraccordi a flangia. Inoltre:a) l'estremita' di attacco all'autocisterna deve essere munita diuna valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazionemanuale con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;b) l'estremita' di attacco alla parte fissa dell'impianto deveessere munita di una valvola di eccesso di flusso direttamentecollegata ad una valvola di intercettazione posta nel trattoterminale dell'impianto fisso.3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuatoin modo da assicurare la continuita' elettrica. Nel luogo in cui sieffettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta unapresa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.9. Impianto elettrico.1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazionedeve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quantoindicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77del 23 marzo 1968), e la loro conformita' deve essere attestatasecondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (GazzettaUfficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento diattuazione.2. Le installazioni elettriche devono essere verificateperiodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondoquanto previsto dalle specifiche norme tecniche.3. L'interruttore generale delle varie utenze deve esserecentralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizionefacilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zoneclassificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttoregenerale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto diilluminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato nonappena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato dasorgente di energia indipendente da quella della rete elettricanormale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado diassicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro dialtezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nellostesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almenodue lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60minuti.5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi,con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono esseresufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scaricheatmosferiche.1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazionedeve essere dotato di impianto di terra e di protezione dallescariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge1° marzo 1968, n. 186.2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto diterra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso eautocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adattaapparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuita'elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile(ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avviodell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assensodel collegamento di terra.11. Fognature e caditoie.1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a serviziodell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscitadall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo daconsentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie diraccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'areadi sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati alpunto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.12. Idranti.1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numeroadeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto,sull'area dell'impianto.2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo dagarantire, all'idrante posizionato nelle condizioni piu' sfavorevolidi altimetria e distanza, una portata non minore di 120 l/min con unapressione residua al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30minuti. In caso di piu' idranti deve essere garantito ilfunzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno con leprestazioni idrauliche sopra precisate.3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura,facilmente accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovutial traffico veicolare; appositi cartelli segnalatori devonofacilitarne l'individuazione, anche a distanza.4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco dimandata per autopompa, installato in posizione facilmente accessibilee protetta.5. La funzionalita' della rete idrica e degli idranti deve esseregarantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 oC.6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia conrelative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono esserea getto multiplo, pieno e frazionato.13. Distanze di sicurezza.13.1 Distanze di sicurezza interne.13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosidell'impianto.1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3,devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella I

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         Elementi pericolosi dell'impianto          |  A   |  B   |C
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A -- punto di riempimento (1)....                    |--    |-- (2)|8
B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori.... |-- (2)|-- (3)|8
C -- apparecchi di distribuzione....                 |  8   |  8   |8

(1) E' ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto didistribuzione.(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deveessere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devonoessere interrate e con percorso piu' breve possibile.(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attivita'pertinenti l'impianto.1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, ele attivita' pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate leseguenti distanze di sicurezza:
  a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore,   |
locale deposito e/o vendita di accessori {non-oilmagazzini e |
servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di|
100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie |
non maggiore di 100 m²....                                      |10 m
---------------------------------------------------------------------
   b) abitazione gestore....                                   |20 m
---------------------------------------------------------------------
   c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie  |
maggiore di 100 m²....                                          |20 m
---------------------------------------------------------------------
   d) locali di ristoro e/o vendita:                           |
---------------------------------------------------------------------
      fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al |
pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva       |
destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²)....         |20 m
---------------------------------------------------------------------
   oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di |
sicurezza esterne.                                              |
---------------------------------------------------------------------
 Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino       |
contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra  |
loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non      |
contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le   |
rispettive superfici non vanno cumulate;                        |
---------------------------------------------------------------------
   e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli   |
maggiore di 9....                                               |15 m
---------------------------------------------------------------------
 In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o |
uguale a 9, all'interno dell'impianto, e' consentito ad una     |
distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;          |
---------------------------------------------------------------------
   f) aperture poste a livello del piano di campagna           |
comunicanti con locali interrati o seminterrati....             |20 m

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essereosservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi didistribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi edalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti didistribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesselimitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti didistribuzione stradale di carburanti liquidi.13.1.3 Impianti misti.1. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione diG.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni didistribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che sianorispettate le seguenti distanze di sicurezza:
 a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di  |
distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e  |
gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine|
e gasolio)....                                                  |10 m
---------------------------------------------------------------------
   b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i       |
pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi   |
(benzine e gasolio)  ....                                       |10 m
---------------------------------------------------------------------
   c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli      |
apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi       |
(benzine e gasolio)....                                         | 8 m
---------------------------------------------------------------------
   d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale  |
per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. |
e quelli di gas naturale....                                    | 8 m
---------------------------------------------------------------------
   e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella |
di altri combustibili liquidi....                               | 5 m
13.2 Distanze di sicurezza esterne.1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devonoessere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto alperimetro di fabbricati esterni all'impianto:a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m³:dal punto di riempimento, 30 m;da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;da apparecchi di distribuzione, 20 m;b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m³:dal punto di riempimento, 30 m;da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;da apparecchi di distribuzione, 20 m.Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anchele larghezze di strade, torrenti e canali nonche' eventuali distanzedi rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essereaumentate del 50% rispetto alle attivita' di cui ai punti 83, 84, 85,86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'internoin data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile1982), nonche' rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei,mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private,cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi didivertimento;d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a lineetranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze disicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni casol'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferroviedello Stato;e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanzedi sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degliapparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezzaesterna puo' essere ridotta a 15 m;f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essereosservata una distanza di sicurezza di 15 m;g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essereosservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricatiesterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviariein sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vienavigabili;h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicolimaggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di20 m;i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le lineeelettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 voltefficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua,deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu'prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu'prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimodell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livellodi guardia.13.3 Distanze di protezione.1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essereosservate le seguenti distanze di protezione:a) dal punto di riempimento, 10 m;b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.14. Sosta dell'autocisterna.1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in mododa evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicolicircolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamentodell'autocisterna in caso di necessita'.2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramenteindividuata con segnaletica orizzontale.3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sostadell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o conpendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati delveicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare piu' di5 m dal punto di riempimento.15. Norme di esercizio.15.1 Generalita'.1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale diG.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art.5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto delMinistro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla GazzettaUfficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate neipunti seguenti.2. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato neltitolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'eserciziodell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essereaffidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore.In tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare alcompetente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sultitolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo appositadichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesseresponsabilita' e l'attuazione dei relativi obblighi.15.2 Operazioni di riempimento.1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essereevitate dispersioni di gas nell'atmosfera.2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possonoessere iniziate se non dopo che:il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuitielettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema disicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare conmotore in moto purche' tale sistema di sicurezza sia in grado dichiudere le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistemadi emergenza dell'impianto;le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;sia stata controllata ed accertata la piena efficienza deiraccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto,pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portatadi mano.3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzaledell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta perl'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivorompifiamma sul tubo di scarico.4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto e'consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alleoperazioni di riempimento.5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deverispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedireche vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio dialmeno 10 metri dal punto di riempimento.6. Negli impianti misti e' vietato procedere alle operazioni diriempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoifissi di altri carburanti.15.3 Operazioni di erogazione.1. Durante le operazioni di erogazione e di normale eserciziodell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare leseguenti prescrizioni:posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazioneall'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e aportata di mano;accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire sianospenti;durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettareil divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fattecircolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagliapparecchi di distribuzione;prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolorifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola dierogazione dal punto di carico posto sul veicolo;e' fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili(bombole, bottiglie, ecc.).15.4 Operazioni di drenaggio.1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurita' daiserbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte adevitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino ditenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti ilsistema.2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase diriempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni dirifornimento degli autoveicoli.15.5 Prescrizioni generali di emergenza.1. Il personale addetto agli impianti deve:a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sulregolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenzapredisposto;b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericoloagendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazioneall'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramentied ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedanoall'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiaturaportatile di rilevazione gas (esplosimetro).15.6 Documenti tecnici.1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguentidocumenti:a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'eserciziodegli impianti;b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delleattrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protettedai singoli impianti antincendio;d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione eallarme.15.7 Segnaletica di sicurezza.1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica disicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o.alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltrenell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essereesposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed unaplanimetria dell'impianto.2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addettiinerenti:- il comportamento da tenere in caso di emergenza;- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto comel'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento deipresidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essaadeguatamente segnalata.3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idoneacartellonistica dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gliautomobilisti.15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenzatecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenzatramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve esserechiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dalquale questa sia possibile.Titolo IIIIMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30 M³16. Generalita'.1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio dicui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata invigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i terminitemporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai puntiseguenti.2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impiantiesistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza internedi cui al punto 13.1 del presente allegato.3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esternedi cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essereintegralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II delpresente allegato.17. Interventi di adeguamento.17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono esseredotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportateal punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistemadeve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.17.2 Dspositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma2, relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite diraccordi rapidi.17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzionestradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili,almeno un estintore carrellato.17.4 Vano pompe in pozzetto.1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzettodevono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarnel'attuale livello di sicurezza:a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata inconformita' alla vigente normativa riguardante il miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro erispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;avere larghezza non minore di 0,6 m;avere pedata non minore di 0,2 m;avere alzata non maggiore di 0,25 m;b) tutti i comandi di normale operativita' devono esserecollocati all'esterno del vano pompe;c) e' fatto divieto di accesso al vano pompe a persone nonautorizzate. Detto divieto si applica anche al personaledell'impianto non espressamente autorizzato dal titolaredell'attivita';d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gasa due soglie di intervento:prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore diesplosivita', per l'attivazione di un sistema di allarme ottico edacustico;seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore diesplosivita', per l'attivazione del sistema di emergenza di cui alpunto 7.Il suddetto impianto di rivelazione deve:essere realizzato ed installato a regola d'arte;essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza etaratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; leverifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essereeffettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati suapposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima delladiscesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automaticiasserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;- sensore di presenza posizionato alla sommita' della scala;- fotocellula posizionata alla sommita' della scala.In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche concomando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre infunzione in presenza di operatori nella sala pompe.2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' di mettere fuoriservizio l'attuale vano pompe, riempendolo completamente conmateriale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione dellepompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.allegato ANota al punto 1:- Il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre1983, reca: «Termini, definizioni generali e simboligrafici di prevenzione incendi».Note al punto 9:- La legge 1° marzo 1968, n. 186, reca: «Disposizioniconcernenti la produzione di materiali, apparecchiature,macchinari, installazioni e impianti elettrici edelettronici».- La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per lasicurezza degli impianti».Nota al punto 10:- Per l'argomento della legge 1° marzo 1968, n. 186,vedi nelle note al punto 5.Nota al punto 13.2:- Si riportano i punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89,dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale27 settembre 1965, concernente la determinazione delleattivita' soggette alle visite di prevenzione incendi):«Elenco dei depositi e industrie pericolose soggettialle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:
=====================================================================Attivita' | Periodicita' della visita (in anni)
Omissis
|Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza|83.|superiore a 100 posti |6---------------------------------------------------------------------|Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 |84.|posti-letto |6---------------------------------------------------------------------|Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e |85.|simili per oltre 100 persone presenti |6---------------------------------------------------------------------86.|Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto |6---------------------------------------------------------------------|Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al ||dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva |87.|dei servizi e depositi superiore a 1.000 mq |6
Omissis
|Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 |89.|addetti |u.t.
Omissis».Note al punto 15.1:- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):«1. Gli enti e i privati responsabili di attivita'soggette ai controlli di prevenzione incendi hannol'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, idispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezzaantincendio adottate e di effettuare verifiche di controlloed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporaliche sono indicate dal comando nel certificato diprevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta aseguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguatainformazione e formazione del personale dipendente suirischi di incendio connessi con la specifica attivita',sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulleprecauzioni da osservare per evitare l'insorgere di unincendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.2. I controlli, le verifiche, gli interventi dimanutenzione, l'informazione e la formazione del personale,che vengono effettuati, devono essere annotati in unapposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'.Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e resodisponibile ai fini dei controlli di competenza delcomando».- Il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,reca: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per lagestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».Nota al punto 15.7:- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, reca:«Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente leprescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o disalute sul luogo di lavoro».Nota al punto 17.4:- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, vedinelle note al punto 15.1.



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