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Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile. (G.U 140 del 19 giugno 2009) - Articoli 42-69

Capo IV

GIUSTIZIA

Art. 42.

(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205[1], sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)

b)

«1-bis.

Art. 43.

(Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)

1. All’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato[3], di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è
sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è
sostituita dalla seguente: «tre».

2. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di
ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede
all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello
Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato».

3. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è
attribuita la quota dei proventi stabilita dall’articolo 61, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del
Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo
perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello
Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da
incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall’articolo
61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è
attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli
avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del
citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
pari alla voce di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di
cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del
Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme
deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a
criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in
servizio.

Art. 44.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme
vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di
procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di
assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n.59[4], in quanto applicabili, si attengono ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a)

b)

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice
amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche
mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con
l’ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza
o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei
provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna
idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c)

d)

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a
quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per
la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo
del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa
istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro
i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei
sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni
effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di
fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito
è celebrata entro il termine di un anno;

g)

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto
legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti
possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo,
nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda
avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2º, del
testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della
stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale
amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero
foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle
spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il
parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica
renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai
medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione
degli originari decreti.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All’articolo 1, comma 309,della legge 30 dicembre 2004, n.
311[5], dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono
aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per
incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e
per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

Art. 45.

(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile[6] sono apportate
le seguenti modificazioni:

a)

b)

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da
ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella
per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione
di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti
costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per
territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la
causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal
ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per
territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate
d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando
sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del
giudice, assunte sommarie informazioni».

3. All’articolo 39 del codice di procedura civile [7] sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche
d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è
sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

c)

4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di
procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è
sostituita dalla seguente: «ordinanza».

5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:

a)

b)

6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura
civile[8] sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: «ordinanza»;

b)

7. All’articolo 54 del codice di procedura civile[9], il terzo
comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la
parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro
250».

8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura
civile[10], le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura
civile[11] sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

b)

10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di
proceduracivile[12], il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo
maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo 92».

11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati
nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono
altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione,».

12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo
91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata».

13. All’articolo 101 del codice di procedura civile[13] è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione
rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle
parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non
superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in
cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima
questione».

14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 115. – (Disponibilità delle prove). – Salvi i casi
previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero,
nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte
costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento
della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune
esperienza».

15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura
civile[14], le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

16. All’articolo 120 del codice di procedura civile[15], il primo
comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può
contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto
di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte,
può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per
estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente
indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o
televisive e in siti internet da lui designati».

17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di
proceduracivile[16], il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione».

18. All’articolo 137 del codice di procedura civile[17] sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un
documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di
posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la
notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto
cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il
documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto,
l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato
dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna
ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto
notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;

b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente:
«quarto».

19. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e
terzo comma».

Art. 46.

(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di
procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di
proceduracivile[18] è sostituito dal seguente:

«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura
al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per
la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni,
ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento
della prima notificazione».

3. L’articolo 184-bisdel codice di procedura civile[19] è
abrogato.

4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura
civile[20] è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma,
o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i
quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve
comparire».

5. Il terzo comma dell’articolo 195 delcodice di procedura
civile[21] è sostituito dal seguente:

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti
costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa
all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al
consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine,
anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e
una sintetica valutazione sulle stesse».

6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole:
«degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice
di procedura penale».

7. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata
comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra
successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200
euro e non superiore a 1.000 euro».

8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del
codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il
seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). – Il giudice, su accordo
delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra
circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire,
per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali
deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che
la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di
testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di
testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei
quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di
rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma
autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza,
che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla
cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui
all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di
testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di
astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte
nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena
pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già
depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione
sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel
cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello
di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o
davanti al giudice delegato».

9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il
giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In
tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa
ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono
soppresse.

10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole:
«primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo
comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica»
sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

11. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice
istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati
motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga
sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza
per la prosecuzione del processo medesimo».

12. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto
comma è sostituito dal seguente:

«Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo
è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato
dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato
dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno
dei provvedimenti di cui all’articolo 292».

14. All’articolo 305 del codice di procedura civile[22], le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

15. All’articolo 307 del codice di procedura civile[23]sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)

b)

«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza
del collegio».

16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono
sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la
competenza».

17. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura
civile[24], le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «decorsi sei mesi».

18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono
inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi
documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti:
«o produrli».

19. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:

a)

b)

20. All’articolo 385 del codice di procedura civile[25], il quarto
comma è abrogato.

21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di
proceduracivile[26], le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».

22. All’articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero
3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di
cui al capo primo di questo titolo».

23. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’attore è
residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva
l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero,
quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione
il defunto aveva la sua ultima residenza».

24. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile
si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e
contabili.


Art. 47.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla
violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;

b)

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno
venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e
la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli
avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo
conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni
prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato
ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando
appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo
comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la
concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso
possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo
comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375,
primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica
udienza»;

d)

e)

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di
quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei
motivi previsti dall’articolo 360»;

2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale
ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

2. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione
prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A
comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del
codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati
appartenenti a tutte le sezioni».

Art. 48.

(Introduzione dell’articolo 540-

bis del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di
procedura civile, dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le
cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo
esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli
510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei
creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma
dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose,
il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova
istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento,
salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 49.

(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo
l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o
di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo
che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’articolo 409.

Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma
tenuto conto del valore della controversia, della natura della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra
circostanza utile».

2. All’articolo 616 del codice di procedura civile[28], l’ultimo
periodo è soppresso.

3. All’articolo 624 del codice di procedura civile[29], i commi
terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo
comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede
di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel
termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice
dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza,
l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della
trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo
comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto
compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai
sensi dell’articolo 618».

4. All’articolo 630 del codice di procedura civile[30], il secondo
comma è sostituito dal seguente:

«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la
prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è
comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori
dall’udienza».

Art. 50.

(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

2. All’articolo669-octies del codice di procedura civile[31] sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto
comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese
del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle
seguenti: «sesto comma».

Art. 51.

(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti).
– Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale
competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve
contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo
163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il
fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del
tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data
fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e
prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della
domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di
decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e
chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite,
provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in
giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-ter. – (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di
essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la
dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso
si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede
un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto
delle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti.

Art. 702-quater. – (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del
sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui
all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta
giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi
mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non
aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad
essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del
collegio».

Art. 52.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per
l’attuazione delcodice di procedura civile[32] e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di
seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in
modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere
conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli
affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata
trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici».

2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. – (Calendario del processo). – Il giudice, quando
provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto
della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa
il calendario del processo con l’indicazione delle udienze
successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini
fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio,
quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere
richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

3. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). – La testimonianza
scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con
decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che
ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione
del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice
procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete
generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del
suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve
altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi
dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al
medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di
astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di
procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del
testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo
comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti
personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con
l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e
pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto
conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare
spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale
o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle
sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta
di bollo e da ogni diritto».

4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti
al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla
prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse
all’audizione».

5. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo
comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

6. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi
per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della
prestazione dedotta in giudizio».

7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Trattazione delle opposizioni in materia
esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo
comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che
ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

Art. 53.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102,
e disposizioni transitorie)

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102[33], è
abrogato.

2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi
introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica
del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

Art. 54.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione
ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e
successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)

b)

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione
processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti
al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o
dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento
sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis,
del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51
della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti
la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al
libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di
procedura civile;

c)

d)

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo
17gennaio 2003, n. 5[34], sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)

1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21
gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello
Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un
apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche
regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla
previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio,
rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di
un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato
distrettuale dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 56.

(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione
e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981,
n.689[35], è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova
scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla
notifica degli stessi».

2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica
anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a
pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli
invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo.

Art. 57.

(Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n.
205[36], e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è
comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte
costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore,
di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti
dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

Art. 58.

(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni
della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si
applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in
vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del
codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155
del codice di proceduracivile[37] si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data del 1º marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti
anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un
momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi
degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle
controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia
prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile,
tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che
ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni
giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta
al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti
sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il
giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito
fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la
domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per
il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate,
nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice
davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con
ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della
Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la
trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione.

4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente
articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio
comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche
d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli
effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di
cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice
privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di
prova.

Art. 60.

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e
commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi
previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni par

 
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