Protezione Civile Disposizioni urgenti 19 marzo 2008

Protezione Civile: Disposizioni urgenti 19 marzo 2008 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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Protezione Civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio   2008,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2008,  lo stato di emergenza per proseguire le attivita'
di   contrasto   all'eccezionale   afflusso  di  cittadini  stranieri
extracomunitari  giunti  irregolarmente  in  Italia  limitatamente ai
territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417  del  24 marzo  2005  e  n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del
2 dicembre  2005,  n.  3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006,  n.  3559  del  27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n.
3603  del  30 luglio  2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007 e n. 3631 del
23 novembre 2007;
 Vista  la  nota  del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2008;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 marzo  2008,  con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre
2008,  lo  stato  d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento
ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999,
e,  da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno
2006,  nonche' le note del 16 gennaio e 26 febbraio 2008 dell'Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 marzo  2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre
2008, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani,
speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana,
con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione
dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, e con la
limitazione   degli  ambiti  derogatori  alla  normativa  in  materia
ambientale;
 Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3327 del 7 novembre 2003,
e,  da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio
2006,  nonche' la nota del 21 gennaio 2008 dell'Agenzia regionale per
i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622
del  18 ottobre  2007,  art.  13,  recante:  «Ulteriori  disposizioni
urgenti di protezione»;
 Vista  la  nota  del  18 gennaio  2008 del Commissario delegato per
l'emergenza  di  Marinasco - Stra' nel comune di La Spezia nonche' la
nota del 27 febbraio 2008 del Presidente della regione Liguria;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654
del  1° febbraio  2008,  nonche' la nota del Commissario delegato del
13 febbraio 2008;
 Visto  l'art.  7  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3631 del
23 novembre 2007;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre  2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  nota  del  16 febbraio 2008 del Sindaco del comune di S.
Giuliano di Puglia;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 dicembre  2007  con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino
al   31 dicembre  2009  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione  determinatasi  nel  territorio  dell'isola di Lampedusa e
nelle  prospicienti  aree  marine  nonche'  l'ordinanza di protezione
civile  n.  3350  del  16 aprile  2004  e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
2 dicembre  2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio  della  provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di
ciclismo  su  strada  2008»  nonche'  l'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3514  del  19 aprile  2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  nota  del  7 marzo  2008  del  Sindaco  di Buguggiate in
provincia di Varese;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                             Dispone:
                              Art. 1
.
 1.  A  decorrere  dal  1° maggio  2008,  il  prefetto Fausto Gianni
subentra  al  prefetto  Dionisio Spoliti nell'incarico di Commissario
delegato  per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel
territorio   dell'isola   di   Lampedusa   ai   sensi   dell'art.   1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3476/2005.
 2.  Al  fine di consentire la prosecuzione dei necessari interventi
strutturali   di   carattere   straordinario   di   cui   all'art.  4
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3476/2005,  il  Capo  del
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato  ad assegnare al comune di Lampedusa un
ulteriore contributo straordinario pari ad euro 500.000,00.
 3.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui ai
commi 1 e 2, di quelle di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3551/2006  ed  all'art.  2,  comma 1,  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3576/2007, nonche' di quelle comunque necessarie
a  garantire  l'azione  di  contrasto  del  contesto  emergenziale in
rassegna,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle risorse iscritte
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno, esercizio
finanziario  anno  2008,  anche in deroga all'art. 22, commi 19 e 22,
della  legge  24 dicembre  2007,  n.  245.  A  tal  fine  il Ministro
dell'interno,  con  propri decreti, provvede ad effettuare variazioni
compensative  tra  capitoli  delle  unita'  previsionali  di base del
medesimo stato di previsione della spesa.
 4. Per far fronte all'incremento delle domande di asilo conseguente
all'eccezionale  afflusso  di  stranieri nel territorio delle regioni
Sicilia,  Calabria e Puglia, il Ministero dell'interno e' autorizzato
ad  adottare  le  iniziative  di  carattere  straordinario ed urgente
necessarie  ad  assicurare  una maggiore funzionalita' dei servizi di
accoglienza  ed assistenza dei richiedenti asilo e dei titolari dello
status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria,
anche  in  deroga alle procedure di cui al comma 2 dell'art. 1-sexies
del   decreto-legge   30 dicembre   1989,  n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 2.

 1.  Nelle  more  del  completamento  delle  iniziative  finalizzate
all'adeguamento   ed   alla   delocalizzazione   dei  Centri  per  la
rottamazione   e   la  demolizione  degli  autoveicoli  presenti  sul
territorio della regione Siciliana e di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  in data 6 marzo 2008, i termini di cui
all'art.  1,  commi 2  e  4,  dell'ordinanza  di protezione civile n.
3327/2003,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, ed all'art. 6,
comma 1,   dell'ordinanza   di  protezione  civile  n.  3334/2004,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, sono ulteriormente prorogati
fino al termine dello stato d'emergenza.

                              Art. 3.
 1.  Nelle  more  del  completamento  delle  iniziative di carattere
straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in
atto  nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2008 citato in
premessa,  il  termine  di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche
ed  integrazioni,  e'  ulteriormente  prorogato fino al termine dello
stato d'emergenza.

                              Art. 4.
 1.  Al  fine  di  consentire il completamento, in regime ordinario,
delle  iniziative previste per il definitivo superamento del contesto
di  criticita'  ai  sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412
del  2005,  il  dott.  Luigi  Piscopo  ed  il  Direttore  dei servizi
integrati  infrastrutture  e  trasporti  Lombardia  e  Liguria,  sono
confermati, fino al 30 giugno 2008, rispettivamente, nell'incarico di
Commissario delegato e di soggetto attuatore.

                              Art. 5.
 1.  Al Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza  di protezione civile n. 3654 del 1° febbraio 2008, in
ragione  delle  iniziative  da porre in essere per il superamento del
contesto  di criticita' in atto nel territorio della regione Campania
in  materia  di  bonifiche  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti
inquinati  e  di  tutela delle acque superficiali, e' riconosciuto il
compenso previsto dall'art. 15, comma 7, dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3100  del  22 dicembre  2000,  e  successive modifiche ed
integrazioni.

                              Art. 6.
 1.  Per consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie
ad assicurare la sicurezza e l'incolumita' dei cittadini italiani che
ogni  anno  si recano nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto,
il   Dipartimento   della  protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato ad assegnare all'Ambasciata
Italiana ubicata nella citta' del Il Cairo in Egitto la somma di euro
100.000,00  da  porre  a carico del Fondo della protezione civile del
quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 2.  A  conclusione  delle  iniziative  poste in essere ai sensi del
comma 1   l'Ambasciata   italiana   trasmette  un'apposita  relazione
illustrativa.
 3.  Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 il Capo del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri, puo' istituire, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, un'apposita struttura di supporto in loco.

                              Art. 7.
 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635
del  21 dicembre  2007  le  parole  «venti  unita' di personale» sono
sostituite con le parole «dieci unita' di personale».
 2.  All'art. 3, comma 4, della predetta ordinanza le parole «di cui
ai  commi 3  e  8» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 3 e
7».
 3.  Il  comma 7  dell'art.  3  della  medesima  ordinanza  e' cosi'
sostituito:  «7. Con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento
della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d'intesa  con il Commissario delegato, ai soggetti attuatori, uno con
funzioni    vicarie,    e'   corrisposta   una   indennita'   mensile
onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, da
determinarsi   entro  i  limiti  del  trattamento  economico  mensile
corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria».
 4.  Dopo  il  comma 9  dell'art.  3  della  medesima ordinanza sono
aggiunti i seguenti commi:
 «10.  Con  apposito  provvedimento  del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, su
proposta   del   Commissario   delegato   e'   istituito   un  gruppo
tecnico-amministrativo  di supporto unitario alle iniziative da porre
in  essere ai sensi della presente ordinanza da parte del Commissario
stesso  e  dei  soggetti  attuatori,  composto  da  cinque membri con
specifiche   esperienze   nei  settori  dell'ingegneria  strutturale,
clinica  ed  impiantistica,  nonche'  in  materia  amministrativa  ed
economica.  Il  predetto  gruppo di lavoro puo' operare, anche in una
configurazione  ridotta,  quale  commissione di collaudo in relazione
alle  opere che saranno indicate nel relativo atto istitutivo. Con il
medesimo  atto  sono altresi' stabiliti i compensi dei componenti del
gruppo  di  lavoro,  che  ove del caso verranno portati in detrazione
rispetto a quelli spettanti come collaudatori.
 11. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione prefigurati all'art.
1,  comma 3,  e in un'ottica di contenimento degli oneri di gestione,
le incombenze di natura amministrativa e contabile di cui al presente
articolo sono assicurate dai competenti uffici regionali.».
 5.  Il  comma 3  dell'art. 4 della medesima ordinanza e' sostituito
dal  seguente:  «3.  A  seguito della positiva valutazione di ciascun
progetto da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3,
comma 3,  che  tiene  luogo  di  ogni  altro  parere, approvazione ed
intesa,  le  risorse  finanziarie  di  cui  al presente articolo sono
corrispondentemente  trasferite  in unica soluzione, su richiesta del
Commissario  delegato, su apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario  stesso,  all'uopo  istituita,  che  puo'  provvedere  al
trasferimento  ai soggetti attuatori in relazione alle attivita' agli
stessi  attribuite,  in  deroga alle norme in materia di contabilita'
speciale.».

                              Art. 8.
 1.     Per     assicurare    l'operativita'    della    Commissione
tecnico-scientifica  di  cui  all'art.  7, comma 3, dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3631  del  23 novembre 2007, il dott. Alfredo
Mantici,  Direttore  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  ne  esercita  le funzioni di segretario tecnico e il dott.
Giuseppe  Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per
le  malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», ne esercita le funzioni
di segretario scientifico.

                              Art. 9.
 1.  Al  fine  di  favorire opportunita' di formazione e sviluppo di
capacita'  di  gestione di situazioni complesse il Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e'
autorizzato,   in  deroga  alla  normativa  vigente,  a  bandire  una
selezione,  per titoli ed esami orale, per l'assunzione con contratto
a  tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre 2009, di
dieci unita' di personale di eta' non superiore a 35 anni in possesso
di  titolo  di  laurea  in discipline attinenti alle attivita' che il
Dipartimento promuove e svolge in ambito istituzionale.

                             Art. 10.
 1.  In considerazione del protrarsi della particolare situazione di
criticita' finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in
conseguenza  degli  eventi  sismici  che  hanno colpito il territorio
della  provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 21 dicembre 2007 citato in premessa, il
Sindaco del medesimo comune e' autorizzato ad utilizzare, a copertura
delle  minori  entrate  di  bilancio,  la  somma di euro 226.709,80 a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'art.  1, comma 1008, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti.

                             Art. 11.
 1.  Nell'ambito  della situazione di crisi ambientale determinatasi
nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree
marittime  il Sindaco di Lampedusa e' nominato soggetto attuatore per
provvedere al completamento dell'area per lo stoccaggio dei relitti e
delle   imbarcazioni   utilizzate   dagli   immigrati  che  approdano
nell'isola, ubicata in localita' Taccio Vecchio.
 2.  Il  medesimo  soggetto attuatore provvede altresi' all'adozione
dei provvedimenti finalizzati alla demolizione dei suddetti natanti.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente articolo valutati in euro
500.000,00  si  provvede  a  carico  dell'art. 25, comma 2-bis, della
legge 29 novembre 2007, n. 222.
 4.  Per  le  finalita'  di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore
predispone  un  apposito  piano  da  sottoporre  all'approvazione del
Commissario delegato.
 5.  Il  comma 3  dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n.
3350  del  16 aprile  2004 e' cosi' sostituito: «3. La composizione e
l'organizzazione  del  Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un
massimo  di  sei  unita' di personale anche militare con contratto di
collaborazione  coordinata e continuativa sulla base di una scelta di
carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale
in servizio presso il Dipartimento stesso, anche in deroga all'art. 7
del   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Gli  oneri  derivanti  dal presente
comma sono  posti  a  carico  del  Fondo per la protezione civile che
presenta le occorrenti disponibilita».

                             Art. 12.
 1.  Per  consentire  l'espletamento  delle  iniziative  da porre in
essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che
si  terra' nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati
del  mondo  di  ciclismo  su  strada  2008», il Sindaco del comune di
Buguggiate, in provincia di Varese, puo' autorizzare il personale del
medesimo  comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in
deroga  all'art.  14  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro
relativo  al  personale  del  comparto regioni - autonomie locali dal
1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale.

                             Art. 13.
 1. In relazione all'urgenza derivante dalle molteplici emergenze in
atto  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' autorizzata a
conferire  l'incarico  di  responsabile  dell'ufficio  gestione delle
emergenze  di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  23 ottobre 2006 in deroga alle procedure di
cui  alla  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 gennaio 2008.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 2008
                                                Il Presidente: Prodi


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