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Decreto 7 luglio 2009 - (GU n. 170 del 24/07/2009)
Disciplina per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici


Visto il proprio decreto del 24 novembre 2006 concernente le procedure di approvazione delle cisterne ad esclusione di quelle destinate al trasporto delle materie della classe 2 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005;
Considerato che la normativa tecnica di riferimento per l'approvazione delle cisterne e' costituita dagli allegati tecnici A e B della direttiva 94/55/CE, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la cadenza biennale degli emendamenti agli allegati tecnici alla direttiva 94/55/CE comporta la ricognizione di tutte le approvazioni del tipo gia' rilasciate anche in assenza di modifiche relative alle prescrizioni tecniche di riferimento;
Ritenuto che si debba procedere alla modifica del decreto citato in premessa al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada;

Decreta:



Art. 1.

1. Il comma l dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 e' sostituito come segue: «1 - L'introduzione di una nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna gia' approvata, l'aggiornamento dell'approvazione originaria qualora non sia necessario apportare modifiche nella definizione del tipo di cisterna.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis) L'introduzione di una nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna gia' approvata, l'estensione dell'approvazione originaria  qualora sia necessario apportare modifiche nell'ambito della definizione del tipo di cisterna.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006 e' sostituito come segue: «L'identificazione della cisterna prevede la ripetizione del numero di serie della medesima, con caratteri di almeno 10 mm di altezza, posizionata sul passo d'uomo ovvero su altri elementi della cisterna che garantiscano una analoga resistenza. La posizione della cisterna deve essere facilmente  individuabile».
Roma, 7 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: Fumero

 
 
 
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