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Decreto 30 marzo 2009 - (GU n. 161 del 14/07/2009)
Riduzione dei tassi medi di tariffa per l'autotrasporto in conto di terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, gestioni industria, artigianato e terziario.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale»;
Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;
Visto, in particolare, l'art. 29, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevede, in funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le imprese con dipendenti, per un importo pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009,  mentre, per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui  all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000, prevede un'ulteriore riduzione dei tassi di premio nel limite massimo di 80 milioni di euro provenienti dalle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, destinate al settore dell'autotrasporto in conto terzi;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed, in particolare, l'art. 29, comma 1-bis;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del commissario straordinario dell'INAIL;
Vista la delibera del presidente - commissario straordinario dell'INAIL n. 48 del 4 marzo 2009, concernente «Articolo 29, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, recante: “Proroga  dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Riduzione dei tassi medi di tariffa per l'autotrasporto in conto terzi. Voci di tariffa 9121 e 9123, gestione industria, artigianato e terziario»;
Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegate ed i documenti richiamati;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 3-4484 del 27 marzo 2009;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro e le malattie professionali»;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione dei tassi di premio INAIL per le imprese con dipendenti del settore autotrasporto in conto terzi, anche a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui al citato art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:



Art. 1.

E' approvata, per l'anno 2009, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle gestioni industria, artigianato  e terziario come da tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo pari a 122 milioni di euro.

Art. 2.

E' approvata, a partire dall'anno 2010, la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle gestioni industria, artigianato e terziario da allegata tabella n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, per un importo pari a 42 milioni di euro.



Art. 3.

Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore autotrasporto, il termine del versamento dei relativi premi e' differito al 16 aprile 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 300

 
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