Positivo all'alcooltest a causa di un farmaco: non doveva mettersi alla guida - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 27 novembre 2013 - 31 gennaio 2014, n. 4967


Ritenuto in fatto


1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/3/2010, dichiarato D.O. colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del cod. della str., per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Milano, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 3/4/2013, confermò la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.

3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente assume che la Corte territoriale era venuta meno al proprio compito di rendere effettiva motivazione, prendendo in esame i motivi d’impugnazione. Ciò non era accaduto in quanto la Corte milanese si era limitata a riprendere le argomentazioni del giudice di primo grado, senza, peraltro, verificare l’effettivo buon funzionamento del macchinario rilevatore e senza tener conto che nella seconda prova solo per nove decimali risultava superato il parametro, mentre il D.M. 22/5/1990, n. 196 tiene conto solo delle unità intere, senza contare che un lieve scostamento era possibile che fosse derivata dalla stessa apparecchiatura.

3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio motivazionale a riguardo del trattamento penale: la pena appariva eccessiva in relazione all’addebito e il giudice di seconde cure si era limitato a riprendere gli stessi argomenti di quello di primo grado.

4. E’ successivamente pervenuta memoria contenente nuovo motivo, datata 2/7/2013 e firmata personalmente dall’imputato.

Con la novella censura il ricorrente denunzia violazione di legge in quanto, secondo la prospettazione, la macchina rilevatrice non risultava essere accompagnata dalla certificazione di verifica della sua perfetta funzionalità. In ogni caso, trattavasi di misurazioni che potevano risentire dello stato fisico del soggetto (rigurgiti gastrici), delle modalità della misurazione (se prossima all’assunzione della bevanda risulteranno registrati anche i meri vapori alcolici), della circostanza che la persona sottoposta al controllo poco prima abbia utilizzato collutori, spray, medicine in genere contenenti alcol e financo dolci, arricchiti di sciroppi liquorosi. Da ciò consegue, secondo la censura, che il ragionamento probatorio deve essere condotto con particolare rigore. Poiché ciò non era avvenuto nel caso di specie risultava violato l’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato in diritto

5. La manifesta infondatezza di tutti i motivi prospettati impone declaratoria d’inammissibilità.

5.1. Quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali.

5.2. La pretesa di non tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’art. 186, cod. della str., il quale non pone una simile preclusione.

5.3. Infine, ancòra una volta meramente congetturali ed astratte risultano le osservazioni circa gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol, senza contare che questa Corte ha già avuto modo di condivisamente chiarire che la natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (Cass., Sez. IV, n. 26972 del 6/6/2013).

5.4. Aspecifico deve valutarsi il motivo con il quale il ricorrente si duole del trattamento penale: al contrario dell’assunto impugnatorio, infatti, la Corte territoriale, nel condividere l’operato del primo giudice, ha fornito congrua motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria, motivazione che, in questa sede, ovviamente, non può essere oggetto di revisione.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 29 settembre – 26 ottobre 2011, n. 38793


Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Firenze con la quale L.D. è stata ritenuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e, concesse attenuanti generiche, è stata condannata a Euro 614 di ammenda, a seguito di procedimento celebrato con rito abbreviato. La L. è stata fermata alla guida della sua autovettura e sottoposta al test alcolimetrico, che ha dato un risultato pari a milligrammi per litro 1,03 alla prima prova e milligrammi per litro 0,96 alla seconda. Entrambi i giudici hanno ritenuto la imputata responsabile del contestato reato, ritenendo che lo stato di cui sopra non potesse essere ricondotto all'assunzione di un farmaco che assumeva a cagione della sua patologia (arterite di Takayasu), così come dalla donna sostenuto; la donna era consapevole della possibilità che il farmaco influisse sul risultato del testo, tanto che ella stessa lo aveva fatto presente agli agenti operanti; inoltre, osservava la corte di appello, la documentazione medica acquisita in causa non dimostrava affatto che i farmaci assunti potevano aumentare i dati di concentrazione dell'alcol, ma solo che "probabilmente" ritardavano l'eliminazione dell'etanolo dal sangue e dunque che lo smaltimento dell'etanolo avveniva in tempi più lunghi; dovevano considerarsi validi e attendibili i risultati del test ed in colpa la L. quanto meno per non aver agito in modo da evitare il superamento dei limiti di concentrazione di alcol nel sangue consentiti.

2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. Lamenta con un primo motivo che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto l'imputata colpevole sulla base di un unico accertamento, laddove l'articolo 186 del codice della strada richiede due accertamenti e cioè richiede che siano preventivamente acquisiti elementi utili quale il comportamento della persona fermata percepito dagli agenti intervenuti o un accertamento anche attraverso apparecchi portatili che giustifichi la sottoposizione della stessa al test alcolimetrico; nella specie invece il comportamento tenuto dalla donna al momento del fermo non aveva giustificato il sospetto di uno stato di ebbrezza, tanto che dal verbale degli accertamenti urgenti non risulta che gli agenti intervenuti abbiano rilevato alcuna delle condotte tipiche di tale stato. Con un secondo motivo il difensore lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha disatteso la tesi della difesa secondo cui l'alterazione era frutto del farmaco assunto dalla donna, farmaco che poteva alterare in aumento i dati di concentrazione dell'alcol nel sangue senza però avere influenza sulla capacità di guida; il difensore lamenta che questa tesi si basava sulla documentazione medica prodotta che la corte avrebbe travisato; infatti la corte ha ignorato il certificato dello specialista Dott. F..M. dell'Università di (...) con cui si afferma che i farmaci possono comportare il rallentamento delle normali funzioni, possono comportare una concentrazione plasmatica superiore a quanto atteso in soggetti sani e più a lungo; ed inoltre non ha tenuto conto del fatto che il dottor C.G. aveva comunque affermato che quei farmaci possono avere influenza sui test alcolimetrici senza condizionare i riflessi neurologici; quindi non vi è prova dell'incidenza sullo stato di lucidità e della guida in stato di ebbrezza; inoltre si lamenta il difensore che non sia stato ritenuto applicabile il beneficio della non menzione.

Con successiva memoria si insiste sul fatto che la L. è affetta da una rara malattia poco conosciuta e che è stata superficialmente affrontata la problematica attinente all'influenza del farmaco, con un atteggiamento che si risolve in una penalizzazione ingiusta delle persone malate.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. La L. è stata giudicata con rito abbreviato e dunque sulla base degli atti acquisiti, tra cui la annotazione di servizio e gli scontrini del test. Dalla prima risultava che gli agenti avevano percepito l'alito vinoso della donna, dai secondi il superamento del limite consentito. Risulta dunque positivamente accertato lo stato di ebbrezza, che, a differenza di quanto si sostiene con il ricorso, non necessita, peraltro, di un duplice sostegno probatorio e cioè i di elementi sintomatici e dell'accertamento strumentale ma può essere ritenuto sulla base di un "accertamento" compiuto nell'uno o nell'altro morto (sez. IV sentenza N. 41846 del 29/9/2009 RV245788).

3. Anche il secondo motivo è infondato. La norma punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. Nella specie, per averlo ammesso la stessa imputata, è pacifico che ella aveva assunto un bicchiere di vino, atto che soltanto la L. colloca alcune ore prima del controllo, sostenendo che il permanere e il potenziamento dell'effetto di tale modesta quantità di alcol erano conseguenza del farmaco. Anche ammesso che ciò possa essere vero, la responsabilità dell'imputata è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 15 marzo – 3 aprile 2013, n. 15562


Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 8 ottobre 2010 il Tribunale di Pistoia-sezione distaccata di Pescia dichiarava B.G. colpevole del reato di cui all'articolo 186 commi 2 lett.c) e 2 bis del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (commesso il (omissis) ) e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, di cui Euro 2.280,00 in sostituzione ex art.53 L.689/1981 della pena di mesi 2 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il difensore di B.G. proponeva appello.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20.04.2012, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 1.146,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 1.520,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale; confermava nel resto.

Avverso tale sentenza B.G. personalmente proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa dell'imputato. Sosteneva sul punto il ricorrente che egli aveva richiesto l'espletamento di una perizia al fine di accertare l'idoneità dei farmaci da lui assunti ad alterare i valori del tasso alcolemico in misura superiore a 0,5 g/l. Osservava ancora che egli aveva assunto alcolici durante il pranzo e comunque non oltre le ore 15,00 e che l'accertamento era stato eseguito dai Carabinieri ben nove ore dopo. Quindi il fatto che egli ben nove ore dopo l'assunzione di alcolici presentasse ancora un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l era un chiaro indizio dell'incidenza causale dei medicinali che assumeva sulla persistenza di un alto tasso alcolemico. L'espletamento di una perizia sarebbe stato quindi assolutamente necessario al fine di individuare in quale misura i medicinali avevano influito sulla protrazione nel tempo degli effetti dell'alcol, dal momento che l'accertamento anche di una minima influenza avrebbe potuto condurre alla conclusione che senza quei farmaci il tasso alcolemico del ricorrente sarebbe stato inferiore a 1,5 g/l, con tutte le conseguenze anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

2) Violazione e/o errata applicazione di legge, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in quanto la pena irrogata al ricorrente sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al reato commesso. Osservava infatti la difesa che il B. non risultava aver contribuito alla causazione del sinistro, che egli si era messo alla guida ben nove ore dopo l'assunzione di alcol, a dimostrazione della sua prudenza, che quindi si era trattato di ubriachezza incolpevole, dal momento che egli, pur non essendo a conoscenza dell'esatta entità degli effetti che i farmaci che assumeva potevano produrre, pur tuttavia usò la prudenza di aspettare nove ore prima di mettersi alla guida della sua autovettura.

3) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, dal momento che i giudici della Corte territoriale, da un lato, avevano affermato l'incidenza dei farmaci assunti dal B. sulla durata degli effetti dell'assunzione di alcol, dall'altro avevano considerato irrilevante, ai fini della scelta tra le tre fattispecie di reati previste dalle lettere a), b), c) dell'art.186, 2 comma, del Codice della Strada, il fatto che tali effetti persistessero ancora nell'imputato a distanza di nove ore dal momento in cui aveva assunto del vino.

Considerato in diritto

I proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Per quanto attiene al primo si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Cass. Pen., Sez.Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, RV 203974).

Nella fattispecie che ci occupa pertanto non può certo ritenersi che l'espletamento di una perizia diretta ad accertare l'idoneità dei farmaci assunti dal B. ad alterare i valori del tasso alcolemico in misura superiore a 0,5 g/1 assumesse il carattere della indispensabilità ai fini del decidere, atteso che comunque il ricorrente, che conosceva gli effetti dei farmaci che assumeva, mai avrebbe dovuto porsi alla guida di un'autovettura. Anche gli ulteriori motivi di ricorso che attengono al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati.

La decisione impugnata risulta infatti sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez. 6, 22 settembre 2003 n. 27142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte territoriale espressamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e di rideterminare la pena la pena nella misura di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 1.146,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 1.520,00 di ammenda e concedendo altresì i doppi benefici. Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende

 
 
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