Salve , con piacere sono capitato in questo sito molto legislativo, ma con quel tocco di simpatia che si respira subito. Da 36 enne disoccupato, ho voluto importare dalla Cina scooter elettrici. Dopo varie peripezie sono arrivati, ma i vigli del luogo, mi dicono che ci vuole comunque il casco, che hanno bisogno del targhino e che sono classificati comunque scooter! In realta sono biciclette senza pedali, carenate a forma di scooter con tanto di frecce e fari. Non so come districarmi, visto che in materia ognuno dice la sua e alla fine il più esperto sembro io che non ne so nulla! vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi fornirete. Grazie e bel servizio! dimenticavo inoltre, che gli e-scooter, non hanno libretto di circolazione, come non ce lo hanno le biciclette, come lo faccio il targhino? Ancora più assurdo. è l'obbligo del casco!!!!! Su una bicicletta elettrica, carenata a scooter, che va più piano di una bicicletta perchè non ha pedali per aumentare la velocità oltre i 25/30 km orari che rappresentano la loro massima velocità? ringraziandovi nuovamente, rimango in attesa....

Ho avuto già modo di esprimermi in maniera approfondita sulla classificazione di questi veicoli definiti a ragione "scooter" elettrici, ma che sono commercialmente conosciuti come "monopattini" elettrici, con l'intenzione di legittimarne la vendita e la circolazione come acceleratori di andatura, anche se poi se ne pubblicizza la possibilità di circolare sulla carreggiata delle strade pubbliche o aperte al pubblico passaggio (di prossima pubblicazione un interessante documento del garante della concorrenza per pubblicità ingannevole in materia di commercializzazione di questi veicoli). Sintetizzo il mio pensiero, rispondendo che, a mio modesto parere, si tratta di ciclomotori e come tali devono rispettare tutte le norme del Codice della strada previste per questi veicoli, salvo che siano utilizzati per la circolazione sulle aree private non aperte al pubblico. Le riporto la risposta al precedente quesito, senza nasconderle che, vista la sempre maggiore diffusione di questi veicoli e il notevole interesse economico legato alla loro vendita, non mi stupirei di una soluzione pragmatica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come quella legata alla commercializzazione di una nota marca di motociclo dotato di cellula di protezione anticrash, oppure di una modifica al Codice della strada, come quella che ha interessato i velocipedi a pedalata assistita o quella recentissima che ha legalizzato il traino fino a tre rimorchi, se effettuato con i c.d. trenini turistici, in deroga all'articolo 63 (come per altro previsto già dalla legge delega n. 85/01 per la riforma del Cds). Il testo di una precedente mia risposta sul sito che dirigo "vigilaresullastrada.it": " Il quesito da lei proposto è senza dubbio motivato dall'incremento della diffusione di questi veicoli, sempre più pubblicizzati e di cui vengono esaltate le doti di economicità dei consumi e di praticità legata al minimo ingombro, sottacendone le limitazioni e le problematiche legate alla circolazione sulle aree pubbliche. In realtà questi veicoli possiedono caratteristiche del tutto simili ai ciclomotori, dai quali si differenziano più che altro per le dimensioni o per altre caratteristiche secondarie e non tanto per il tipo di trazione. Le tipologie in commercio sono numerose e vanno da semplici monopattini che raggiungono i 6 km/h, a veri e propri veicoli completi di sedili, sistemi frenanti e di illuminazione etc. Addirittura ne esistono a tre ruote ed anche modelli idonei al carico delle cose. Le velocità massime raggiungibili variano da 6 km/h sino addirittura a 40 km/h; la potenza dei motori varia sino ad arrivare a circa circa 400 W. Esistono addirittura delle versioni definite come monopattini con il motore a scoppio o anche a trazione bimodale (scoppio- elettrica). Ora, definire questi veicoli come acceleratori di andatura (art. 190 cds) pare azzardato, anche perché pur essendone vietata la circolazione sulla carreggiata, sulle piste ciclabili etc., questa verrebbe consentita sui marciapiedi, a patto che non vi sia pericolo per i pedoni. Tuttavia la prassi è orientata in tal senso, come alcune prefetture hanno affermato, riportando il parere del Ministero "..........il veicolo in questione non trova una collocazione nell'ordinamento giuridico italiano poichè è un acceleratore di velocità - sia pure dotato di un motore elettrico ausiliario-la cui circolazione sulla strada è vietata dall'art. 190, commi 8 e 9 del CdS. Non rientra neppure tra i veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'art. 59 del CdS, perchè non risulta adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto che stabilisca la categoria in cui collocare il mezzo.... Pertanto al conduttore del monopattino dovrà essere sempre contestata la violazione di cui all'art. 190 del CdS, mentre il risarcimento degli eventuali danni a cose o a persone derivanti dall'uso su strada dello stesso seguirà la disciplina giuridica della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e ss. del Codice Civile..... ". La tesi ci pare scarsamente condivisibile, almeno che non si voglia reiterare lo stesso errore del velocipede a pedalata assistita, poi di recente ricondotto con esplicito atto normativo nella categoria dei velocipedi, come confermato di recente anche dal DM 31.1.03 che, recependo la normativa comunitaria per quanto riguarda i veicoli a motore a due e tre ruote, ne ha escluso l'applicazione alle biciclette a pedalata assistita con le caratteristiche previste dall'articolo 50 del cds. Iniziamo col dire che i monopattini elettrici sicuramente sono dei veicoli come indicati dall'articolo 46 del cds, avendo, di norma, dimensioni e/o velocità superiori a quelle previste nell'articolo 196 del regolamento. Per quanto riguarda la classificazione internazionale si può tranquillamente affermare che rientrino nella categoria L. Non sono veicoli a braccia (nonostante l'imprecisa formulazione del cds, si fa riferimento a qualsiasi veicolo azionato dalla forza muscolare dell'uomo); non sono velocipedi, in quanto non mossi da pedivelle o similari azionate (o assistite) dalla forza umana. Escluso ovviamente che si possano identificare nei veicoli con 4 o più ruote, rimane solamente la classificazione tra i ciclomotori, i motoveicoli e i veicoli atipici. Vanno esclusi dai motocicli per la velocità e la potenza nominale (elettrici) inferiore a 4 kW e per la velocità che, nelle versioni normalmente commercializzate, non supera i 40 km/h (ma non è detto che possano esistere veicoli che superano il limite imposto ai ciclomotori). Sono ciclomotori quei veicoli a due o tre ruote, classificati nell'articolo 52, che non superano i 45 km/h e che non hanno una cilindrata superiore a 50 cc se il motore è termico. A questi si devono aggiungere i veicoli di cui al dm 5.4.94 che resta in vigore sino al 9.11.03 (dopo di che verrà abrogato e sostituito dal dm 31.1.03 che, sotto questo profilo, non muta sostanzialmente il quadro di riferimento); si aggiungono quindi i quadricicli leggeri (ciclomotori che circolano con il contrassegno di identificazioni e possono essere condotti senza patente da un ultraquattordicenne) che, per definizione del decreto, possono essere dotati di motore ad accensione comandata, a combustione interna o elettrico. Viene altresì previsto che il ciclomotore a due ruote può essere, oltre che ad accensione comandata, anche a trazione elettrica, nel limite di potenza nominale continua massima di 4 kW. Questo significa che, come sono stati recepiti i quadricicli leggeri nel nostro ordinamento, tanto è vero che sono classificati come ciclomotori, così pare evidente che il veicolo a due o tre ruote dotato di motore elettrico di potenza nominale massima inferiore a 4 kW, rientri nella classificazione dell'articolo 52 del cds per effetto della normativa europea recepita con il dm 5.4.94, ai sensi dell'articolo 229 del codice e con le conseguenze basate sulla sentenza n. 170 del 1984 della Corte Costituzionale, per cui il recepimento della direttiva 92/61/CEE nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme di diritto interno con essa in contrasto; infatti, nella nota al decreto ministeriale 5.4.94 si legge che, richiamandosi alla citata sentenza, i veicoli elettrici ed i veicoli bimodali definiti dalla direttiva 92/61/CEE non saranno più disciplinati dall'Art. 59 (veicoli atipici) del nuovo codice della strada e che i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario, definiti al primo comma dell'Art. 75 del nuovo codice della strada, a norma della direttiva 92/61/CEE, sono considerati ciclomotori a tutti gli effetti e, in quanto tali, soggetti a tutti gli accertamenti previsti dalla stessa direttiva 92/61/CEE. Inoltre, seguito dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CEE, i quadricicli leggeri sono considerati ciclomotori ai sensi dell'Art. 52 del nuovo codice della strada, mentre i quadricicli diversi dai leggeri, sono considerati motoveicoli ai sensi dell'Art. 53 del nuovo codice della strada. Concludendo l'esame strettamente normativo, pare di dover escludere la collocazione del veicolo a due o tre ruote, con trazione elettrica, tra i veicoli atipici, ma bensì è sostenibile che sia ricompresso nella classificazione dei ciclomotori per effetto del dm 5.4.94. Il fatto di definire un veicolo a due ruote (o addirittura a tre) come monopattino, non significa che lo sia realmente. Diversamente, qualsiasi veicolo non omologato potrebbe essere classificato a piacimento dal suo costruttore per eludere le prescrizioni a cui i veicoli omologati sono sottoposti. Non credo si possa affermare che la guida di un veicolo con caratteristiche di autovettura con motore elettrico, ma non omologato, possa escludere l'applicazione dell'articolo 115 e/o del 116, ovvero di qualsiasi norma di comportamento, incluso l'articolo 193 dato che l'obbligo di assicurazione è esteso a tutti i veicoli a motore, di qualsiasi potenza e cilindrata e con qualsiasi tipo di trazione, a prescindere dall'omologazione e dall'immatricolazione, a patto che circolino su aree pubbliche o ad esse equiparate. Un'altra precisazione è necessaria, per avere un quadro generale della situazione, in ordine alla definizione di acceleratore di andatura, che non mi risulta appartenga al codice, né ho notizia la si ritrovi in altri testi di legge. L'articolo 190 si riferisce a tavole (skateboard?), a pattini e poi ad "altri acceleratori di andatura"; ne consegue che sicuramente le tavole e i pattini sono acceleratori di andatura, ma niente viene detto riguardo a quali siano gli "altri acceleratori", per cui è necessario un ragionamento analogico, partendo dagli unici strumenti indicati (dato che non si può parlare di veicoli) e cioè i pattini e le tavole. Questi strumenti servono ad "accelerare l'andatura" e sicuramente si deve affermare che non possono essere dotati di motore (sempre che non siano giochi per bambini e non superino le caratteristiche dell'articolo 196 del regolamento), ma devono essere mossi dalla forza muscolare umana; altrimenti si potrebbe dire che qualsiasi veicolo è un acceleratore di andatura. Per assurdo, concludendo come il Ministero, si potrebbe definire monopattino elettrico e quindi acceleratore di andatura, qualsiasi veicolo a due ruote che abbia le caratteristiche strutturali del monopattino, ma dotato di un motore elettrico di potenza illimitata, in grado di raggiungere velocità ben superiori a quelle di un comune ciclomotore e ammettendolo alla circolazione sui marciapiedi quando ciò non crei pericolo per i pedoni. Esistono poi in commercio quelli che si potrebbero definire, mi si consenta il termine forse polemico, monopattini " a spinta assistita" e cioè veicoli il cui motore elettrico entra in funzione quando viene raggiunta una velocità di 4 km/h e si stacca al di sotto di tale limite; sicuramente è chiara l'analogia con la bicicletta a pedalata assistita, ma, come ricordato, questo veicolo, dopo molti dibattiti a livello dottrinale, è stato definitivamente classificato come velocipede con uno specifico atto normativo in ottemperanza alla legge comunitaria. Prima di questa "regolarizzazione" vi erano molti dubbi che si potesse definire velocipede questo veicolo e sicuramente gli stessi dubbi, in negativo, si ripropongono per i monopattini elettrici che, sino a una diversa e specifica previsione, non ritengo si possano definire acceleratori di andatura ai sensi dell'articolo 190, ma piuttosto veri e propri veicoli a motore elettrico, classificabili secondo l'articolo 52 del cds come integrato dal dm 5.4.94. Comunque, ribadendo quanto sopra espresso, non si può non tener conto del parere del Ministero dell'interno, soprattutto perché in sede di ricorso questo parere avrà sicuramente un suo peso, anche se le argomentazioni espresse nella risposta paiono avere una loro valenza. Si auspica che in sede di revisione del codice, anche questi veicoli potranno trovare una loro collocazione, come è successo per il velocipede a pedalata assistita. " Tenga conto che il Garante ha sempre condannato la pubblicità ingannevole su questi veicoli; può consultare il sito del Garante della concorrenza e del mercato.

Giuseppe Carmagnini