Buongiorno... Sono stato fermato dai carabinieri un mese fa e mi sono visto ritirare la carta di circolazione applicando l'articolo 78 (commi 3 e 4) in quanto circolavo "avendo sostituito il portatarga originale, alterandone l'omologazione, con uno che determinava un'inclinazione superiore a 30 gradi"... Queste le parole esatte scritte sul verbale... E mi sono visto una multa di 343.35 euro!!!! Il certificato di omologazione ovviamente non lo avevano, quindi non doveva forse controllare sulla carta di circolazione dove ovviamente non c'è nulla in riferimento alla targa??? In questo caso non si poteva applicare l'art. 102 a causa della scarsa leggibilità o forse l'art. 100 per il posizionamento??Posso secondo voi fare ricorso!??! Vi faccio notare che sul portatarga originale non c'è nessun simbolo di omologazione, ma solo sulle frecce, sul catadiottro e sulla luce targa!! Grazie mille!!!

Il quesito posto evidenzia in maniera esemplare la non univoca interpretazione da parte degli organi di Polizia Stradale di alcuni articoli del C.d.S.

A parere di chi scrive infatti, la fattispecie descritta doveva essere diversamente sanzionata, applicando a tal proposito l’art. 100 C.d.S., così come modificato dal noto Dlgs 9/2002.

- L'art. 100, comma 2 del CdS prescrive che "I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.".

 - L'art. 100, comma 9, infatti dispone che: "Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;b) la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione."

 

- L'art. 259 del Regolamento di esecuzione, relativo all'art. 100 e recante "Modalità di installazione delle targhe", al comma 1, lettera d) dispone che:

"posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;"

Da quanto detto si evince quali siano le modalità di collocazione delle targhe, ossia  con una inclinazione massima di 5°, oppure di 30° gradi qualora a causa della forma del veicolo non si possa rispettare il primo limite.

 

- L’art. 100  comma 11 prevede la sanzione, con pagamento in misura ridotta pari a 68,25 euro.

 

Da quanto sovradescritto a parere chi scrive esistono pertanto gli estremi per un ricorso innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace.

Le saremo grati, in caso di ricorso, se ci facesse sapere l’esito, che potrà avvalorare o meno quanto detto.

Giuseppe Carmagnini