Velocipede che traina un carretto è corretto l'applicazione del 182 e del 164 del t.u chiaramente il carretto era pieno di ferraglia

Ai sensi del 7° comma dell'articolo 225 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS, "Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.". Qualora le suddette condizioni non siano rispettate, si ritengono applicabili le sanzioni previste dal comma 10 dell'articolo 182 del CdS per la violazione del 3° comma dello stesso articolo.

 Luca Tassoni