Buongiorno, pochi giorni fa ho ricevuto tramite posta, la notifica per una contravvenzione per uso del cellulare in auto. Ritengo tale multa ingiusta per i seguenti motivi: - 1. Non mi è stata data la possibilità di difendermi immediatamente da tale contestazione. (a tal proposito invito a leggere un atto ufficiale del giudice di pace di roma riguardante tale fatto. - 2 solitamente io uso in auto un rasoio da barba elettrico, che secondo il codice della strada implica una multa ma non i 5 punti di penalizzazione. Ora se il vigile quel giorno mi fermava poteva appurare tale fatto. - 3 il verbale mi è stato notificato dal postino al 152 gg. In materia ci sono pareri discordanti su quale è la data di effettiva notifica della contravvenzione. (sentenze della corte costituzionale - prima sezione civile della corte di cassazione, con sentenza n. 16934/02, ha stabilito che al fine di accertare l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati che emergono dalla ricevuta di ritorno, "essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato). A questo punto nasce spontanea la mia domanda: di tali punti che spesso contrastano con i vostri scritti cosa ne pensate?
 

Innanzi tutto è necessario precisare un fondamento che trae spesso in inganno: le sentenze del Giudice di Pace non fanno legge e questo è provato da numerose sentenze emesse da questo organo in netto contrasto tra loro. Altrettanto importante è segnalare che la Corte Costituzionale e la Corte di cassazione che lei cita, indicando però solo un numero di sentenza di questa ultima, sono due cose diverse: mentre la prima verifica la costituzionalità delle leggi, la seconda è il massimo grado, in questo caso Civile, di giudizio. In sostanza una sentenza di Cassazione può indirizzare il giudizio del Tribunale Ordinario. Una sentenza del Giudice di Pace è a se stante non è assolutamente detto che in un ricorso simile presso un altro Giudice di Pace si abbia lo stesso risultato. Altra cosa è però quanto stabilito dalla Legge 689/81 all'art 23 Giudizio di opposizione, dove è scritto: " Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. " che è applicabile a tutti i casi e non solo l'infrazione all'art 173 del CdS, quando il Giudicante è nel dubbio sulla responsabilità del ricorrente. Nella fattispecie è la motivazione della mancata contestazione immediata che rende dubbia l'infrazione e non la mancata contestazione in se. Per quanto riguarda l'avvenuta prescrizione del verbale per decorrenza dei termini la rimando nell'apposita sezione anche alla luce di quanto premesso. Colgo l'occasione per ricordare che non siamo un organo giudicante e che queste pagine web non vogliono e possono sostituirsi a questo, ad avvocati o ancora più, a coloro che hanno ricevuto un verbale e ce non sanno se ricorrere. Roberta Buscia